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  • Corso HACCP Addetto che Manipola Alimenti | MJ WORK

    Corso HACCP Addetto che Manipola Alimenti Costo 65,00 € + IVA Durata 3 ore Richiedi Info < Back I corsi di formazione per alimentaristi, sostitutivi del libretto sanitario, da noi proposti, sono stati strutturati per permettere al candidato di svolgere i programmi di studio (argomenti e tempi) previsti dalle normative regionali, attraverso l'interattività del nostro sito. Contenuti del Corso: -Il sistema HACCP; -importanza del controllo visivo; -importanza della verifica della merce immagazzinata e importanza della sua rotazione; -norme igioniche basilari per la lotta agli insetti e ai roditori; -valutazione del controllo delle temperature e del microclima; -argomenti di microbiologia alimentare; -nozioni di chimica merceologica, di chimica e fisica; -igiene delle strutture delle attrezzature, di igiene del personale; -approfondimenti sul quadro normativo; -gestione delle risorse umane. Categoria Corso Professionale Destinatari del corso Corso di Formazione per alimentaristi che manipolano alimenti. Modalità di erogazione E-Learning Come iscriversi Per Iscriversi è necessario scrivere all'indirizzo mail info@mjwork.it il quale provvederà ad inviarvi la scheda di iscrizione, e le istruzioni per il corso. Per la conferma di iscrizione è NECESSARIO inviare : - Domanda di Iscrizione compilata ; - Fotocopia della Carta di identità e codice fiscale ; - Copia della Distinta di pagamento del Corso. Il corso viene svolto in modalità interamente E-Learning attraverso la nostra piattaforma FAD. Il corso è formato da uno o più moduli formativi ai quali è associato un quiz di valutazione. Il corso termina con un esame di valutazione finale che viene attivato solo dopo aver superato tutti i moduli che lo compongono.

  • ISO 9001 - 14001 - 45001 | MJ Work

    < Back ISO 9001 - 14001 - 45001 MJ Work 26 feb 2024 🍀 🌱Sempre più attenzione al climate change L'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO) aumenta l'attenzione sul cambiamento climatico pubblicando due emendamenti che integrano gli standard ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 aggiungendo nuovi requisiti nei punti 4.1 e 4.2. ISO 14001:2015/Amd 1:2024 ISO 9001:2015/Amd 1:2024 ISO 45001:2018/Amd 1:2024 4.1 Add the following sentence at the end of the subclause: The organization shall determine whether climate change is a relevant issue. 4.2 Add the following note at the end of the subclause: NOTE Relevant interested parties can have requirements related to climate change Previous Next

