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  • Corso Trattori a Ruote - ASR 22/02/2012

    Corso Attrezzature da Lavoro Corso Trattori a Ruote - ASR 22/02/2012 Costo 180,00 € + IVA Durata 8 ore Richiedi info < Back Il Corso per Addetto alla Conduzione di Trattori Agricoli o Forestali, a ruote e/o a cingoli, viene erogato ai sensi degli Art. 37 e 73 comma 5 del D.Lgs. 81/08, correttivo D.Lgs. 106/09 e dall’Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012. Per gli Addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro, la Conferenza Stato–Regioni del 22.02.2012 ha definito un percorso formativo composto da una sessione teorica (composta da modulo giuridico-normativo e modulo tecnico) e da una sessione pratica (modulo pratico). Al termine del corso è previsto il superamento di un test di valutazione con verifica del grado di apprendimento scritto ed una prova pratica. Al termine del corso viene rilasciato l'attestato di abilitazione alla conduzione dell'attrezzatura. Categoria Corso Attrezzature da Lavoro Destinatari del corso Il corso è rivolto a tutti coloro, titolari di azienda, soci, coadiuvanti familiari, dipendenti e lavoratori autonomi ecc, che utilizzano anche in maniera saltuaria il trattore agricolo o forestale. Modalità di Erogazione Presenza in aula Prevista la Prova Pratica Come iscriversi Per Iscriversi è necessario scrivere all'indirizzo mail info@mjwork.it il quale provvederà ad inviarvi la scheda di iscrizione, e le istruzioni per il corso. Per la conferma di iscrizione è NECESSARIO inviare : - Domanda di Iscrizione compilata ; - Fotocopia della Carta di identità e codice fiscale ; - Copia della Distinta di pagamento del Corso. PER QUESTA TIPOLOGIA DI FORMAZIONE E' PREVISTA LA PROVA PRATICA. E' PERTANTO NECESSARIO PRESENTARSI AL CORSO CON I SEGUENTI DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE): - GUANTI DI PROTEZIONE MECCANICA - SCARPE DI SICUREZZA ANTINFORTUNISTICHE, - ABBIGLIAMENTO COMODO. MJ WORK ORGANIZZA CORSI AD HOC PER LE AZIENDE ANCHE DIRETTAMENTE PRESSO LA VOSTRA SEDE AZIENDALE. In caso di corso aziendale, il corso può essere customizzato su richiesta dell'azienda, inserendo il vostro materiale e le vostre procedure, se presenti. IL CORSO VERRA’ ATTIVATO SOLO AL RAGGIUNGIMENTO MINIMO DEL NUMERO DI PARTECIPANTI.

  • Macchine per cantiere e costruzioni - L'accertamento tecnico per la sicurezza | MJ Work

    < Back Macchine per cantiere e costruzioni - L'accertamento tecnico per la sicurezza MJ Work 11 lug 2024 📎Pubblicazione realizzata da Inail Macchine per cantiere e costruzioni - L'accertamento tecnico per la sicurezza della macchine per il cantiere. Il valore della diffusione delle informazioni è uno strumento imprescindibile per accrescere il livello di sicurezza negli ambienti di lavoro. Il nuovo documento redatto da inail raccoglie le schede tecniche sulle macchine per cantiere e costruzioni, trattando le più significative non conformità rilevate, al fine di illustrare, rispetto allo stato dell’arte di riferimento, le soluzioni costruttive ritenute accettabili, e promuovere un miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro. Ciascuna scheda, individua la tipologia di prodotto e specifica lo stato dell’arte di riferimento ovvero della norma applicabile di tipo C, ove disponibile, indica l'anno di #fabbricazione della macchina, e descrive la situazione pericolosa riscontrata, concludendo con l’illustrazione della definizione del parere di accertamento tecnico. Fonte: Inail.it AccertamentoTecnicoPerLaSicurezzaDelleMacchineDaCantiere .pdf Scarica PDF • 13.41MB Previous Next

  • Corso Macchine Movimento Terra Tutte o Singola Attrezzatura - Aggiornamento - ASR 17/04/2025

