
Ragosta Maria Chiara
6 apr 2026
Pubblicate le prime FAQ ufficiali
Il panorama della formazione sulla sicurezza sul lavoro sta cambiando radicalmente. Con l'entrata in vigore dell'Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 aprile 2025, sono sorti numerosi dubbi interpretativi tra aziende, datori di lavoro e formatori.
Per fare chiarezza, il Ministero del Lavoro ha pubblicato le prime FAQ ufficiali. Ecco una sintesi dei punti cruciali per la gestione della sicurezza nella tua azienda.
Entrata in vigore e Periodo Transitorio
L’Accordo è entrato ufficialmente in vigore il 19 maggio 2025. Tuttavia, è previsto un periodo transitorio di 12 mesi (fino al 19 maggio 2026) durante il quale è ancora possibile avviare corsi seguendo le vecchie regole (Accordi del 2011 e Allegato XIV del D.Lgs. 81/08).
Attenzione:Â Fanno eccezione alcune nuove attrezzature (come carroponti e macchine agricole raccogli-frutta), per le quali l'abilitazione deve seguire subito le nuove regole.
La nuova "scadenza" dei 10 anni per i crediti formativi
Una delle novità più impattanti riguarda la validità dei titoli abilitanti. Il credito formativo acquisito rimane valido solo se accompagnato da aggiornamenti regolari.
Se l'aggiornamento non viene effettuato per oltre 10 anni, il titolo decade totalmente.
In questo caso, non basterà un semplice corso di aggiornamento: l'operatore dovrà ripetere l'intero percorso formativo da zero.
Formazione per il Preposto: Solo in presenza
Le FAQ chiariscono definitivamente la modalità di formazione per i preposti. In linea con la Legge 215/2021, la formazione e l'aggiornamento del preposto devono avvenire esclusivamente in presenza fisica.
L’e-learning è espressamente vietato.
È ammessa la Videoconferenza Sincrona (VCS) solo per la parte teorica, in quanto equiparata alla presenza fisica.
Attrezzature e Carroponti
Il nuovo Accordo include ufficialmente il carroponte (gru a ponte e a cavalletto) tra le attrezzature che richiedono l'abilitazione specifica.
Gru a bandiera:Â Le FAQ specificano che queste non rientrano nell'obbligo di formazione abilitante previsto dall'Accordo 59/2025.
Corsi pregressi: I corsi già effettuati per carroponti o CMM sono validi solo se i contenuti sono integralmente conformi alle nuove disposizioni; in caso di mancanze, anche minime, il corso va rifatto.
Requisiti degli Attestati
Cosa deve apparire sul certificato? Le FAQ confermano i requisiti minimi:
Dati del soggetto formatore e del partecipante.
Tipologia di corso, normativa e durata.
Modalità di erogazione e firma del legale rappresentante.
Codice ATECO: Non è più obbligatorio indicarlo sull'attestato.
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