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Laboratorio

ATTREZZATURE DA LAVORO
E DRUG TEST:
QUANDO E' OBBLIGATORIO?

Obbligo normativo di tutti i datori di lavoro è quello di tutelare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori. Tale concetto è già incardinato nella nostra Costituzione (Art. 41 “L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana […]”) e trova effettiva applicazione sia nel Codice Civile (Art. 2087 “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità  fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”), che nel D.lgs. 81/2008 TUSL (Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro). Detto ciò, proprio per garantire la salute e sicurezza dei propri lavoratori, il Datore di Lavoro (da qui in poi DL) è obbligato a prevedere che, per lo svolgimento di alcune mansioni, sia necessario eseguire accertamenti per verificare l’assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti da parte degli stessi lavoratori (Art. 41 del D.lgs. 81/08). Tali accertamenti potranno essere eseguiti dal Medico Competente (da qui in poi MC), nei seguenti casi:

  • Visita medica preventiva

  • Visita medica periodica

  • Visita medica in occasione del cambio di mansione

  • Visita medica pre-assuntiva

  • Visita medica di rientro superati i 60gg continuativi di assenza per malattia

 

Ma quali sono queste mansioni?!

 

Ebbene, il Ministero della Salute con nota del 07/07/2017, ha trasmesso il testo definitivo delle Linee di Indirizzo (Accordo CSR del 13/07/2017) “Indirizzi per la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all'assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti, l'accertamento di condizioni di alcol dipendenza e di tossicodipendenza e il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza.”. In tale testo, ed in particolare nell’Allegato A, si vanno ad unire ed integrare i due elenchi precedentemente validi (ed ora abrogati) presenti negli accordi 16/372006 e ASR 30/10/2007. Ed è proprio in questo elenco che al punto 5 lettera b e h vengono identificate le seguenti mansioni:

 

“Punto 5: Attività di trasporto

[…]

b- conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli […] apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra […]

[…]

h- addetti alla guida di macchine movimentazione terra e merci richiedenti una specifica abilitazione prevista dal comma 5 dell’Art. 73 del D.lgs. 81/08.

[…]”

 

Ed è qui che si risolve definitivamente il problema della base normativa per cui il DL e il MC sono obbligati ad effettuare i test tossicologici per tutti quei lavoratori che sono destinati a svolgere mansioni che prevedono l’uso di attrezzature da lavoro, elencate dall’ASR del 22/02/2012, ovvero:

  • Piattaforme di lavoro elevabili (PLE)

  • Gru per autocarro

  • Gru a torre

  • Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo

  • Gru mobili

  • Gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile

  • Trattori agricoli o forestali

  • Escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli

  • Pompe per calcestruzzo

 

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Tale obbligo si estende anche al lavoratore autonomo o al DL stesso se svolge una delle mansioni presente nell’Accordo CSR 13/07/2017 (unito all’obbligo di formazione per le attrezzature di lavoro).

 

Piccole note a margine da sapere:

  1. Al punto 7 dell’accordo sopra citato, tra le mansioni per cui è ritenuto necessaria l’esecuzione degli esami tossicologici, risulta:

 

“Punto 7: Attività nel settore dell’edilizia e delle costruzioni: operatori che svolgono attività in quota ad altezze superiori ai due metri.”

 

Quindi anche per i lavoratori in quota del settore edile è previsto tale accertamento.

   2. Come riportato dal punto 5, gli addetti alla conduzione del carroponte sono esclusi dagli accertamenti tossicologici.

   3. La comunicazione del preavviso al lavoratore dell’esecuzione del test tossicologico, non potrà pervenire prima delle 48 ore precedenti allo stesso.

   4. In caso di rifiuto da parte del lavoratore, lo stesso, su comunicazione del MC, è cautelativamente sospeso dal turno lavorativo dal DL.

 

Le competenze dei professionisti di MJ Work sono a disposizione delle aziende clienti per consulenze di qualità ai fini di aumentare la consapevolezza dei DL e dei lavoratori sulle tematiche di SSL.

 

Dott. Luca Vecchi

Ing. Maria Chiara Ragosta

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Fonti:
Costituzione della Repubblica Italiana e ss.mm.ii.
Codice Civile e ss.mm.ii.

D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.
Intesa Governo Regioni del 20/10/2015
Nota Ministero della Salute del 07/07/2017 (pdf)
Accordo CSR 13/07/2017 (pdf)
ASR 22/02/2012 (pdf)

 

Clicca sul link per scaricare i documenti in formato PDF.

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