  • Condominio e Lavori: L'Amministratore Risponde Penalmente | MJ Work

    < Back Condominio e Lavori: L'Amministratore Risponde Penalmente MJ work Salvatore 24 lug 2025 Sentenza Cassazione 2025: L'Amministratore di Condominio è "Committente" e Risponde Penalmente della Sicurezza Una recente e cruciale sentenza della Corte di Cassazione (Sez. IV Penale, n. 18169 del 23 aprile 2025) ha segnato un punto fermo sulla responsabilità penale degli amministratori di condominio in materia di sicurezza sul lavoro. Questa decisione, di cui rafforza la necessità di massima attenzione nella gestione degli interventi edilizi condominiali. Il Caso che ha Fatto Giurisprudenza Al centro della pronuncia vi è la tragica vicenda di un lavoratore deceduto durante l'ispezione di una grondaia condominiale. L'amministratrice, pur non avendo ricevuto una delibera assembleare formale che la qualificasse come "committente", aveva agito in autonomia nell'affidare l'incarico. Questo dettaglio è stato cruciale. La Decisione della Cassazione: Autonomia è Responsabilità La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, affermando un principio fondamentale: l'amministratrice, agendo con autonomia decisionale conferitale (anche se informalmente) dall'assemblea, ha di fatto assunto la posizione giuridica di committente . Questo comporta precise responsabilità, tra cui: La verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa incaricata. L' informazione sui rischi specifici legati all'intervento. Il coordinamento delle misure di prevenzione necessarie. La Cassazione ha chiarito che, anche in assenza di un rapporto di lavoro tradizionale, l'amministratrice aveva assunto poteri tali da includere il lavoratore deceduto nella nozione di "lavoratore" ai sensi del D.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza). Cosa Cambia (e Cosa si Conforma) per Amministratori e Condomini Questa sentenza è un monito importante e conferma quanto MJ Work sottolinea da sempre: L'Autonomia Costa Cara: Non è necessaria una delibera formale per attribuire all'amministratore il ruolo di committente. L' autonomia concreta nelle scelte operative è sufficiente a far scattare gli obblighi di sicurezza e le relative responsabilità penali. Doveri di Sicurezza Estesi: I tipici doveri in materia di sicurezza sul lavoro si applicano anche a figure che non sono datori di lavoro tradizionali, purché abbiano potere decisionale sull'affidamento e la gestione dei lavori. La Sicurezza è un Obbligo Penale: Per l'amministratore che assume il ruolo di committente, la garanzia della sicurezza nei cantieri condominiali non è solo una buona prassi, ma un obbligo con risvolti penali diretti . conclusione Il Consiglio di MJ Work: Agire con Consapevolezza e Supporto Per gli amministratori di condominio, questa sentenza rafforza la necessità di un'estrema cautela e di una gestione impeccabile dei lavori. È fondamentale: Formalizzare i Ruoli: Nelle delibere assembleari, definire chiaramente poteri, responsabilità e deleghe relative alla sicurezza. Affidarsi a Esperti: Avvalersi di consulenti specializzati per la verifica dell'idoneità delle imprese, la redazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e l'assistenza nelle fasi di appalto. MJ Work è al vostro fianco per guidarvi attraverso le complessità della normativa sulla sicurezza. La nostra esperienza nel settore ci permette di offrirvi il supporto necessario per affrontare ogni progetto con la massima serenità e a norma di legge. Previous Next

  • la GUIDA SUI DIISOCIANATI: | MJ Work

    < Back la GUIDA SUI DIISOCIANATI: Vuoi scoprire cosa sono nello specifico i diisocianati, quali effetti possono avere sulla tua salute e cosa fare per prevenire problemi? Previous Next

  • Tutela delle condizioni di Lavoro | MJ Work

    < Back Tutela delle condizioni di Lavoro Ragosta Maria Chiara 28 giu 2024 Art. 2087 del Codice Civile L'art. 2087 del Codice Civile prevede che " l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavor o". Il datore di lavoro deve adottare tutte le misure idonee a prevenire sia i rischi insiti all'ambiente di lavoro, sia quelli derivanti da fattori esterni e inerenti al luogo in cui tale ambiente si trova, atteso che la sicurezza del lavoratore è un bene di rilevanza costituzionale che impone al datore di anteporre al proprio profitto la sicurezza di chi esegue la prestazione. La norma impone quindi all'imprenditore, data la sua posizione di garante dell'incolumità fisica del lavoratore, di adottare tutte le misure atte a salvaguardare chi presta la propria attività lavorativa alle sue dipendenze. TRA QUESTE TROVIAMO TUTTE LE MISURE IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI PRESENTI SUI LUOGHI DI LAVORO. INOLTRE Questo articolo si lega all‘art. 41 della Costituzione: L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana . Previous Next

