Ragosta Maria Chiara
2 set 2024
📝 Nn impedire un evento di cui si è a conoscenza equivale a cagionarlo - Art. 40 CP
Articolo 40 del Codice Penale
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.
Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.
Per prima cosa l'articolo classifica gli eventi che possono causare un reato come dannosi o pericolosi.
Nel primo caso, evento dannoso, abbiamo un evento lesivo che si verifica nell'immediato, come ad esempio una malattia e/o un infortunio. Nel secondo caso, evento pericoloso, abbiamo un evento lesivo che può verificare con una certa probabilità. Il pericolo in questo caso può essere concreto o presunto.
Viene quindi punito, ai sensi di questo articolo, colui che cagiona un evento dannoso o pericoloso per una azione od omissione.
Una azione è un comportamento attivo ed operoso che si evidenzia in un movimento fisico, anche limitato ad una sola mossa, parola, gesto o cenno (reato commissivo). Mentre l'omissione è un comportamento passivo, inattivo che si evidenzia nella mancanza di azione o reazione (reato omissivo). Tipico di questo caso è l'omissione di soccorso.
Applicando l'articolo alla sicurezza sul lavoro, troviamo tra i reati commissivi tutti i comportamenti attivi ed operativi che possono causare l'evento infortunistico (un esempio è la manomissione di un macchina da lavoro bypassando le sicurezze).
Tra i reati omissivi invece troviamo invece le condotte e i comportamenti manchevoli che possono causare l'evento infortunistico con la mancata attivazione dell'azione (es. mancata cartellonistica di sicurezza, mancata fornitura dei DPI, ecc..) .
Citiamo infatti la teoria della “conditio sine qua non” (o della equivalenza delle cause): è causa dell'evento ogni singola condizione senza il quale l'evento non si sarebbe verificato) .
Ed infine, consideriamo l'ultima frase dell'articolo. Gli obblighi giuridici sono quelli che derivano da leggi, regolamenti, ordini d'autorità o da un contratto, e che fanno sorgere in capo ai soggetti delle posizioni di garanzia. Volendo fare una analogia con la sicurezza sul lavoro, una delle posizioni di garanzia che ultimamente è stata oggetto di diverse sentenze è quella del Preposto, con obblighi definiti nell'art. 19 del D.Lgs. 81/2008. L'obbligo di impedire il verificarsi di un evento è proprio di questa figura, incaricata di sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, proprio al fine di salvaguardare il lavoratore. Il preposto, nel caso in cui rilevi l'inosservanza, interrompe la lavorazione (integrazione dell'articolo con la Legge 17 dicembre 2021 n. 215).