Ragosta Maria Chiara
29 ago 2024
📌 Sentenza di Cassazione Penale, Sez. 4, 15 febbraio 2024, n. 6790
Infortunio avvenuto durante lo smontaggio di un elevatore. Apprendista designato preposto: risponde il datore di lavoro se il preposto è inidoneo.
L’apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione giovanile, disciplinato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81e successive modifiche (articoli 41-47). Il fine è proprio quello di apprendere un mestiere o a conseguire una qualifica professionale, per lo svolgimento di determinate attività .
L'inidoneità del preposto, concretamente accertata in esito alla sua audizione, piuttosto che sulla qualifica di apprendista formalmente rivestita, è evidente perchè non vi sono efficaci poteri impeditivi di eventi lesivi in danno dei lavoratori.
Infatti, secondo la Suprema Corte "In tema di infortuni sul lavoro, il preposto, titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità dei lavoratori, risponde degli infortuni loro occorsi in violazione degli obblighi derivanti da detta posizione di garanzia purché sia titolare dei poteri necessari per impedire l'evento lesivo in concreto verificatosi" (così: Sez. 4, n. 12251 del 19/06/2014, dep. 24/03/2015, De Vecchi e altro, Rv. 263004-01).
Nel caso in esame, la lavorazione richiedeva specifiche competenze tecniche, ed i giudici sono giunti alla conclusione che il lavoratore in apprendistato - designato dal datore di lavoro quale preposto alla vigilanza sull'osservanza degli obblighi di legge da parte dei lavoratori - fosse persona del tutto priva di specifiche competenze, che si limitava, di fatto, a veicolare, sul cantiere, le direttive afferenti allo svolgimento dei lavori, impartite dal datore di lavoro o da suo padre.
Viene quindi riconosciuta la condotta colposa del Datore di Lavoro in relazione al sinistro occorso al lavoratore e per aver, a monte, designato, in maniera imprudente e negligente, un preposto privo delle necessarie capacità professionali e, pertanto, inidoneo a svolgere, in sua vece, i richiesti compiti di vigilanza e per avere poi, in prima persona, quale soggetto in concreto obbligato all'espletamento di detta attività per effetto della previa designazione inidonea, omesso l'adozione di iniziative valevoli a impedire il verificarsi dell'evento, consentendo o, comunque, non impedendo, ancorché ne avesse la possibilità e, prim'ancora, l'obbligo, che all'effettuazione dell'operazione durante la quale ebbe a verificarsi il sinistro attendesse un prestatore d'opera privo delle richieste competenze.