
Ragosta Maria Chiara
1 nov 2025
Novità Importanti su Sicurezza, Formazione e Vigilanza
Il 31 ottobre 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge n. 159 , recante "Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro". Il provvedimento, emanato per rafforzare l'azione di Governo in materia, introduce modifiche significative al Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/08) e mira a potenziare prevenzione, vigilanza e trasparenza nel mondo del lavoro.
Di seguito, un'analisi delle disposizioni di maggiore impatto per i professionisti dei sistemi di gestione e sicurezza.
I. Vigilanza, Appalti e Patente a Crediti (Art. 3, 4, 13)
Il Decreto interviene in modo deciso sul fronte dei controlli e della trasparenza della manodopera, soprattutto nei settori a rischio elevato.
1. Rafforzamento dei Controlli e Patente a Crediti (Art. 3)
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) orienterà la propria attività di vigilanza per il rilascio dell'attestato di qualificazione (Patente a crediti). Viene data priorità ai controlli nei confronti dei datori di lavoro che operano in regime di subappalto, sia pubblico che privato.
Significativa è anche la modifica delle sanzioni:
Decurtazione Immediata:Â Per le violazioni relative al lavoro sommerso, la decurtazione dei crediti avviene all'atto della notificazione del verbale di accertamento.
Aumento Sanzioni: La sanzione amministrativa per l'esercizio dell'attività d'impresa senza Patente a crediti è raddoppiata, passando da 6.000 euro a 12.000 euro.
2. Badge di Cantiere e Tracciabilità (Art. 3)
Per tutelare salute, sicurezza e diritti dei lavoratori, le imprese in appalto e subappalto (pubblico o privato) nei cantieri edili e negli ambiti ad alto rischio devono fornire ai dipendenti una tessera di riconoscimento (badge). Questo badge deve essere dotato di un codice univoco anticontraffazione e interopera con la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa).
3. Potenziamento dell'INL e dei Carabinieri (Art. 4)
Per supportare queste attività di vigilanza, il Decreto autorizza l'INL ad assumere a tempo indeterminato 300 unità di personale (ispettori) negli anni 2026, 2027 e 2028. Parallelamente, si prevede un aumento del contingente in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro (aumento di 100 unità totali).
II. Formazione e Prevenzione Strutturale (Art. 5, 6, 7, 15, 17)
Il Decreto interviene in modo incisivo su formazione e prevenzione, con nuovi flussi di finanziamento e obblighi.
1. Promozione della Cultura della Sicurezza (Art. 5)
L'INAIL è autorizzata a trasferire, dal 2026, un importo non inferiore a 35 milioni di euro annui al Fondo sociale per occupazione e formazione. Queste risorse sono destinate a finanziare:
Interventi di promozione e divulgazione della cultura SSL, anche tramite supporti digitali come la realtà simulata e aumentata.
Iniziative per incrementare la formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Interventi formativi in settori ad alta incidenza infortunistica (costruzioni, logistica, trasporti) tramite i Fondi Interprofessionali.
Sostegno alle micro, piccole e medie imprese per l'acquisto di DPI con tecnologie innovative e sistemi intelligenti.
Programmazione di misure per prevenire condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori.
2. Requisiti per i Soggetti Formatori presso le Regioni (Art. 6)
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del Decreto, sarà definito un Accordo in Conferenza Stato-Regioni che individuerà criteri e requisiti di accreditamento presso le regioni per i soggetti che erogano la formazione in materia di SSL. Tali criteri dovranno riferirsi a competenza, esperienza certificata, organizzazione e risorse del soggetto. I suddetti requisiti devono essere detenuti, ai fini della conferma dell’accreditamento, anche dai soggetti già accreditati presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Tutela per gli Studenti (Art. 7)
Si chiarisce che la tutela INAIL per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro (PCTO) si estende agli infortuni in itinere (nel tragitto casa-lavoro e viceversa). Inoltre, le convenzioni tra scuole e imprese non possono prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio.
4. Tracciamento dei Mancati Infortuni (Art. 15)
Per promuovere il miglioramento continuo, il Ministero del Lavoro e INAIL adotteranno linee guida per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei mancati infortuni (near-miss) da parte delle imprese con più di quindici dipendenti. Le aziende dovranno comunicare i dati aggregati e le azioni correttive/preventive intraprese.
