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IL LAVORATORE
CHI E', OBBLIGHI E RESPONSABILITA'
IN MATERIA DI SICUREZZA

Obbligo normativo di tutti i datori di lavoro è quello di tutelare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori. Nel momento in cui viene firmato il contratto per datore di lavoro e lavoratore scattano una serie di obblighi e diritti in materia di salute e sicurezza.

E di contratto infatti si parla già nella definizione di lavoratore presente all’art. 2 comma a) del D.Lgs 81/2008, specificando che ‘indipendentemente dalla tipologia contrattuale’ il lavoratore è colui che svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.’

In questa definizione viene quindi preliminarmente già incluso anche il lavoratore ‘beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196(N), e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile’.

 

Altra figura da equiparare alla categoria del lavoratore come definito dal presente articolo, è ‘il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549(N), e seguenti del Codice civile’.

 

Quindi si, non solo i dipendenti, anche i tirocinanti, i volontari e i soci lavoratori sono da considerarsi ‘lavoratori’ e pertanto soggetti a tutto quanto previsto dal presente decreto.

 

Nello specifico vi ricordo anche l’articolo 20, del D.Lgs 81/2008, Obblighi dei Lavoratori, tra i quali troviamo primo tra tutti l’obbligo di ‘prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro’.

 

Attenzione che qui si parla sia di azioni che di ‘omissioni’. Anche una piccola mancanza, soprattutto in un campo come quello della salute e sicurezza sul lavoro, può avere gravi conseguenze, e pertanto al comma 2 del suddetto articolo, il legislatore specifica che i lavoratori (tutti!)  ‘devono’ (e non usa la parola ‘possono’):

 

a) contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

 

Questo obbligo è rafforzato anche dall'art. 59 del suddetto decreto che ricorda anche il carattere penale degli obblighi indicando che in caso di violazione 'i lavoratori sono puniti con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 245,70 a 737,10 euro'.

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E come può il lavoratore, assolvere ai propri obblighi e fare tutto quanto richiesto (che è indispensabile per operare in sicurezza) se non si è oggetto e soggetto di adeguati e mirati percorsi formativi?

 

MJ Work offre l’esperienza dei suoi Docenti e Tecnici maturata in tanti anni di formazione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, per percorsi formativi anche personalizzati.

I corsi realizzati da MJ Work sono conformi a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 ed agli Accordi Stato Regione del 21/12/2011 e 07/07/2016.

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Ing. Ragosta Maria Chiara

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