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- Corso Telescopici a Braccio Fisso - ASR 22/02/2012
Corso Attrezzature da Lavoro Corso Telescopici a Braccio Fisso - ASR 22/02/2012 Costo 200,00 € + IVA Durata 12 ore Richiedi info < Back Il Corso per Addetto alla Conduzione di Carrelli Semoventi a Braccio Telescopico Fisso, viene erogato ai sensi degli Art. 37 e 73 comma 5 del D.Lgs. 81/08, correttivo D.Lgs. 106/09 e dall’Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012. Per gli Addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro, la Conferenza Stato–Regioni del 22.02.2012 ha definito un percorso formativo composto da una sessione teorica (composta da modulo giuridico-normativo e modulo tecnico) e da una sessione pratica (modulo pratico). Al termine del corso è previsto il superamento di un test di valutazione con verifica del grado di apprendimento scritto ed una prova pratica. Al termine del corso viene rilasciato l'attestato di abilitazione alla conduzione dell'attrezzatura. I carrelli elevatori a braccio telescopico sono detti anche sollevatori telescopici. Si tratta di muletti a contrappeso che hanno uno o più bracci snodati. Questi bracci possono essere telescopici o non telescopici e non sono girevoli. È importante che il meccanismo di sollevamento non sia girevole; è tollerato un movimento di rotazione minore di cinque gradi rispetto all’asse longitudinale del muletto. Si impiegano per impilare i carichi. Categoria Corso Attrezzature da Lavoro Destinatari del corso Il corso è rivolto a tutti coloro, titolari di azienda, soci, coadiuvanti familiari, dipendenti e lavoratori autonomi ecc, che utilizzano anche in maniera saltuaria il Carrello a Braccio Telescopico Fisso. Modalità di Erogazione Presenza in aula Prevista la Prova Pratica Come iscriversi Per Iscriversi è necessario scrivere all'indirizzo mail info@mjwork.it il quale provvederà ad inviarvi la scheda di iscrizione, e le istruzioni per il corso. Per la conferma di iscrizione è NECESSARIO inviare : - Domanda di Iscrizione compilata ; - Fotocopia della Carta di identità e codice fiscale ; - Copia della Distinta di pagamento del Corso. PER QUESTA TIPOLOGIA DI FORMAZIONE E' PREVISTA LA PROVA PRATICA. E' PERTANTO NECESSARIO PRESENTARSI AL CORSO CON I SEGUENTI DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE): - GUANTI DI PROTEZIONE MECCANICA - SCARPE DI SICUREZZA ANTINFORTUNISTICHE, - ABBIGLIAMENTO COMODO. MJ WORK ORGANIZZA CORSI AD HOC PER LE AZIENDE ANCHE DIRETTAMENTE PRESSO LA VOSTRA SEDE AZIENDALE. In caso di corso aziendale, il corso può essere customizzato su richiesta dell'azienda, inserendo il vostro materiale e le vostre procedure, se presenti. IL CORSO VERRA’ ATTIVATO SOLO AL RAGGIUNGIMENTO MINIMO DEL NUMERO DI PARTECIPANTI.