  • Decreto-Legge n. 159/2025 | MJ Work

    < Back Decreto-Legge n. 159/2025 Ragosta Maria Chiara 1 nov 2025 Novità Importanti su Sicurezza, Formazione e Vigilanza Il 31 ottobre 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge n. 159 , recante "Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro". Il provvedimento, emanato per rafforzare l'azione di Governo in materia, introduce modifiche significative al Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/08) e mira a potenziare prevenzione, vigilanza e trasparenza nel mondo del lavoro. Di seguito, un'analisi delle disposizioni di maggiore impatto per i professionisti dei sistemi di gestione e sicurezza. I. Vigilanza, Appalti e Patente a Crediti (Art. 3, 4, 13) Il Decreto interviene in modo deciso sul fronte dei controlli e della trasparenza della manodopera, soprattutto nei settori a rischio elevato. 1. Rafforzamento dei Controlli e Patente a Crediti (Art. 3) L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) orienterà la propria attività di vigilanza per il rilascio dell'attestato di qualificazione (Patente a crediti). Viene data priorità ai controlli nei confronti dei datori di lavoro che operano in regime di subappalto , sia pubblico che privato. Significativa è anche la modifica delle sanzioni: Decurtazione Immediata: Per le violazioni relative al lavoro sommerso, la decurtazione dei crediti avviene all'atto della notificazione del verbale di accertamento . Aumento Sanzioni: La sanzione amministrativa per l'esercizio dell'attività d'impresa senza Patente a crediti è raddoppiata, passando da 6.000 euro a 12.000 euro . 2. Badge di Cantiere e Tracciabilità (Art. 3) Per tutelare salute, sicurezza e diritti dei lavoratori, le imprese in appalto e subappalto (pubblico o privato) nei cantieri edili e negli ambiti ad alto rischio devono fornire ai dipendenti una tessera di riconoscimento (badge). Questo badge deve essere dotato di un codice univoco anticontraffazione e interopera con la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa). 3. Potenziamento dell'INL e dei Carabinieri (Art. 4) Per supportare queste attività di vigilanza, il Decreto autorizza l'INL ad assumere a tempo indeterminato 300 unità di personale (ispettori) negli anni 2026, 2027 e 2028. Parallelamente, si prevede un aumento del contingente in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro (aumento di 100 unità totali). II. Formazione e Prevenzione Strutturale (Art. 5, 6, 7, 15, 17) Il Decreto interviene in modo incisivo su formazione e prevenzione, con nuovi flussi di finanziamento e obblighi. 1. Promozione della Cultura della Sicurezza (Art. 5) L'INAIL è autorizzata a trasferire, dal 2026, un importo non inferiore a 35 milioni di euro annui al Fondo sociale per occupazione e formazione. Queste risorse sono destinate a finanziare: Interventi di promozione e divulgazione della cultura SSL, anche tramite supporti digitali come la realtà simulata e aumentata . Iniziative per incrementare la formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Interventi formativi in settori ad alta incidenza infortunistica (costruzioni, logistica, trasporti) tramite i Fondi Interprofessionali . Sostegno alle micro, piccole e medie imprese per l'acquisto di DPI con tecnologie innovative e sistemi intelligenti . Programmazione di misure per prevenire condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori. 2. Requisiti per i Soggetti Formatori presso le Regioni (Art. 6) Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del Decreto, sarà definito un Accordo in Conferenza Stato-Regioni che individuerà criteri e requisiti di accreditamento presso le regioni per i soggetti che erogano la formazione in materia di SSL. Tali criteri dovranno riferirsi a competenza, esperienza certificata, organizzazione e risorse del soggetto. I suddetti requisiti devono essere detenuti, ai fini della conferma dell’accreditamento, anche dai soggetti già accreditati presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Tutela per gli Studenti (Art. 7) Si chiarisce che la tutela INAIL per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro (PCTO) si estende agli infortuni in itinere (nel tragitto casa-lavoro e viceversa). Inoltre, le convenzioni tra scuole e imprese non possono prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio . 4. Tracciamento dei Mancati Infortuni (Art. 15) Per promuovere il miglioramento continuo, il Ministero del Lavoro e INAIL adotteranno linee guida per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei mancati infortuni (near-miss) da parte delle imprese con più di quindici dipendenti . Le aziende dovranno comunicare i dati aggregati e le azioni correttive/preventive intraprese. 