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COORDINATORE PER LA SICUREZZA
RESPONSABILITA'
IN MATERIA Di VIGILANZA

La Cass. Pen., Sez. IV, 20 aprile 2021, n. 14636 afferma che:


“È certamente esatto affermare che il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, oltre ai compiti specificamente assegnatigli dall’art. 92 citato, svolge una autonoma funzione di alta vigilanza sulla generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale. Pertanto, egli non è tenuto a un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, invece demandato ad altre figure operative: tale funzione, infatti, ha ad oggetto esclusivamente il rischio c.d. generico, relativo alle fonti di pericolo riconducibili all’ambiente di lavoro, al modo in cui sono organizzate le attività, alle procedure lavorative e alla convergenza in esso di più imprese. Con la conseguenza che egli non risponde degli eventi riconducibili al c.d. rischio specifico, quello cioè proprio dell’attività dell’impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo”.


La Cass. Pen., Sez. IV, 18 novembre 2021, n. 42121 afferma che: 


“La funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per la sicurezza – che si esplica prevalentemente mediante procedure e non poteri doveri di intervento immediato – riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino un rischio interferenziale, e non anche il puntuale controllo delle singole lavorazioni, demandato ad altre figure (datore di lavoro, dirigente, preposto), salvo l’obbligo di adeguare il piano di sicurezza in relazione all’evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato ed immediatamente percettibile, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate”.

 


Il Coordinatore per la Sicurezza, in qualità di tecnico, deve inoltre svolgere il proprio compito prestando la massima vigilanza possibile anche attraverso le tecnologie disponibili ad oggi (email, video, foto, testimonianze ecc…), predisponendo ogni volta verbali di sopralluogo esplicativi dell’attività svolta con le opportune evidenze registrate

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