- CORSO DI TEAMWORKING 4.0 | MJ Work
CORSO DI TEAMWORKING 4.0 55.00€ +IVA 6 Ore CONTATTACI INFORMAZIONI SUL CORSO Up Riferimenti Normativi Corso non normato attualmente Modalità d'Erogazione E-Learning Syllabus del Corso INTRODUZIONE Il ruolo del teamworking nelle aziende 4.0; MODULO 1. IL TEAMWORKING: CULTURA DEL LAVORO IN TEAM E GESTIONE EFFICACE Condizioni preliminari; Cos’è un teamwork; Qual è lo scopo del team? Caratteristiche del lavoro in team; Il gruppo di lavoro; Sistemi di interlocutori e costituzione di un team; Tipologie di team nelle organizzazioni; Aspetti strutturali dei gruppi; Cosa fa la differenza nel lavoro in team; I vantaggi aziendali del lavoro in team? La maturità del gruppo; MODULO 2. LA GESTIONE EFFICACE DEI TEAM DI LAVORO Team di lavoro e ruoli informali; Scheda dei ruoli; I tre livelli della comunicazione interpersonale; MODULO 3. IL TEAM: METODO, STRUMENTI E RISULTATI Metodo per l’impostazione di un gruppo di lavoro; Alcuni strumenti: Brainstorming, Mappe mentali, Analogie; Trovare soluzioni vincenti per tutte le parti; Soluzioni vincenti: schema circolare; Responsabilità del Team Leader; Team Leader: quadro di sintesi; Il lavoro in team: Vantaggi e rischi del team, Condizioni di efficacia del team; Ciclo di vita del team: Forming, Norming, Storming e Performing; MODULO 4. NEGOZIAZIONE E CONFLITTO Cos’è il conflitto, Tipi e tipologie di conflitto Cause del conflitto Gestione del conflitto: Strategie e risultati possibili- Lettura di approfondimento «Esempi di reazione durante un conflitto» Fasi della negoziazione La negoziazione Vantaggi della negoziazione COME ISCRIVERSI? Per completare l'iscrizione è NECESSARIO seguire i seguenti passaggi: - Compilare e inviare la Scheda di Iscrizione o il modulo "Dati Cliente" (in caso un'azienda intendesse iscrivere più partecipanti per lo stesso corso) - Inviare fotocopia (fronte e retro) della carta d'identità e codice fiscale - Procedere al pagamento dell'importo previsto per il corso; COME PARTECIPARE Una volta confermata l'iscrizione ed il pagamento (a seconda del metodo di pagamento potrebbero essere richiesti fino a 5 giorni lavorativi), MJ Work vi invierà le credenziali per accedere al portale e per seguire il corso direttamente da casa. Al termine del corso, sarà necessario inviare l'autodichiarazione di frequenza, solo in seguito sarà inviato l'attestato. N.B. Per ulteriori chiarimenti e per inviare la documentazione richiesta contattaci a info@mjwork.it SCHEDA DI ISCRIZIONE DATI CLIENTE AUTODICHIARAZIONE DI FREQUENZA Previous Next
- Decreto attuativo patente a crediti in Edilizia | MJ Work
< Back Decreto attuativo patente a crediti in Edilizia Mingotti John Ross 23 ago 2024 🎯Disponibile la versione definitiva del testo e la nota illustrativa Ance Decreto attuativo patente a crediti: disponibile la versione definitiva del testo e la nota illustrativa Ance Si riporta in allegato il testo del decreto attuativo della patente a crediti, che definisce le modalità di presentazione della domanda, i contenuti informativi della patente stessa, le procedure per la sua sospensione cautelare nel caso degli infortuni più gravi e l’attribuzione, l’incremento e il recupero dei crediti e la relativa nota illustrativa. Scarica il testo del decreto cliccando sul link sotto. https://ance.it/wp-content/uploads/allegati/Decreto_attuativo_patente_a_crediti_-_Nota_illustrativa.pdf Previous Next
- Nuova UNIPdR XXX:2024 Cantieri Sostenibili per Opere Infrastrutturali | MJ Work