5. Sorveglianza Sanitaria e Promozione della Salute (Art. 17) Le visite mediche compiute in fase di sorveglianza sanitaria devono essere computate nell'ambito dell'orario di lavoro , ad eccezione di quelle preassuntive. Viene introdotto l'obbligo per il Medico Competente di fornire informazioni sull'importanza della prevenzione oncologica , promuovendo l'adesione ai programmi di screening previsti dai LEA. III. Trasparenza e Normazione (Art. 10, 14) 1. Riferimento alla UNI EN ISO 45001 (Art. 10) L'articolo 30 del D.Lgs. 81/08 (Modelli di Organizzazione e Gestione – MOG) viene aggiornato per sostituire il riferimento alla obsoleta norma OHSAS 18001:2007 con il riferimento aggiornato alla norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 . Inoltre, si promuove la stipula di convenzioni tra INAIL e UNI per la consultazione gratuita delle norme tecniche (UNI) di particolare valenza per la SSL, e per l'elaborazione di un bollettino ufficiale periodico. 2. Trasparenza nel Mercato del Lavoro (Art. 14) A partire dal 1° aprile 2026 , i datori di lavoro privati che richiedono benefici contributivi per l'assunzione di personale dovranno pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro sul Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) . L'accesso ai benefici resta subordinato al rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza . IV. Cenni: Tutela Assicurativa e Agricoltura (Art. 1, 2) Revisione Aliquote INAIL (Art. 1): L'INAIL è autorizzata a revisionare le aliquote di oscillazione ( bonus-malus ) per l'andamento infortunistico a decorrere dal 1° gennaio 2026 . Sono escluse dal bonus le aziende con sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza negli ultimi due anni. Rete Agricola di Qualità (Art. 2): Una quota delle risorse INAIL (ex Art. 11, c. 5, D.Lgs. 81/08) sarà riservata alle imprese agricole iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità che abbiano adottato misure di miglioramento SSL. Conclusioni: I 3 Piloni della Nuova Sicurezza Strategica Il Decreto-Legge n. 159/2025 non è un semplice aggiornamento normativo; è un chiaro segnale di cambiamento verso un modello di sicurezza sul lavoro più proattivo, trasparente e tecnologicamente avanzato. Per i consulenti e i manager, il messaggio è inequivocabile: l'era della sicurezza basata solo sulla compliance reattiva è terminata. Gli elementi chiave che ridefiniscono il ruolo sono: 1. La Prevenzione si Rafforza: Tracciamento dei Mancati Infortuni (Art. 15) L'introduzione di linee guida per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei mancati infortuni ( near-miss ) per le imprese con più di quindici dipendenti eleva la prevenzione a un nuovo livello di maturità. Questo obbligo sposta il focus dall'incidente all'anticipazione , rendendo l'analisi proattiva degli eventi evitati una metrica fondamentale per il miglioramento continuo del Sistema di Gestione. Le imprese dovranno comunicare i dati aggregati e le azioni correttive/preventive. 2. Trasparenza e Vigilanza Aumentata: Patente a Crediti e Badge (Art. 3) Le nuove misure agiscono come un forte deterrente contro le irregolarità, soprattutto nel settore edile e negli appalti: Patente a Crediti: La decurtazione dei crediti diventa più rapida, avvenendo all'atto della notificazione del verbale di accertamento per il lavoro sommerso. Le sanzioni per l'esercizio senza patente sono raddoppiate a € 12.000 . Badge di Cantiere: La tessera di riconoscimento con codice anticontraffazione e interoperabilità con la piattaforma SIISL mira a una tracciabilità della manodopera senza precedenti, aumentando la trasparenza e la tutela dei lavoratori in regime di appalto e subappalto. 3. L'Armonizzazione Normativa: Riferimento UNI (Art. 10) Il Decreto compie un passo decisivo per l'allineamento dei requisiti: l'obbligo di adottare Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG) efficaci ai fini esimenti viene formalmente agganciato alla UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 . Questo ribadisce la centralità dello standard ISO come riferimento legale. Inoltre, la promozione di convenzioni tra INAIL e UNI per la consultazione gratuita delle norme tecniche di particolare valenza per la SSL è un enorme vantaggio per i professionisti, che avranno accesso più facile a strumenti essenziali. Il Decreto-Legge n. 159/2025 ci spinge a non limitare più la Sicurezza e la Qualità a un costo, ma a riconoscerle come un investimento strategico e un vantaggio competitivo . L'uso di dati (mancati infortuni) e tecnologia (badge SIISL) e l'allineamento con gli standard internazionali (ISO 45001) saranno i nuovi requisiti di base per dimostrare la virtuosità aziendale. Scarica il testo del Decreto 159/2025 Decreto 159-20251031 .pdf Scarica PDF • 304KB Previous Next