    Corso Attrezzature da Lavoro Corso Macchine Movimento Terra Tutte o Singola Attrezzatura - Aggiornamento - ASR 17/04/2025 Costo 100,00 € + IVA Durata 4 ore Richiedi info < Back Il Corso per Addetto alla Conduzione di Macchine per Movimento Terra, che comprende Escavatori idraulici (inclusi quelli con massa inferiore a 6.000 kg), Pale Caricatori frontali e Terne, oppure la singola attrezzatura, viene erogato ai sensi degli Artt. 37 e 73 comma 5 del D.Lgs. 81/08, correttivo D.Lgs. 106/09 e dal Nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR). Il corso ha una validità quinquennale ed è soggetto ad aggiornamento obbligatorio di minimo 4 ore pratiche entro la scadenza. La formazione, come previsto dal nuovo Accordo, deve essere svolta esclusivamente in presenza (teoria e pratica). Al termine del corso e con il superamento delle prove di verifica, viene rilasciato l'attestato di abilitazione alla conduzione dell'attrezzatura. Categoria Corso Attrezzature da Lavoro Destinatari del corso Il corso è rivolto a tutti coloro, titolari di azienda, soci, coadiuvanti familiari, dipendenti e lavoratori autonomi ecc, che utilizzano anche in maniera saltuaria le Macchine per Movimento Terra e devono rinnovarne l'abilitazione. Modalità di Erogazione Presenza in aula Prevista la Prova Pratica Come iscriversi Per Iscriversi è necessario scrivere all'indirizzo mail info@mjwork.it il quale provvederà ad inviarvi la scheda di iscrizione, e le istruzioni per il corso. Per la conferma di iscrizione è NECESSARIO inviare : - Domanda di Iscrizione compilata ; - Fotocopia della Carta di identità e codice fiscale ; - Copia della Distinta di pagamento del Corso. Il corso viene erogato in modalità presenza in aula oppure in modalità Videoconferenza (FAD Sincrona) ai sensi della circolare 11/03/2013, prot. 12, punto 3. MJ WORK ORGANIZZA CORSI AD HOC PER LE AZIENDE ANCHE DIRETTAMENTE PRESSO LA VOSTRA SEDE AZIENDALE. In caso di corso aziendale, il corso può essere customizzato su richiesta dell'azienda, inserendo il vostro materiale e le vostre procedure, se presenti. IL CORSO VERRA’ ATTIVATO SOLO AL RAGGIUNGIMENTO MINIMO DEL NUMERO DI PARTECIPANTI.