< Back Nuova UNIPdR XXX:2024 Cantieri Sostenibili per Opere Infrastrutturali MJ Work 2 set 2024 📌 Da UNI, una prassi di riferimento, ora in consultazione pubblica, per definirne strategie, indicatori e buone pratiche Nel corso della riunione del Tavolo “Cantiere sostenibile per le infrastrutture” che si è svolta lo scorso 29 agosto 2024 è stato approvato il progetto di prassi di riferimento UNI dal titolo “ Cantiere sostenibile per le opere infrastrutturali. Strategie, indicatori e buone pratiche ”. La prassi di riferimento definisce, attraverso il perseguimento degli obiettivi ambientali, economici e sociali, le strategie e gli indicatori qualitativi e quantitativi utili alla valutazione della sostenibilità del cantiere di un’opera infrastrutturale , sia nella fase progettuale che realizzativa. Il documento propone quindi l’utilizzo di uno strumento funzionale di indirizzo, utile a creare sinergie operative, che coinvolge gli attori del processo per attuare una visione sistemica della sostenibilità, mettendo a disposizione una metodologia di valutazione e un nuovo mezzo comunicativo che sintetizzi in modo chiaro e qualificato la sostenibilità del cantiere. AIS (Associazione Italiana per la Sostenibilità delle Infrastrutture – INFRASTRUTTURE SOSTENIBILI) ha lo scopo di sviluppare una cultura ampia e qualificata, in grado di sostenere un processo di sviluppo infrastrutturale italiano nel segno della sostenibilità. A questo fine promuove protocolli, soluzioni, tecnologie, prodotti e competenze orientate all’innovazione e alla sostenibilità rivolte alle infrastrutture. L’associazione riunisce i soggetti impegnati a pianificare, progettare, realizzare infrastrutture, riunendo oltre 80 soci che rappresentano le stazioni appaltanti, società di ingegneria e di progettazione, imprese di costruzioni, produttori di materiali e componenti, aziende di consulenza nel settore digitalizzazione e servizi. Il progetto è ora sottoposto alla fase di consultazione pubblica, con scadenza 28 settembre 2024, al fine di raccogliere osservazioni da parte del mercato. Si ricorda che le prassi di rifermento sono documenti che introducono prescrizioni tecniche o modelli applicativi settoriali di norme tecniche, elaborati sulla base di un rapido processo di condivisione ristretta ai soli autori, e costituiscono una tipologia di documento para-normativo nazionale che va nella direzione auspicata di trasferimento dell’innovazione e di preparazione dei contesti di sviluppo per le future attività di normazione, fornendo una risposta tempestiva ai mercati in cambiamento. Fonte: UNI www.uni.com Cantiere sostenibile per le opere infrastrutturali - UNI - Ente Italiano di Normazione Una prassi di riferimento, ora in consultazione pubblica, per definirne strategie, indicatori e buone pratiche. Previous Next
- CORSO DI FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA | MJ Work
CORSO DI FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 55.00€ +IVA 4 Ore CONTATTACI INFORMAZIONI SUL CORSO Up Riferimenti normativi Il corso intende ottemperare al requisito obbligatorio (Art. 37 T.U. 81/08) per il quale tutti i lavoratori devono ricevere una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza. Il nuovo Accordo siglato durante la Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011 ha definito l’obbligo formativo di tutti i lavoratori presenti all’interno dell’organizzazione aziendale. Finalità del percorso Fornire ai partecipanti gli approfondimenti e aggiornamenti necessari per conoscere i principi del Sistema di Prevenzione e Protezione adottato presso le Aziende e attraverso quali strumenti e strategie il lavoratore è chiamato ad operare per preservare lo stato di sicurezza sul luogo di lavoro Modalità d'Erogazione E-Learning Syllabus del Corso Modulo 1 (2 ore) Concetti di Rischio, Danno, Prevenzione e Protezione. Modulo 2 (2 ore) Organizzazione della prevenzione aziendale; Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; Organi di vigilanza, controllo e assistenza. N.B. sono previste una prova intermedia e finale, entrambe a risposta multipla COME ISCRIVERSI? Per completare l'iscrizione è NECESSARIO seguire i seguenti passaggi: - Compilare e inviare la Scheda di Iscrizione o il modulo "Dati Cliente" (in caso un'azienda intendesse iscrivere più partecipanti per lo stesso corso) - Inviare fotocopia (fronte e retro) della carta d'identità e codice fiscale - Procedere al pagamento dell'importo previsto per il corso; COME PARTECIPARE Una volta confermata l'iscrizione ed il pagamento (a seconda del metodo di pagamento potrebbero essere richiesti fino a 5 giorni lavorativi), MJ Work vi invierà le credenziali per accedere al portale e per seguire il corso direttamente da casa. Al termine del corso, sarà necessario inviare l'autodichiarazione di frequenza, solo in seguito sarà inviato l'attestato. N.B. Per ulteriori chiarimenti e per inviare la documentazione richiesta contattaci a info@mjwork.it SCHEDA DI ISCRIZIONE DATI CLIENTE AUTODICHIARAZIONE DI FREQUENZA Previous Next