  • RISCHIO ECCENTRICO/LIMITI ALLA RESPONSABILITA' DEL DDL | MJ Work

    < Back RISCHIO ECCENTRICO/LIMITI ALLA RESPONSABILITA' DEL DDL Di chi è la colpa quando un lavoratore subisce un infortunio a causa di una sua stessa disattenzione? E' uno degli aspetti più controversi e complessi del diritto... scopri quando è perché la responsabilità del DDL potrebbe decadere Previous Next

  • CORSO DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI RISCHIO SPECIFICO (MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI) | MJ Work

    CORSO DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI RISCHIO SPECIFICO (MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI) 55.00€ +IVA 4 Ore CONTATTACI INFORMAZIONI SUL CORSO Up Riferimenti normativi Il corso intende ottemperare al requisito obbligatorio (Art. 37 T.U. 81/08) per il quale tutti i lavoratori devono ricevere una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza. Il nuovo Accordo siglato durante la Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011 ha definito l’obbligo formativo di tutti i lavoratori presenti all’interno dell’organizzazione aziendale. Finalità del percorso Fornire ai partecipanti gli approfondimenti e gli aggiornamenti necessari per fornire una panoramica delle competenze e degli strumenti di intervento idonei a realizzare in azienda la valutazione del rischio sulla movimentazione manuale ei carichi attraverso l`applicazione della normativa e delle linee guida in materia. Modalità d'Erogazione E-learning Syllabus del Corso Modulo 1: Definizione, Rischi per la salute causati dalla movimentazione manuale dei carichi; Modulo 2: Campo di applicazione del D.Lgs. 81/08 e obiettivi principali; Modulo 3: Norme tecniche di riferimento; Legislazione nazionale; Figure coinvolte nella prevenzione e protezione aziendale; Organi di vigilanza e di controllo; Modulo 4: Rischi e pericoli; La valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro da MMC; Strumenti di valutazione nelle operazioni di sollevamento; Modulo 5: L'anatomia della colonna vertebrale e la postura; Modulo 6: Tecniche di controllo e del rischio da sollevamento; Ulteriore misure di controllo; Tecniche di sollevamento sicuro; Modulo 7: Tecniche pratiche per un sollevamento sicuro; Uso di attrezzi ausiliari; Uso dei dispositivi di protezione individuali; N.B. Alla fine del Corso verrà erogato una verifica finale a risposta multipla COME ISCRIVERSI? Per completare l'iscrizione è NECESSARIO seguire i seguenti passaggi: - Compilare e inviare la Scheda di Iscrizione o il modulo "Dati Cliente" (in caso un'azienda intendesse iscrivere più partecipanti per lo stesso corso) - Inviare fotocopia (fronte e retro) della carta d'identità e codice fiscale - Procedere al pagamento dell'importo previsto per il corso; COME PARTECIPARE Una volta confermata l'iscrizione ed il pagamento (a seconda del metodo di pagamento potrebbero essere richiesti fino a 5 giorni lavorativi), MJ Work vi invierà le credenziali per accedere al portale e per seguire il corso direttamente da casa. Al termine del corso, sarà necessario inviare l'autodichiarazione di frequenza, solo in seguito sarà inviato l'attestato. N.B. Per ulteriori chiarimenti e per inviare la documentazione richiesta contattaci a info@mjwork.it SCHEDA DI ISCRIZIONE DATI CLIENTE AUTODICHIARAZIONE DI FREQUENZA Previous Next