  • Patente a Crediti nei Cantieri - Le FAQ dell'INL | MJ Work

    < Back Patente a Crediti nei Cantieri - Le FAQ dell'INL MJ Work 15 ott 2024 🎯Pubblicate le FAQ sul portale dell'INL 1) La circ. n. 4/2024 stabilisce la possibilità di trasmettere, in una prima fase, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente e che “la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data”. Fino a quando è possibile presentare l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva? L’invio tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva è un adempimento che va effettuato dalle imprese e dai lavoratori autonomi che al 1° ottobre 2024 stiano già operando in cantieri temporanei o mobili. Pertanto, se alla data del 1° ottobre i soggetti interessati non stiano operando presso alcun cantiere, non sono tenuti all’invio della PEC. L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva non è inoltre necessaria se nella stessa giornata del 1° ottobre – data a partire dalla quale entra in funzione il portale realizzato per il rilascio della patente a crediti – le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantiere facciano richiesta della patente tramite il medesimo portale. In altri termini, la presenza in cantiere di imprese e lavoratori autonomi deve essere sempre preceduta dall’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva o dalla richiesta della patente tramite portale, tenendo presente che a partire dal 1° novembre l’operatività in cantiere sarà ammessa esclusivamente per le imprese ed i lavoratori autonomi che abbiano fatto richiesta della patente tramite portale. 2) La norma non indica la categoria di SOA di cui dev’essere in possesso l’azienda per essere esclusa dall’obbligo di possedere la patente a crediti. Si chiede di conoscere se la categoria della SOA resta irrilevante, avendo la norma precisato esclusivamente la classificazione. Come indicato nella circolare 4/2024 dell’INL, il legislatore esclude dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 a prescindere dalla categoria di appartenenza. 3) La norma indica al singolare sia il possesso del DVR sia la nomina del RSPP: per una azienda che abbia più unità operative e, quindi, potenzialmente più DVR e più RSPP, come deve interpretarsi la disposizione? Il rilascio della patente è soggetto al possesso, da parte del legale rappresentante o del lavoratore autonomo, dei requisiti indicati dall’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, qualora un’azienda abbia diverse unità produttive e quindi, eventualmente, siano individuabili diversi datori di lavoro, il possesso dei requisiti si deve intendere riferito all’intera azienda e quindi tutti i datori di lavoro dovranno aver nominato i RSPP e redatto i relativi DVR. 4) Il nuovo obbligo formativo (ad es. per il datore di lavoro) sconta sia l’entrata in vigore del nuovo accordo Stato Regioni, sia la scadenza del periodo entro il quale è obbligatorio iniziare ad applicare la nuova normativa. Occorrono, quindi, chiarimenti in merito all’oggetto della autocertificazione. La dichiarazione, per essere veritiera, deve tenere conto della normativa vigente alla data di presentazione della stessa e pertanto, in assenza del nuovo accordo Stato-Regioni, non potrà riguardare adempimenti che non è possibile ritenere obbligatori. 5) Ho inviato l'autocertificazione via PEC per la patente a crediti. Volevo sapere se mi deve arrivare qualcosa o basta che presenti il modulo in cantiere? Poi dal primo di novembre devo fare richiesta di quella definitiva sul portale? L’invio della PEC esenta dalla richiesta della patente tramite portale sino al 31 ottobre 2024 e tale invio non prevede il rilascio di una ricevuta, ferma restando l’ordinaria ricevuta di consegna e accettazione collegata all’invio di un messaggio di posta elettronica certificata, che costituisce prova dell’avvenuto invio della richiesta. Dal 1° novembre sarà possibile operare in cantiere solo qualora sia stata effettuata la richiesta della patente tramite il portale dell’INL. Dunque, se l’impresa o il lavoratore autonomo è attualmente operante in un cantiere temporaneo o mobile, entro il 31 ottobre dovrà rinnovare la richiesta tramite il portale INL, al fine di poter continuare ad operare senza soluzione di continuità. Difatti, a partire dal 1° novembre 2024 l’autocertificazione/autodichiarazione inviata via PEC non avrà più efficacia. In ogni caso, si raccomanda di non attendere il 31 ottobre ma di effettuare la richiesta di rilascio della patente il prima possibile. 6) Nella circ. n. 4/2024 viene precisato che l’accesso al portale avviene attraverso SPID personale o CIE. Nel caso di delega chi deve effettuare l’accesso? È necessario che si acceda con lo SPID personale del legale rappresentante della società? Come chiarito dalla circ. n. 4/2024, è possibile presentare la domanda di rilascio della patente anche per il tramite di un soggetto (qualsiasi soggetto) munito di apposita delega in forma scritta. Nel caso di delega, è possibile accedere con lo SPID o CIE del delegato. 7) L'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata tramite PEC prevede il rilascio in modo temporaneo della patente a crediti o il mero invio della PEC abilita all'entrata dei cantieri, senza il rilascio di alcun documento? L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC abilita di per sé ad operare nei cantieri e non prevede il rilascio di alcun documento. Entro il 1° novembre 2024, per operare nei cantieri, sarà invece necessario aver effettuato richiesta della patente tramite il portale INL. Si raccomanda pertanto di richiedere il prima possibile la patente tramite il portale INL senza attendere necessariamente la data ultima del 31 ottobre. 8) Dal 1° ottobre le imprese possono richiedere la patente a crediti sulla piattaforma dell'INL ma si tratta di un click day o la richiesta può essere effettuata entro il 31 ottobre 2024? Le aziende sono tenute ad inviare l'autocertificazione tramite PEC e poi a fare la richiesta sulla piattaforma o possono fare solo la richiesta sulla piattaforma? Dal 1° ottobre è operativo il portale INL per richiedere la patente e la richiesta può essere fatta in qualunque momento. L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva da trasmettere via PEC è un adempimento sostitutivo alla richiesta della patente ed ha validità sino al 31 ottobre 2024. Ciò vuol dire che, a partire dal 1° novembre, ogni impresa che opera in un cantiere temporaneo o mobile dovrà aver effettuato la richiesta della patente tramite portale INL poiché l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC non avrà più efficacia. Se una impresa in questo periodo non svolge alcun lavoro in cantiere non è tenuta ad avere la patente né ad inviare alcuna PEC, l’importante è che prima di iniziare i lavori abbia effettuato la richiesta della patente. Se quindi, ad esempio, l’impresa iniziasse i lavori il 15 novembre, entro il 14 novembre dovrà aver effettuato la richiesta della patente tramite il portale INL. In ogni caso, si raccomanda di effettuare tale adempimento in tempi congrui. 