- Sostanze Chimiche Sensibilizzanti | MJ Work
< Back Sostanze Chimiche Sensibilizzanti Ragosta Maria Chiara 23 ago 2024 🧬Pubblicazione INAIL per la gestione del rischio Secondo la normativa europea un agente chimico viene classificato come “ sensibilizzante ” nel caso in cui risponda a specifici criteri definiti nel regolamento (CE) 1272/2008 (regolamento CLP) . In particolare, viene classificato come “s ensibilizzante respiratorio ” (cat. 1) se c’è evidenza, nell’essere umano, della possibilità di indurre una specifica ipersensibilità respiratoria oppure in presenza di risultati positivi da appropriati test su animali. Analogamente, si classifica come “s ensibilizzante per la cute ” (cat. 1) se c’è evidenza che la sostanza possa causare nell’essere umano una sensibilizzazione per contatto cutaneo oppure se ci sono risultati positivi da appropriati test sull’animale. Gli agenti chimici sensibilizzanti rappresentano una problematica sanitaria importante, che ha richiamato l’attenzione della comunità europea con importanti azioni di restrizioni d’uso. L’esposizione anche a basse concentrazioni può causare l’insorgenza di effetti avversi che vanno dalla dermatite allergica da contatto a casi di asma. La tipologia e l’entità della risposta sono complesse e multifattoriali poiché dipendono dalla natura dell’agente chimico, dello scenario di esposizione e della suscettibilità specifica. In questo contesto assumono una primaria importanza le figure della sicurezza come prevenzione primaria nella gestione del rischio e del medico competente come prevenzione secondaria attuata attraverso la sorveglianza sanitaria. Necessario quindi effettuare la valutazione del rischio e la sorveglianza sanitaria adeguata. NB. tra gli agenti chimici sensibilizzanti ci sono anche i Diisocianati . Con la pubblicazione del Regolamento (UE) n. 2020/1149 è stata introdotta la restrizione n. 74 che limita l’utilizzo dei diisocianati in applicazioni industriali e professionali. In particolare, a partire dal 24 agosto 2023, i diisocianati non possono essere utilizzati da soli o come costituenti di miscele per usi industriali e professionali in concentrazioni superiori allo 0,1% a meno che il datore di lavoro e i lavoratori autonomi assicurino che l’utilizzatore industriale o professionale abbia completato con successo la formazione sull’uso sicuro dei diisocianat i prima dell’uso della sostanza o della miscela. Previous Next
- La Tua Struttura Ricettiva è a Norma? Nuovi Obblighi, Scadenze e le Sanzioni da Evitare | MJ Work
< Back La Tua Struttura Ricettiva è a Norma? Nuovi Obblighi, Scadenze e le Sanzioni da Evitare MJ work Salvatore 28 mag 2025 📌 Dal CIN agli obblighi antincendio: i requisiti e le scadenze che ogni gestore di hotel e B&B deve rispettare per operare in sicurezza e legalità Il panorama normativo per hotel, B&B e altre strutture ricettive ha subito recentemente importanti e rapidi cambiamenti, che richiedono un tempestivo adeguamento da parte di tutti gli operatori del settore. Essere a norma non è solo un dovere, ma una strategia essenziale per la sicurezza e la continuità del tuo business, sappi che ignorare questi aggiornamenti può portare a sanzioni amministrative e penali molto salate, oltre a mettere a rischio la sicurezza di ospiti e personale. Cerchiamo di fare chiarezza sugli adempimenti cruciali: dal nuovo Codice Identificativo Nazionale (CIN) alle stringenti disposizioni antincendio. 