  • dettagli corso Diisocianati | MJ Work

    OFFERTA FORMATIVA CORSO DI FORMAZIONE PER DATORE DI LAVORO Dettagli del Corso: Formazione per Datori di Lavoro (D.Lgs. 81/08) Il corso è fondamentale per tutti i Datori di Lavoro ai sensi dell'Articolo 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/08 , che necessitano di adempiere agli obblighi formativi specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La formazione è strutturata in conformità con l'Articolo 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/08 e dall'Accordo Stato-Regioni, Rep. Atti, n. 59/2025 del 17.04.2025. Il corso ha una durata complessiva di 16 ore , erogate interamente in modalità e-learning. Programma Didattico Dettagliato Il percorso formativo è articolato in tre moduli principali: MODULO 1. GIURIDICO – NORMATIVO (6 ore) Il sistema legislativo in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori. L'identificazione e il ruolo del datore di lavoro in relazione al contesto organizzativo. I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/2008, compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa. La delega di funzioni: condizioni e limiti. La responsabilità civile e penale del datore di lavoro. La responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 nel settore privato. Prevenzione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro (Documento ILO C 190 Convenzione sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro). Inserimento di lavoratori disabili (riferimenti al D.Lgs 213/2003 (art. 3, c. 3 bis), D.L 76/2013 (art. 9, c. 4 - ter) convertito con L. 99/2013). I ruoli delle ASL, INL, VVF e Inail. Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive. MODULO 2. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA (5 ore) Le misure organizzative e gestionali di tutela ai sensi degli artt. 15 e 30 del D.Lgs. n. 81/08. Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, con acquisizione della relativa documentazione e certificazioni. Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti, con priorità per le misure di protezione collettiva. Include rischi legati allo stress lavoro-correlato, lavoratrici in gravidanza e differenze di genere/età. La gestione del rischio interferenziale e il DUVRI. Organizzazione e gestione delle emergenze, primo soccorso, appalti, riunioni periodiche di sicurezza. Sorveglianza sanitaria. MODULO 3. COMUNICAZIONE E CULTURA DELLA SICUREZZA (5 ore) Informazione, formazione, partecipazione e consultazione di tutti i soggetti ai sensi del D.Lgs. 81/08. Vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori e alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. Modelli di organizzazione e gestione di tipo volontario. Costi della mancata sicurezza e benefici della sicurezza. Tecniche e strumenti di comunicazione e di informazione. Verifiche e Valutazione Finale Il corso si conclude con una verifica finale consistente in un test a risposta multipla. Il test è costituito da 30 domande, ciascuna con almeno tre alternative. L'esito positivo è dato dalla risposta corretta ad almeno il 90% delle domande. Attestazione Rilasciata Al termine del corso e al superamento della verifica finale, verrà rilasciato l' attestato di abilitazione.

  • Pubblicata da CEI la nuova EN 50172:2024 | MJ Work

    < Back Pubblicata da CEI la nuova EN 50172:2024 MJ Work 14 ott 2024 💡Sistemi di illuminazione di emergenza di evacuazione: aggiornata la norma CEI È stata pubblicata dal Comitato Elettrotecnico Italiano, ed è già valida, la nuova edizione della norma CEI EN 50172:2024 relativa ai Sistemi di illuminazione di emergenza di evacuazione . La norma specifica le prescrizioni di installazione per i sistemi di illuminazione di emergenza di evacuazione, insieme alla documentazione riguardante le verifiche, le procedure di manutenzione e di prova e il funzionamento di tali sistemi, suddivisi in adattivi e non adattivi. L'illuminazione di emergenza di evacuazione comprende: l'illuminazione delle vie di esodo, l'illuminazione di spazi aperti (antipanico) l'illuminazione delle aree ad alto rischio la segnaletica di sicurezza per le vie di fuga (che fa parte dell'illuminazione di emergenza di evacuazione). I sistemi di illuminazione di emergenza comprendono sistemi adattivi e non adattivi. Le modifiche tecniche più significative di questa edizione rispetto alla precedente riguardano: l’aggiunta di prescrizioni per le verifiche iniziali di impianto, per l’elaborazione della documentazione di progetto, per il mantenimento del registro la modifica delle prescrizioni relative alle modalità di manutenzione e verifica dei sistemi di illuminazione di emergenza di evacuazione. l'aggiunta dell’Allegato A, che contiene le linee guida per la selezione delle autonomie e dei tempi di attivazione dei sistemi per i vari casi d'uso, l'aggiunta dell’Allegato B, che riguarda le raccomandazioni su come effettuare le misure illuminotecniche in loco, l'aggiunta dell’Allegato C, relativo alle considerazioni sui sistemi di illuminazione di emergenza attivi per un periodo prolungato, durante e dopo il comando di evacuazione l'aggiunta dell’Allegato D, sui requisiti di impianto. La Norma in oggetto sostituisce completamente la Norma CEI EN 50172:2004 , che rimane applicabile fino al 27-05-2027. La norma è valida dal 10 ottobre 2024. Fonte: https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000025228 Previous Next