9) Quale intermediario chiedo se, ad oggi, esiste uno specifico modulo di delega da far sottoscrivere alla clientela di studio interessata alla richiesta della patente a crediti. La presentazione della domanda di rilascio della patente, accedendo al portale dell’INL, può essere effettuata per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta. Il soggetto delegato, accedendo alla piattaforma, dovrà a sua volta dichiarare di essere in possesso della delega nonché delle dichiarazioni del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti per il rilascio della patente. Dunque, è sufficiente dotarsi di una delega scritta. 10) Le imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde (da parte di imprese non agricole), potature, piantumazioni ecc. sono soggette alla normativa sulla patente a crediti? Se oltre alle citate attività si effettuano lavori quali posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un’aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, si rientra nel regime della patente a crediti? Sono soggette alla patente a crediti le imprese o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. L’art. 89 in parola definisce cantiere temporaneo o mobile “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X”. Pertanto, laddove le imprese indicate in domanda si trovino ad operare all’interno di un cantiere che rientri nell’elenco di cui al citato Allegato X, esse saranno tenute al possesso della patente. Ove le stesse effettuino lavori di posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un’aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, non potranno non detenere la patente a crediti. 11) I codici Ateco (74.90.99 e 72.20.00) configurano il lavoro di archeologo come intellettuale sebbene sia una figura operativa in cantiere, soprattutto in casi di rinvenimenti. Lo scavo archeologico è infatti classificato come lavoro ed è regolamentato dall’Allegato II.18 del D.Lgs. n. 36/2023. Si chiede pertanto se la loro attività possa essere considerata come “prestazioni di natura intellettuale” ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 e quindi esonerata dal possesso della patente a crediti. Qualora, invece, vi sia l’obbligo della patente a crediti, dal momento che per ottenere la patente è necessaria l'iscrizione alla CCIA e dal momento che gli archeologi non hanno l'obbligo di iscrizione alla CCIA, come possono ottenere la patente a crediti per accedere al cantiere? Gli archeologi “operano” nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dell’INL n. 4/2024, le imprese o i lavoratori autonomi che operano in cantiere devono essere in possesso della patente a crediti. Per quanto concerne la richiesta della patente, considerato che l’attività di archeologo è un’attività libero professionale che prevede l’iscrizione al relativo Albo, l’interessato dichiarerà di essere in possesso dell’iscrizione alla CCIA da intendersi, da parte dell’Amministrazione, come iscrizione all’Albo. 12) Il committente, nell’ambito degli appalti, è tenuto a richiedere il possesso della patente a crediti nell’elenco della documentazione trasmessa dagli appaltatori e subappaltatori? Secondo quanto disciplinato dall’art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, è tenuto alla verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui all’art. 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo art. 27, dell’attestazione di qualificazione SOA. Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dell’INL n. 4/2024, ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia effettuato le citate verifiche è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91. 13) I Cantieri navali (di costruzione e manutenzione di imbarcazioni) sono soggetti alla normativa sulla patente a crediti? Il cantiere navale è uno stabilimento dove si costruiscono, si riparano o si demoliscono navi. Inoltre, il D.Lgs. n. 272/1999 disciplina le disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori “nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”. Pertanto, in generale i cantieri navali non rientrano in quelli richiamati dall’articolo 27 del d.lgs. 81/2008. Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X dello stesso d.lgs. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti. 14) Le aziende che operano nei cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet (fibra ottica) sono soggette alla normativa sulla patente a crediti? L’art. 88, comma 2, lett. g-bis), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede l’esclusione del Titolo IV “ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’ALLEGATO X”. Pertanto, in generale i cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet non rientrano in quelli richiamati dall’articolo 27 del d.lgs. 81/2008. Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X dello stesso d.lgs. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti. 15) Il comma 1 dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 esclude il possesso della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano mere forniture. Si chiede se le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro (es. benne, forche, pinze, etc.) rientri nel concetto di “mera fornitura” Le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro rientrano nella “mera fornitura” in quanto l’uso delle attrezzature di lavoro è funzionale al carico e allo scarico sicuro dei prodotti e materiali trasportati. Pertanto, le imprese e i lavoratori autonomi che effettuino le suddette operazioni non sono tenute al possesso della patente a crediti. 17) Si chiede di chiarire se è tenuta al possesso della patente a crediti la società, anche consortile, di cui all’art. 31 dell’Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, laddove costituita da imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del predetto D.Lgs. n. 36/2023. Le società consortili qualificabili come consorzi stabili, in quanto soggetti dotati di autonoma personalità giuridica, distinta dalle imprese consorziate, sono tenute a dotarsi della patente a crediti ovvero sono esonerate in caso di autonomo possesso di attestazione SOA di categoria pari o superiore alla III. Diversamente, le società consortili qualificabili come consorzi ordinari, pur essendo autonomi centri di rapporti giuridici, non essendo dotati di autonoma personalità giuridica, anche in linea con quanto disposto dal decreto legislativo n.36 del 2023, non sono tenute al possesso della patente a crediti ma si avvalgono della patente a crediti ovvero della attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III in possesso delle imprese consorziate. Scarica il Decreto attuativo n. 132 del 18/09/2024 per la Patente a Crediti in Edilizia Decreto 132 Patente a Punti .pdf Scarica PDF • 4.10MB Scarica la circolare con le indicazioni operative per la Patente a Crediti in Edilizia circolare inl patente a crediti .pdf Scarica PDF • 435KB Scarica il modulo per l'invio dell'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva mediante PEC: autocertificazione patente crediti .pdf Scarica PDF • 131KB Scarica la nota INL: inlavoro.INL_.REGISTRO-UFFICIALEU.0000376.07-10-2024 .pdf Scarica PDF • 171KB Previous Next