1. Il Codice Identificativo Nazionale (CIN): La Nuova Frontiera della Trasparenza Introdotto dal Decreto Legge 145/2023 (convertito nella Legge 191 del 15 dicembre 2023) , il Codice Identificativo Nazionale (CIN) rappresenta una novità fondamentale per combattere l'abusivismo e garantire maggiore trasparenza nel settore ricettivo. Cos'è e a cosa serve : Il CIN è un codice alfanumerico unico che identifica a livello nazionale ogni unità immobiliare destinata a locazioni brevi o a finalità turistiche, nonché tutte le strutture ricettive (alberghiere ed extralberghiere). Serve a semplificare i controlli e assicurare la tracciabilità delle offerte . Chi è obbligato : Tutti i soggetti che offrono in locazione unità immobiliari ad uso abitativo o porzioni di esse per finalità turistiche o con contratti di locazione breve, oltre ai titolari di strutture turistico-ricettive. Obblighi di esposizione : Il CIN deve essere esposto all'esterno dello stabile o dell'unità immobiliare e, soprattutto, deve essere obbligatoriamente indicato in ogni annuncio o pubblicità, sia online (es. Airbnb) che offline. 1.1 Le Sanzioni del CIN: Multe Salate e Annunci Rimossi! La normativa prevede sanzioni pesanti per chi non rispetta l'obbligo del CIN: Mancata richiesta o messa in locazione di immobile privo di CIN: Sanzione pecuniaria da 800 a 8.000 euro , in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile. Mancata esposizione del CIN all'esterno della struttura o negli annunci pubblicitari: Sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro per ciascuna violazione accertata, con la possibilità di rimozione dell'annuncio irregolare. 2. La Sicurezza Antincendio: Oltre al CIN, la sicurezza antincendio rimane una priorità assoluta. Infatti, sono stati introdotti aggiornamenti specifici per diverse tipologie di strutture. 2.1 Locazioni Brevi (B&B, Case Vacanze): La Legge 191/2023 ha esteso requisiti di sicurezza antincendio anche alle unità immobiliari in locazione breve , spesso gestite in forma non imprenditoriale , colmando una lacuna normativa: Estintori Portatili: È ora obbligatoria la presenza di estintori portatili a norma (minimo 13A e 6 kg o 6 litri di carica) in posizioni facilmente accessibili e visibili. La loro regolare manutenzione è un requisito imprescindibile. Rilevatori di Gas e Monossido di Carbonio: Per le strutture dotate di impianti a gas (es. cucina a gas, caldaia), l'installazione di rilevatori di gas combustibili e monossido di carbonio a norma è obbligatoria. Anche per questi dispositivi, la manutenzione periodica è vitale per garantirne l'efficacia. Sanzioni : La mancata osservanza di questi obblighi comporta sanzioni amministrative da 600 a 6.000 euro per ciascuna violazione accertata, con la possibilità di sospensione dell'attività della struttura. 2.2 Alberghi (oltre 25 posti letto): Il Decreto-Legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15 (c.d. "Milleproroghe 2025") ha concesso una proroga per l'adeguamento antincendio delle attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, ma attenzione: non è un rinvio incondizionato. A chi si applica la proroga ? La proroga è rivolta esclusivamente alle strutture esistenti alla data del 9 aprile 1994 (entrata in vigore della specifica regola tecnica) e che siano già in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 16 marzo 2012. Le Scadenze Dettagliate: Entro il 31 dicembre 2025 : Obbligo di presentare al Comando dei Vigili del Fuoco una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) parziale. Deve attestare il rispetto di almeno otto delle seguenti prescrizioni fondamentali, come dettagliate nelle specifiche regole tecniche: Resistenza al fuoco delle strutture Reazione al fuoco dei materiali Compartimentazioni Corridoi Scale Ascensori e montacarichi Impianti idrici antincendio Vie di uscita ad uso esclusivo (con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali) Vie di uscita ad uso promiscuo (con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali) Locali adibiti a depositi Entro il 31 dicembre 2026 : Completamento totale di tutti gli interventi di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi. Conseguenze del Mancato Adeguamento : Ignorare queste scadenze e condizioni significa esporsi a gravi rischi per la sicurezza degli occupanti e a pesanti sanzioni . Oltre alle multe, si rischiano provvedimenti di chiusura dell'attività, sanzioni penali per il Datore di Lavoro in caso di incendio con danni a persone, e un incalcolabile danno di immagine e reputazionale per la tua attività. 