5. Sorveglianza Sanitaria e Promozione della Salute (Art. 17)
Le visite mediche compiute in fase di sorveglianza sanitaria devono essere computate nell'ambito dell'orario di lavoro, ad eccezione di quelle preassuntive. Viene introdotto l'obbligo per il Medico Competente di fornire informazioni sull'importanza della prevenzione oncologica, promuovendo l'adesione ai programmi di screening previsti dai LEA.
III. Trasparenza e Normazione (Art. 10, 14)
1. Riferimento alla UNI EN ISO 45001 (Art. 10)
L'articolo 30 del D.Lgs. 81/08 (Modelli di Organizzazione e Gestione – MOG) viene aggiornato per sostituire il riferimento alla obsoleta norma OHSAS 18001:2007 con il riferimento aggiornato alla norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024.
Inoltre, si promuove la stipula di convenzioni tra INAIL e UNI per la consultazione gratuita delle norme tecniche (UNI) di particolare valenza per la SSL, e per l'elaborazione di un bollettino ufficiale periodico.
2. Trasparenza nel Mercato del Lavoro (Art. 14)
A partire dal 1° aprile 2026, i datori di lavoro privati che richiedono benefici contributivi per l'assunzione di personale dovranno pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro sul Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL). L'accesso ai benefici resta subordinato al rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza.
IV. Cenni: Tutela Assicurativa e Agricoltura (Art. 1, 2)
Revisione Aliquote INAIL (Art. 1): L'INAIL è autorizzata a revisionare le aliquote di oscillazione (bonus-malus) per l'andamento infortunistico a decorrere dal 1° gennaio 2026. Sono escluse dal bonus le aziende con sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza negli ultimi due anni.
Rete Agricola di Qualità (Art. 2): Una quota delle risorse INAIL (ex Art. 11, c. 5, D.Lgs. 81/08) sarà riservata alle imprese agricole iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità che abbiano adottato misure di miglioramento SSL.
Conclusioni: I 3 Piloni della Nuova Sicurezza Strategica
Il Decreto-Legge n. 159/2025 non è un semplice aggiornamento normativo; è un chiaro segnale di cambiamento verso un modello di sicurezza sul lavoro più proattivo, trasparente e tecnologicamente avanzato. Per i consulenti e i manager, il messaggio è inequivocabile: l'era della sicurezza basata solo sulla compliance reattiva è terminata.
Gli elementi chiave che ridefiniscono il ruolo sono:
1. La Prevenzione si Rafforza: Tracciamento dei Mancati Infortuni (Art. 15)
L'introduzione di linee guida per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei mancati infortuni (near-miss) per le imprese con più di quindici dipendenti eleva la prevenzione a un nuovo livello di maturità . Questo obbligo sposta il focus dall'incidente all'anticipazione, rendendo l'analisi proattiva degli eventi evitati una metrica fondamentale per il miglioramento continuo del Sistema di Gestione. Le imprese dovranno comunicare i dati aggregati e le azioni correttive/preventive.
2. Trasparenza e Vigilanza Aumentata: Patente a Crediti e Badge (Art. 3)
Le nuove misure agiscono come un forte deterrente contro le irregolarità , soprattutto nel settore edile e negli appalti:
Patente a Crediti: La decurtazione dei crediti diventa più rapida, avvenendo all'atto della notificazione del verbale di accertamento per il lavoro sommerso. Le sanzioni per l'esercizio senza patente sono raddoppiate a € 12.000.
Badge di Cantiere: La tessera di riconoscimento con codice anticontraffazione e interoperabilità con la piattaforma SIISL mira a una tracciabilità della manodopera senza precedenti, aumentando la trasparenza e la tutela dei lavoratori in regime di appalto e subappalto.
3. L'Armonizzazione Normativa: Riferimento UNI (Art. 10)
Il Decreto compie un passo decisivo per l'allineamento dei requisiti: l'obbligo di adottare Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG) efficaci ai fini esimenti viene formalmente agganciato alla UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024. Questo ribadisce la centralità dello standard ISO come riferimento legale. Inoltre, la promozione di convenzioni tra INAIL e UNI per la consultazione gratuita delle norme tecniche di particolare valenza per la SSL è un enorme vantaggio per i professionisti, che avranno accesso più facile a strumenti essenziali.
Il Decreto-Legge n. 159/2025 ci spinge a non limitare più la Sicurezza e la Qualità a un costo, ma a riconoscerle come un investimento strategico e un vantaggio competitivo. L'uso di dati (mancati infortuni) e tecnologia (badge SIISL) e l'allineamento con gli standard internazionali (ISO 45001) saranno i nuovi requisiti di base per dimostrare la virtuosità  aziendale.
Scarica il testo del Decreto 159/2025
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