  • Corso Coordinatore CSP/CSE - Aggiornamento Quinquennale | MJ WORK

    Corso Coordinatore CSP/CSE - Aggiornamento Quinquennale Costo 300,00 € + IVA Durata 40 ore Richiedi Info < Back Il corso si propone di : – Potenziare le conoscenze e le competenze dei Coordinatori della Sicurezza – Proporre un aggiornamento dal punto di vista dell’evoluzione della normativa Il corso può essere erogato in modalità e-learning e consiste in video lezioni tenute da docenti esperti in materia di sicurezza e da dispense di approfondimento in formato pdf. Le lezioni sono sempre disponibili e si può accedere in qualsiasi momento della giornata. Il corso di aggiornamento 40 ore per Coordinatori è altresì valido anche come aggiornamento quinquennale per gli RSPP, secondo quanto previsto nell’allegato A, punto 9, dell’Accordo Stato Regioni 2016. Categoria Corso Professionale Destinatari del corso Il corso è rivolto ai Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (CSP e CSE) che possiedono l’abilitazione e necessitano di aggiornamento periodico obbligatorio secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/08. Corso svolto in modalità SERALE con orario dalle 18:30 - 22:30 Modalità di erogazione Videoconferenza Online E-Learning Come iscriversi Per Iscriversi è necessario scrivere all'indirizzo mail info@mjwork.it il quale provvederà ad inviarvi la scheda di iscrizione, e le istruzioni per il corso. Per la conferma di iscrizione è NECESSARIO inviare : - Domanda di Iscrizione compilata ; - Fotocopia della Carta di identità e codice fiscale ; - Copia della Distinta di pagamento del Corso. IL CORSO VERRA’ ATTIVATO SOLO AL RAGGIUNGIMENTO MINIMO DEL NUMERO DI PARTECIPANTI. PROMO ESCLUSIVA: Tutti coloro che attiveranno il corso entro il 31/12/2025 potranno usufruire del prezzo scontatissimo di 99,00€ + IVA invece di 300,00€ + IVA.