3. Oltre le Norme: La Tua Garanzia di Conformità con MJ Work Il quadro normativo è complesso e in continua evoluzione. Dalla richiesta del CIN alla corretta Valutazione del Rischio Incendio (DVR), dalla scelta e posizionamento degli estintori alla formazione del personale addetto, ogni passo richiede precisione e competenza. MJ Work è il tuo partner strategico per affrontare e risolvere ogni adempimento. Offriamo: Consulenza completa: Ti guidiamo nell'interpretazione delle normative, nella richiesta del CIN, nella Valutazione del Rischio Incendio (DVR) e nell'identificazione delle migliori soluzioni tecniche per la tua struttura (es. posizionamento estintori, sistemi di rilevazione). Corsi di formazione antincendio certificati: Formiamo il tuo personale per ogni livello di rischio (basso, medio, alto, secondo il DM 02/09/2021), fornendo le competenze pratiche e teoriche necessarie per gestire le emergenze e prevenire gli incendi. Non lasciare la sicurezza al caso o alle sanzioni. Investi nella conformità e proteggi la tua attività e i tuoi ospiti. Previous Next
- La Nuova Norma CEI 64-8 (IX Edizione) | MJ Work
< Back La Nuova Norma CEI 64-8 (IX Edizione) Ragosta Maria Chiara 18 lug 2025 ⚡️Le Novità Fondamentali per la Sicurezza Elettrica Nel dinamico mondo degli impianti elettrici, rimanere aggiornati è fondamentale. Ecco quindi come la nona edizione della Norma CEI 64-8 "Impianti elettrici di bassa tensione" , pubblicata a luglio 2024 e in vigore dal 1° novembre 2024 diventa una norma fondamentale per i professionisti di questo settore. Questa revisione non è un semplice aggiornamento, ma introduce modifiche sostanziali che ogni professionista e azienda deve conoscere per garantire la conformità e, soprattutto, la sicurezza. La Norma CEI 64-8 è una norma fondamentale per gli impianti elettrici in Italia, poichè ne stabilisce le prescrizioni per la realizzazione a regola d'arte. Le novità di questa nona edizione, in particolare nella Parte 4: Prescrizioni per la sicurezza , sono il risultato di un costante allineamento alle normative europee e internazionali, mirando a elevare ulteriormente gli standard di protezione contro i rischi elettrici. Le Novità Cruciali della Parte 4: La Sicurezza al Centro La Parte 4 della Norma CEI 64-8 è il cuore delle disposizioni sulla sicurezza, e le sue revisioni meritano un'attenzione particolare. Ecco i punti salienti: 1. Protezione Contro lo Shock Elettrico (Capitolo 41) - Una Riorganizzazione Profonda Il Capitolo 41, dedicato alla protezione contro i contatti diretti e indiretti, è stato completamente riorganizzato. Non si tratta solo di un cambio di numerazione, ma di una ridefinizione più chiara e strutturata delle misure di sicurezza. Le prescrizioni sono ora suddivise in base alla misura di protezione adottata, includendo: Interruzione automatica dell'alimentazione: Con chiarimenti specifici per i sistemi TT (relativamente al parametro RA) e TN. Isolamento doppio o rinforzato. Separazione elettrica. Bassissima tensione (PELV, SELV). Protezione addizionale: Ribadita l'importanza degli interruttori differenziali (RCD) con corrente nominale di intervento non superiore a 30 mA per la protezione aggiuntiva. Da notare le specifiche eccezioni per prese a spina fino a 32A destinate a Persone Esperte (BA4) e Persone Avvertite (BA5). Questa riorganizzazione rende più intuitiva e precisa l'applicazione delle misure di sicurezza, riducendo le ambiguità e rafforzando la tutela degli utenti. 2. Sezionamento e Comando (Capitolo 46) - Regole Aggiornate per un Controllo Sicuro Anche il Capitolo 46, che definisce le misure di sezionamento e comando essenziali per la sicurezza degli impianti, ha subito importanti aggiornamenti. La nuova numerazione e i requisiti rivisti avranno un impatto diretto sulla scelta e sull'installazione dei dispositivi di sezionamento e comando, garantendo una maggiore efficacia nella gestione delle operazioni e delle emergenze. 