  • PRATICHE EDILIZIE | MJ Work

    MJ Work con i suoi tecnici aventi esperienza pluriennale nel settore delle costruzioni, supporta i propri clienti con la consulenza nella gestione cantieri per tutte le attività inerenti la sicurezza, interfacciandosi con tutte le figure aventi responsabilità sviluppando i seguenti servizi: INCARICHI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA CSP/CSE, INCARICHI HSE CANTIERE MJ WORK con i suoi tecnici aventi esperienza pluriennale nel settore delle costruzioni, supporta i propri clienti con la consulenza nella gestione dei cantieri per tutte le attività inerenti la sicurezza, interfacciandosi con tutte le figure aventi responsabilità, proponendo e sviluppando i seguenti servizi: Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione (CSP); Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE); Supporto ai CSP e CSE nella gestione dei cantieri (incarico di Assistente Coordinatore); Incarico di HSE e supporto al CSE nei cantieri edili; Audit, sopralluoghi ed ispezioni in campo con compilazione di appositi verbali e reportistica. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 art. 89 CSP: coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91; CSE: coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 art. 90 Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. (DESIGNAZIONE CSP ) Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98. (DESIGNAZIONE CSE ) La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. ( DESIGNAZIONE ‘TARDIVA’ CSE ) PSC-POS PREDISPOSIZIONE PIANI DI SICUREZZA CANTIERI (PSC, POS, PSS, PIMUS) Per la gestione dei Cantieri MJ Work vi soffre il suo supporto nella: Stesura dei Piani Operativi di Sicurezza (POS); Stesura dei Piani Semplificati di Sicurezza (PSS); Stesura dei Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC); Stesura dei Piani di Montaggio Uso Smontaggio ponteggi (PIMUS). Nella fase di progettazione, supportiamo il Committente, il Responsabile dei Lavori ed il CSP, durante la programmazione degli interventi inerenti le misure di sicurezza da intraprendere e da definire sul Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC. Supportiamo le Imprese nella predisposizione dei POS e PSS, ed in caso di presenza di Ponteggi, nella predisposizione del PIMUS. Per richiedere un preventivo personalizzato ed allineato con le reali esigenze del tuo cantiere compila il form sottostante! Per un servizio rapido ed efficiente. PSC - Il Piano di Sicurezza e Coordinamento è il documento che il coordinatore per la progettazione o esecuzione dell'opera, su incarico del committente, deve redigere prima dell'inizio dei lavori in un cantiere edile. E' obbligatorio quando nel cantiere sono presenti più imprese (sia pubbliche che privati) indipendentemente dalla durata e dall'importo dei lavori. Clicca qui per compilare il form PSC: POS - Il Piano Operativo di Sicurezza, più conosciuto come POS, è un documento previsto dall'articolo 17 del D. lgs. 81/08, ossia dal Testo unico per la sicurezza sul lavoro (TUSL). Tutte le imprese esecut rici di un cantiere edile prima d'iniziare i lavori devono redigere il proprio POS. Clicca qui per compilare il form POS: PSS - Il Piano sostitutivo di sicurezza è il documento che l’impre sa appaltatrice redige nell’ ambito di appalto di lavori pubblici, ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006, nel caso in cui non è stato redatto un Piano di sicurezza e coordinam ento (PSC), cioè quando non si è obbligati a designare il Coordinatore per la progettazione (lavori eseguiti direttamente dall’appaltatore senza imprese sub affidatarie). I contenuti minimi, stabiliti dal punto 3.1 dell’allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i., sono i medesimi del PSC senza la stima dei costi della sicurezza. Clicca qui per compilare il form PSS: PSC PSS POS SORALLUOGHI CANTIERE AUDIT, SOPRALLUOGHI E ISPEZIONI IN CAMPO VERIFICHE TITOLO IV Nella fase di esecuzione lavori, eseguiamo i controlli operativi, audit, sopralluoghi ed ispezioni in campo, per la verifica di tutte le misure necessarie per il completamento ed il rispetto dei requisiti di sicurezza imposti dalle norme (analisi di rumore, acque, gestione rifiuti, ecc.). Ogni volta con la redazione dello specifico verbale e report di sopralluogo. Partecipiamo agli incontri ed alle riunioni in cantiere tra le imprese e le figure della sicurezza CSE/ RL/ DL/ Committente supportando nella gestione, pianificazione e coordinamento. Supportiamo il Committente, il Responsabile dei Lavori ed il Coordinatore nel servizio di controllo e verifica della documentazione di Imprese Affidatarie, Imprese Esecutrici e Lavoratori Autonomi. ACCESSI CONTROLLO E GESTIONE ACCESSI CONFORME ART.26 D.LGS 81/08 Supportiamo il Committente, il Responsabile dei Lavori ed il Coordinatore nel servizio di controllo e verifica della documentazione di Imprese Affidatarie, Imprese Esecutrici e Lavoratori Autonomi. Supportiamo le Imprese nel rispondere alle richieste di Committenti, Responsabili dei Lavori e Coordinatori della Sicurezza relativamente alla gestione degli accessi in cantiere e/o in azienda in conformità all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 art. 90 9) Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo: a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ALLEGATO XVII. b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, ...... , e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b). 10) In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente. [Sanzione per i committenti ed i responsabili dei lavori: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro ]