  • ISO 45001: I Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro | MJ Work

    ISO 45001: I Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro Costo € 80,00 + IVA Durata 2 ore Enroll < Back Il corso "ISO 45001: I Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro" è formulato per offrire un approccio pratico e aggiornato alla norma ISO 45001, lo standard internazionale per i sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. È essenziale per le organizzazioni che mirano a eccellere nella protezione dei propri lavoratori e a migliorare continuamente le proprie performance in materia di sicurezza. Il corso ha una validità permanente , poiché le competenze acquisite sono fondamentali e sempre più richieste per l'implementazione e il mantenimento di sistemi di gestione della sicurezza efficaci. Al termine del percorso formativo, viene rilasciato un attestato di partecipazione , che certifica l'acquisizione delle conoscenze e delle strategie necessarie per applicare i principi della ISO 45001. Categoria Corso di Sviluppo Competenze Trasversali in Sistemi di Gestione e Sicurezza sul Lavoro Destinatari del corso Il corso è rivolto a Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) già in possesso della precedente abilitazione. È pensato per fornire loro strumenti e conoscenze approfondite per implementare, mantenere e migliorare un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) conforme alla norma ISO 45001, gestendo KPI, indicatori di monitoraggio e la valutazione di rischi/opportunità. Modalità di Erogazione Presenza in aula Videoconferenza Online * Come Iscriversi Per iscriverti, è necessario inviare una mail all'indirizzo info@mjwork.it . Ti verranno fornite la scheda di iscrizione e tutte le istruzioni dettagliate per partecipare al corso. Per la conferma dell'iscrizione è NECESSARIO inviare: Domanda di Iscrizione compilata Fotocopia della Carta d'Identità e Codice Fiscale Copia della Distinta di pagamento del Corso Il corso può essere erogato sia in modalità presenza in aula sia in modalità Videoconferenza (FAD Sincrona) , offrendo la massima flessibilità. Corsi Personalizzati per Aziende MJ WORK ORGANIZZA ANCHE CORSI AD HOC PER LE AZIENDE , direttamente presso la vostra sede aziendale o in modalità online dedicata. In caso di corso aziendale, il programma può essere customizzato su richiesta dell'azienda , includendo materiali specifici, policy interne e procedure già esistenti, per un'efficacia formativa mirata alle vostre esigenze e al contesto organizzativo. NOTA BENE: IL CORSO VERRÀ ATTIVATO SOLO AL RAGGIUNGIMENTO MINIMO DEL NUMERO DI PARTECIPANTI. RIF.PA 2019-23863/RER DD n. 9672 del 22/05/25

  • Sostanze Reprotossiche e Farmaci Pericolosi | MJ Work

    < Back Sostanze Reprotossiche e Farmaci Pericolosi Ragosta Maria Chiara 6 mag 2024 📑Pubblicazione Inail su direttiva UE 2022/431 per l'esposizione professionale Direttiva UE 2022/431: è online il volume Inail con le novità in tema di esposizione professionale a sostanze reprotossiche e farmaci pericolosi. ⚗ Gli agenti chimici reprotossici sono sostanze che possono causare danni al sistema riproduttivo, compromettendo la fertilità sia maschile che femminile e lo sviluppo del feto o del bambino, o possono incidere sul decorso della gravidanza, portando ad un aumento di rischio di aborti spontanei. Questi agenti possono essere presenti in diversi ambienti, tra cui il luogo di lavoro, l'ambiente domestico e l'ambiente esterno. La hashtag#protezione dei hashtag#lavoratori da queste sostanze diventa, quindi, una priorità fondamentale per prevenire potenziali danni alla salute e garantire il hashtag#benessere sia delle persone coinvolte che delle future generazioni. ⚠ Le sostanze reprotossiche dovranno essere prese in considerazione anche nei r egistri di esposizione , che dovranno essere diversificati tra cancerogeni e tossici per la riproduzione, richiedendo un inevitabile adeguamento della piattaforma informatica per l’invio dei dati e definendo i criteri di inclusione. Per i lavoratori esposti a sostanze reprotossiche, ai sensi della nuova direttiva, come già per i cancerogeni e mutageni, è prevista la sorveglianza sanitaria che rimanda alla necessità di disporre di protocolli di indagine specifici, necessariamente differenziati per genere. Per questi aspetti, il medico competente potrà avvalersi, per gli accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti. Inoltre, è prevista la registrazione di eventi avversi in analogia con la registrazione dei tumori professionali. Alla luce di questi adempimenti che le aziende si troveranno ad affrontare, e in primis alla luce dell’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, sarà anche importante valutare quali settori di attività economica siano maggiormente coinvolti nel rischio di esposizione occupazionale a sostanze reprotossiche. fonte: inail.it INAIL-sostanzeReprotossiche_DirettivaUe2022_431 .pdf Scarica PDF • 4.65MB Previous Next