3. Protezione dalle Sovratensioni (Capitolo 443) - Nuovi Obblighi per Impianti Specifici La nona edizione rafforza l'importanza della protezione dalle sovratensioni. In contesti particolari, come i punti di ricarica per veicoli elettrici accessibili al pubblico (Sezione 722) , l'installazione di SPD (Scaricatori di Sovratensione) non è più solo una raccomandazione, ma diventa un obbligo normativo . Questo è un segnale chiaro dell'attenzione crescente verso la protezione delle apparecchiature e la sicurezza nelle nuove infrastrutture elettriche. 4. Collegamenti Equipotenziali - Chiarimenti sulle Tubazioni Un dettaglio importante riguarda i collegamenti equipotenziali: la norma chiarisce che si potrà evitare di collegare al nodo principale le tubazioni che entrano nell'edificio, a patto che siano provviste di giunti isolanti . Un piccolo, ma significativo, aggiornamento che può semplificare determinate installazioni senza compromettere la sicurezza. Perché Queste Novità Sono Fondamentali per le Aziende? L'entrata in vigore della nona edizione della CEI 64-8 non è un evento da sottovalutare. Per progettisti, installatori e verificatori di impianti elettrici, l'aggiornamento professionale è indispensabile. Ignorare queste modifiche significa rischiare: Non conformità degli impianti: Esposizione a sanzioni e problematiche legali. Riduzione della sicurezza: Messa a rischio delle persone e dei beni. Obsoletismo professionale: Perdere competitività in un mercato in continua evoluzione. Conoscere e applicare le nuove prescrizioni della CEI 64-8 non è solo un obbligo, ma un'opportunità per garantire professionalità e impianti elettrici all'avanguardia. Hai Dubbi o Vuoi Approfondire? Contattaci! Fonte: https://www.ceinorme.it/ Previous Next
- Patente a Crediti in Edilizia - Le indicazioni del Decreto Attuativo | MJ Work
< Back Patente a Crediti in Edilizia - Le indicazioni del Decreto Attuativo MJ Work 22 lug 2024 ⚠ 🚧 Slide del Ministero del Lavoro 🚧Dal 1° ottobre 2024 imprese e lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei e mobili dovranno essere in possesso di una patente a crediti (o a punti) per la sicurezza. A prevederlo è l'art. 29, comma 19 del D.L 19/2024 noto come “Decreto PNRR 4” (convertito con Legge 56/2024). 🚧A Luglio 2024 è stato pubblicato lo schema messo a punto nel tavolo sulla patente a crediti presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il documento è il frutto di un confronto costante e serrato in vista dell’entrata in vigore dello strumento di qualificazione delle imprese a partire dal 1°ottobre 2024. 🚧Cos'è la Patente a Crediti? Si tratta di uno Strumento di qualificazione delle imprese per la salute e la sicurezza sul lavoro. Obbligatorio per il settore EDILE. La domanda di rilascio può essere presentata dal 01 ottobre 2024 attraverso il portale INL. 🚧Cosa serve per presentare la domanda? - iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - adempimento degli obblighi formativi - possesso di DURC valido - possesso di DVR valido - possesso della certificazione di regolarità fiscale, se previsto - designazione del RSPP, se previsto ATTENZIONE: La patente a crediti per i cantieri edili sarà rilasciata unicamente in formato digitale tramite domanda sul portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. 🚧Possibilità di Recupero dei Crediti: Fino a 15 crediti attraverso percorsi di Formazione. Confermate le decurtazioni: in caso di infortunio mortale arriverà una decurtazione di 20 punti. Solo 15 in caso di incidente che determina un’inabilità permanente al lavoro. Lo svolgimento delle attività nei cantieri è subordinato alla sussistenza di un punteggio pari o superiore a 15 crediti. 🚧 Pubblicato il 21 Luglio 2024 lo schema messo a punto nel tavolo sulla patente a crediti presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è il frutto di un confronto costante e serrato in vista dell’entrata in vigore dello strumento di qualificazione delle imprese a partire dal 1°ottobre 2024. In attesa del perfezionamento dell’iter di approvazione, si condividono le slide esplicative delle nuove misure. Scrivi a info@mjwork.it per maggiori informazioni! Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali patente-punti-il-decreto-attuativo .pdf Scarica PDF • 1.14MB Previous Next
