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DPI E INDUMENTI DI LAVORO
ANCHE GLI INDUMENTI DA LAVORO SE CONTRIBUISCONO, ANCHE PARZIALMENTE, ALLA TUTELA DEL LAVORATORE SONO DPI 

Importanti novità ci attendono nel campo dei DPI - Dispositivi di Protezione Individuale - in seguito alla recente sentenza della Corte di Cassazione del 16 dicembre 2019 n. 33133 (Clicca qui per scaricare il documento) .

Infatti la Corte di Cassazione ha ridefinito la nozione legale di DPI affermando che questa "non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l’art. 2087 c.c., ".

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Nel caso specifico la sentenza si riferisce al ricorso presentato ed ottenuto da parte di operatori ecologici addetti alla raccolta dei rifiuti, volto ad ottenere la condanna da parte del datore di lavoro al risarcimento dei danni da inadempimento dell’obbligo di lavaggio e manutenzione dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), con specifico riferimento all’attività di lavaggio e di manutenzione degli indumenti indossati durante l’attività di lavoro (forniti dal datore di lavoro stesso), il cui onere era stato interamente sostenuto dai medesimi dipendenti.

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La sentenza ribadisce infatti che "nella medesima ottica il datore di lavoro è tenuto a fornire i suddetti indumenti ai dipendenti e a garantirne l’idoneità a prevenire l’insorgenza e il diffondersi di infezioni, provvedendo al relativo lavaggio, che è indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza e che, pertanto, rientra tra le misure necessarie “per la sicurezza e la salute dei lavoratori”, che il datore di lavoro è tenuto ad adottare".

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Questo concetto rivede in una nuova ottica la definizione dei DPI fornita all'art. 74 del D.Lgs. 81/2008, secondo cui, "ai fini del presente decreto non costituiscono DPI: gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; etc".

 

Il datore di lavoro dovrà quindi includere nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) tutti quei capi finora non classificati come DPI ma che rientrano nell'interpretazione estensiva della suddetta Sentenza, poiché assolvono alla funzione di proteggere, anche solo parzialmente, il lavoratore, e deve garantirne (a suo carico) il lavaggio e la manutenzione come con i 'tradizionali' DPI.

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Clicca qui per scaricare la sentenza n. 33133 del 16 dicembre 2019

 

Ing. Ragosta Maria Chiara
 

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