  • Corso Macchine Movimento Terra solo Escavatore Idraulico - ASR 22/02/2012

    Corso Attrezzature da Lavoro Corso Macchine Movimento Terra solo Escavatore Idraulico - ASR 22/02/2012 Costo 200,00 € + IVA Durata 10 ore Richiedi info < Back Il Corso per Addetto alla Conduzione di Macchine per Movimento Terra, viene erogato ai sensi degli Art. 37 e 73 comma 5 del D.Lgs. 81/08, correttivo D.Lgs. 106/09 e dall’Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012. Per gli Addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro, la Conferenza Stato–Regioni del 22.02.2012 ha definito un percorso formativo composto da una sessione teorica (composta da modulo giuridico-normativo e modulo tecnico) e da una sessione pratica (modulo pratico). Al termine del corso è previsto il superamento di un test di valutazione con verifica del grado di apprendimento scritto ed una prova pratica. Al termine del corso viene rilasciato l'attestato di abilitazione alla conduzione dell'attrezzatura. Le Macchine per Movimento Terra Regolate dall'Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 sono: - Escavatori Idraulici (a ruote e/o a cingoli) - Escavatore a Fune (con benna per il dragaggio e/o con benna mordente) - Caricatore Frontale (a ruote e/o a cingoli - con braccio a forca e/o con pinza) - Terna (a ruote e/o a cingoli - con trivella e/o con attrezzatura per la posa di pali) - Autoribaltabili a cingoli E possibile effettuare la formazione in una unica sessione per tutte le attrezzature, oppure per una singola attrezzatura. Categoria Corso Attrezzature da Lavoro Destinatari del corso Il corso è rivolto a tutti coloro, titolari di azienda, soci, coadiuvanti familiari, dipendenti e lavoratori autonomi ecc, che utilizzano anche in maniera saltuaria le Macchine per Movimento Terra - Escavatore Idraulico. Modalità di Erogazione Presenza in aula Prevista la Prova Pratica Come iscriversi Per Iscriversi è necessario scrivere all'indirizzo mail info@mjwork.it il quale provvederà ad inviarvi la scheda di iscrizione, e le istruzioni per il corso. Per la conferma di iscrizione è NECESSARIO inviare : - Domanda di Iscrizione compilata ; - Fotocopia della Carta di identità e codice fiscale ; - Copia della Distinta di pagamento del Corso. PER QUESTA TIPOLOGIA DI FORMAZIONE E' PREVISTA LA PROVA PRATICA. E' PERTANTO NECESSARIO PRESENTARSI AL CORSO CON I SEGUENTI DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE): - GUANTI DI PROTEZIONE MECCANICA - SCARPE DI SICUREZZA ANTINFORTUNISTICHE, - ABBIGLIAMENTO COMODO. MJ WORK ORGANIZZA CORSI AD HOC PER LE AZIENDE ANCHE DIRETTAMENTE PRESSO LA VOSTRA SEDE AZIENDALE. In caso di corso aziendale, il corso può essere customizzato su richiesta dell'azienda, inserendo il vostro materiale e le vostre procedure, se presenti. IL CORSO VERRA’ ATTIVATO SOLO AL RAGGIUNGIMENTO MINIMO DEL NUMERO DI PARTECIPANTI.

  • GUIDA ALL'USO DEI FITOSANITARI | MJ Work

    < Back GUIDA ALL'USO DEI FITOSANITARI La manipolazione e l'utilizzo dei fitosanitari comporta rischi significativi per la salute degli operatori e per l'ambiente... leggi la guida che abbiamo pensato apposta per te Previous Next

  • SORVEGLIANZA SANITARIA | MJ Work

    MJ Work effettua il servizio di Sorveglianza Sanitaria ed incarico di Medico Competente. Contattaci ora! SORVEGLIANZA SANITARIA Ai sensi del DLgs 81/2008 per «sorveglianza sanitaria» si intende l”insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa“. La sorveglianza sanitaria è svolta da un «medico competente», ossia un “medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto“. La Medicina del Lavoro è quella branca della medicina che si occupa della prevenzione, della diagnosi e della cura delle malattie che possono insorgere a causa dell’attività lavorativa. MJ Work si occupa di tutto ciò che concerne la gestione e l’organizzazione delle attività previste dal Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. n.81/2008), che norma e disciplina gli aspetti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, analizza i fabbisogni presenti in azienda e mette a disposizione tutti i servizi necessari ad espletare gli obblighi di legge nell’ambito della sorveglianza sanitaria Nomina del Medico Competente Sopralluogo presso le Aziende Stesura Relazione Sanitaria Visite mediche Esami strumentali (spirometria, audiometria, ergovision, test accertamento di assenza di tossicodipendenza) Prelievo del sangue ai lavoratori presso le Aziende Gestione delle scadenze delle visite mediche e degli accertamenti periodici previsti dal Protocollo Sanitario Le visite possono essere effettuate presso la sede del cliente oppure presso la sede di MJ Work di Sant'Ilario d'Enza durante le programmazioni a calendario.