  • ADR e trasporto merci pericolose | MJ Work

    < Back ADR e trasporto merci pericolose MJ Work 15 mag 2024 📋 Consulente ADR Esenzioni - Nuovi chiarimenti dal MIT 📋 Consulente ADR Esenzioni - Nuovi chiarimenti dal MIT Pubblicata la Circolare 13921. Il 14 maggio 2024 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti MIT ha condiviso la Circolare Prot. 13921 con oggetto “ Commenti e chiarimenti operativi all’applicazione del D.M. 7 agosto 2023, inerente alle condizioni di esenzione dalla nomina del Consulente ADR ” A seguito dell’emanazione del decreto ministeriale 7 agosto 2023 (di seguito D.M.) che regolamenta l’esenzione della nomina dei consulenti ADR (di seguito Consulente) per le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose su strada in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell'ADR, il MIT condivide la circolare con chiarimenti ai quesiti pervenuti. I quesiti riguardano: . Chiarimenti sull’ambito di applicazione di cui all’art. 2 del D.M. . Casi di esclusione o esenzione totale di cui all’art. 3 del D.M. . Casi di esenzione parziale di cui all’art. 4 del D.M. . Registro – Art. 4 e 5 del D.M. . Spedizioni occasionali – Art. 5 del D.M. . Esenzione per esclusione – Art. 6 del D.M. . Prescrizione di sicurezza e formazione– Art.7 del D.M. . Responsabilità La circolare fornisce quindi utili dettagli sulla valutazione delle condizioni di applicazione dei limiti diesenzione 1.1.3.6. Un documento utile dunque per chiarire dubbi ed incertezze sul tema. Previous Next

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