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Patente a Crediti nei Cantieri - Dal 01 novembre 2024 non sarà più valida l'autocertificazione

MJ Work

30 ott 2024

🎯Il 31 ottobre finisce il periodo di validità dell'autocertificazione inviata via PEC

Con la nota del 7 ottobre 2024 n. 376 l’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro), ricorda che, per poter operare nei cantieri, le imprese interessate sono tenute, a decorrere dal 1° novembre 2024, a presentare l’istanza prevista per la patente a crediti direttamente tramite il proprio portale: https://www.ispettorato.gov.it/


Scade infatti il 31 ottobre 2024 la validità dell’autocertificazione nel frattempo presentata.


Di seguito gli articoli 27 e 90 del Decreto Legislativo 81/2008 in cui sono inseriti i nuovi adempimenti obbligatori per imprese e per Committenti e Responsabili dei Lavori.


Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva148, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ALLEGATO XVII;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’ALLEGATO XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

b-bis) verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui all’articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 27, dell’attestazione di qualificazione SOA;

c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a), b) e b-bis).

Sanzioni per committenti e responsabili lavori:

• Art. 90, co. 9, lett. a): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro [Art. 157, co. 1, lett. b)]

• Art. 90 co. 7 e 9, lett. b-bis) e c): sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro [Art. 157, co. 1, lett. c)]

 

Articolo 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti

1. A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

  • iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

  • adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

  • possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;

  • possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;

  • possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;

  • avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Sanzioni per le imprese:

• in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000 [Art. 27, co. 11] ;

• alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000 [Art. 27, co. 11];




Leggi le FAQ dell'INL su https://www.mjwork.it/news/patente-a-crediti-faq-inl


Scarica il Decreto attuativo n. 132 del 18/09/2024 per la Patente a Crediti in Edilizia


Scarica la circolare con le indicazioni operative per la Patente a Crediti in Edilizia


Scarica il modulo per l'invio dell'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva mediante PEC:


Scarica la nota INL:


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