  • REVISIONE DPI CAT 3 ANTICADUTA | MJ Work

    MJ Work effettua il servizio di Revisione Annuale dei DPI di Cat.3 Anticaduta. Contattaci ora! REVISIONE ANNUALE DPI CAT. 3 ANTICADUTA MJ Work effettua il servizio di Revisione Annuale dei DPI di Cat.3 Anticaduta presso la Sede Operativa di Sant'Ilario d'Enza (RE) in via Indipendenza 2F. Costo della revisione annuale del KIT Base IN PROMO a partire da 30,00€ + IVA con Kit Base formato da n. 3 elementi: 1. Imbragatura di Sicurezza 2. Elmetto con sottogola 3. Cordino di Posizionamento Cosa comprende la Revisione? Il servizio effettuato da MJ Work comprende la verifica del DPI di 3° Cat. Anticaduta e l'emissione della scheda vita del DPI da tenere sempre insieme al dispositivo. La scheda viene consegnata in formato PDF e cartaceo, ed il DPI viene registrato nel nosto database per avvisarvi dei prossimi controlli!! Effettuiamo i controlli dei DPI di 3° Cat. Anticaduta delle principali marche in commercio tra cui CAMP, KONG, Skylotech, e tante altre! Contattaci per tutte le info della promo!

  • Ricorre oggi l’anniversario del Disastro di Seveso | MJ Work

    < Back Ricorre oggi l’anniversario del Disastro di Seveso Ragosta Maria Chiara 10 lug 2024 🏭 Ricorre oggi l’anniversario del Disastro di Seveso, uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana. Il 10 luglio 1976 una nube di diossina si è sprigionata dalla fabbrica di cosmetici dell’Icmesa a Seveso, in Brianza. La fabbrica produceva triclorofenolo, che sopra i 156 gradi si trasforma in Tcdd, una varietà di diossina particolarmente tossica. E quel giorno, per un incidente in un reattore, la temperatura era salita fino a 500 gradi. In poco tempo l’area circostante è stata contaminata dal Tcdd, che può causare tumori e danni gravi al sistema nervoso, a quello cardiocircolatorio, al fegato e ai reni. Inoltre riduce la fertilità e, nelle donne incinte, può provocare malformazioni al feto e aborti spontanei. Gli effetti immediati sulla popolazione sono stati evidenti soprattutto da un punto di vista dermatologico: già dopo due giorni sono comparsi i primi casi di cloracne. Per valutare la mortalità a lungo termine legata alla diossina sono stati realizzati vari studi. Il programma di monitoraggio ha coinvolto circa 280.000 persone nell’area brianzola, di cui quasi 6.000 residenti nelle aree più colpite. La ricerca ha preso in esame il 99% di tutti i soggetti coinvolti. Gli effetti dell’incidente di Seveso però non si limitano ai tumori: nelle zone A e B sono stati osservati anche incrementi della mortalità per malattie circolatorie nei primi anni dopo l’incidente, di malattie croniche ostruttive dei polmoni e di diabete mellito fra le donne. Ad oggi viene riconosciuto come uno dei disastri più significativi in Italia, sia per la persistenza dei danni che per gli effetti sulla legislazione industriale e ambientale italiana e a livello europeo. Porta il suo nome infatti la Direttiva Seveso (nella sua prima versione Direttiva 501/82/CEE) è la norma europea tesa alla prevenzione ed al controllo dei rischi di accadimento di incidenti rilevanti, connessi con determinate sostanze classificate pericolose. L’ultima edizione della Direttiva Seveso (2012/18/UE cd. “Seveso III”) è stata recepita con il decreto legislativo n. 105 del 26 giugno 2015. Fonte: Istituto Superiore di Sanità Previous Next

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