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Tesserini di riconoscimento

Ragosta Maria Chiara

28 gen 2025

🦺 Pubblicazione INL contenente chiarimenti sulla L. 203/2024 e modifiche all'art. 304 del D.Lgs. 81/2008

La legge 17 dicembre 2024, n. 203, recante “Disposizioni in materia di lavoro” ha modificato l’art. 304, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 81/2008, prevedendo l’abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 36-bis del D.L. 223/2006 (conv. dalla L. 248/2006).


Le disposizioni di legge abrogate introducevano, nell’ambito dei cantieri edili, l’obbligo in capo ai datori di lavoro di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento e l’obbligo da parte dei lavoratori di esporla; l’abrogazione deriva dal fatto che i suddetti obblighi sono già previsti dalle seguenti disposizioni contenute nel d.lgs. n. 81/2008:


  • articolo 26, comma 8: “Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro”;

  • articolo 20, comma 3: “I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto”;

  • articolo 21, comma 1, lett. c: “I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono […] munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto”.


Pertanto, a seguito dell’abrogazione dell’art. 36-bis del D.L. 223/2006, in caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, anche nei cantieri temporanei e mobili si applicano ora le seguenti disposizioni:

  • il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che non fornisce ai propri lavoratori un’apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell’art. 26, comma 8, è sanzionato dall’art. 55, comma 5, lett. i) del d.lgs. n. 81/2008;

  • il lavoratore dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che non espone la medesima tessera ai sensi dell’art. 20, comma 3, è sanzionato dall’art. 59, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008.


Qualora effettui la propria prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto, i medesimi obblighi gravano in capo al lavoratore autonomo, al quale si applicano le seguenti disposizioni:

  • il lavoratore autonomo che non si munisce di un’apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c, è sanzionato dall’art. 60, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008;

  • il lavoratore autonomo che non espone la medesima tessera ai sensi dell’art. 20, comma 3, è sanzionato dall’art. 60, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008.


L’abrogazione, quindi, non incide sulla permanenza dell’obbligo di conferimento e esibizione del tesserino di riconoscimento. Lo stesso dicasi per il regime sanzionatorio che resta inalterato. Pertanto:

  • Il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che non provvede a fornire ai propri dipendenti il tesserino di riconoscimento è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall’articolo 55, comma 5, lettera i, del D.Lgs. 81/2008, che varia da  111,68 a 558,41 euro per ciascun lavoratore.

  • Allo stesso modo, il lavoratore che, pur essendo in possesso del tesserino, omette di esporlo, è sanzionato in base all’articolo 59, comma 1, lettera b, con una sanzione amministrativa pecuniaria da 55,84 a 335,05 euro.

  • In caso di violazione, il lavoratore autonomo (e gli altri soggetti indicati dall’articolo 21), sia che non si munisca di tessera (articolo 60 comma 1 lett. b) e sia che non la esponga (articolo 60 comma 2), è soggetto ad una sanzione amministrativa che varia da 50 a 300 euro.


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