- Valutazione dei rischi da Technostress | MJ Work
< Back Valutazione dei rischi da Technostress Ragosta Maria Chiara 10 giu 2024 💻📱I Modelli OBI e SOGI: Impatti, Rischi e Strategie di Prevenzione In Europa da molti anni cresce l’impegno delle aziende nel prevenire, riconoscere ed eliminare le cause del disagio psico-fisico nei luoghi di lavoro, piuttosto che limitarsi a trattarne le conseguenze. La prevenzione si configura come un intervento fondamentale per il raggiungimento del benessere in ambito lavorativo. Negli ultimi anni, l’uso intensivo delle tecnologie digitali ha trasformato profondamente il mondo del lavoro. Se da un lato la digitalizzazione ha migliorato l’efficienza e la produttività, dall’altro ha introdotto nuove fonti di stress legate all’utilizzo costante di dispositivi elettronici e alla gestione continua di flussi informativi. Questo fenomeno, noto come tecnostress, rappresenta un rischio emergente per la salute e la sicurezza dei lavoratori. La crescita delle tecnologie ha portato infatti ad un aumento considerevole del carico psicologico del lavoratore sia dal punto di vista lavorativo sia da quello psicosociale, comportando l'adozione di misure di prevenzione nei luoghi di lavoro sempre più attente e specifiche. Nel 2007 il tecnostress è stato riconosciuto come malattia professionale e rientra nell'obbligo di valutazione dei rischi ai sensi del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/08. Varie sono le metodologie di analisi. Nel 1999 il NIOSH definisce lo stress da lavoro correlato come un “ Insieme di reazioni fisiche ed emotive dannose che si manifesta quando le richieste poste dal lavoro non sono commisurate alle capacità, risorse o esigenze del lavoratore. Lo stress connesso al lavoro può influire negativamente sulle condizioni di salute e provocare infortuni ”. Il tecnostress invece si presenta come una zona solo parzialmente sovrapponibile allo stress lavoro correlato, poiché il tecnostress non ha solo origini lavorative, ma può derivare anche da scelte individuali del soggetto che, inconsapevolmente e volontariamente, ne diventa vittima, indipendentemente da ogni necessità lavorativa e da ogni reale esigenza di vita. Tecnostress: cos’è e quali sono i rischi Il termine tecnostress è stato introdotto da Craig Brod nel 1984 e si riferisce all’insieme di effetti psicofisici negativi causati dall’uso eccessivo o inappropriato delle tecnologie digitali. Le principali cause di tecnostress possono includere: - Sovraccarico informativo: eccesso di email, notifiche e dati da elaborare in tempi brevi. - Pressione da iperconnettività: aspettative di reperibilità continua, anche fuori dall’orario di lavoro. - Difficoltà di adattamento ai nuovi strumenti digitali: aggiornamenti costanti delle tecnologie che richiedono un apprendimento continuo. - Riduzione delle interazioni sociali dirette: l’uso prevalente di strumenti digitali può ridurre il contatto umano e aumentare il senso di isolamento. Le conseguenze del tecnostress possono essere significative, sia a livello individuale che aziendale: - Effetti sulla salute: ansia, affaticamento mentale, disturbi del sonno, riduzione della capacità di concentrazione. - Riduzione della produttività: difficoltà a gestire le attività lavorative in modo efficace. - Aumento del rischio di errori e incidenti: stress e affaticamento possono compromettere la sicurezza sul lavoro. Per valutare e gestire il tecnostress in azienda, esistono vari modelli di riferimento. I due modelli che andremo ad analizzare, per una efficace valutazione sono il modello OBI – Organizational and Behavioral Inventory, che consente di analizzare il livello di stress tecnologico all’interno delle organizzazioni e individuare strategie di prevenzione mirate, ed il modello SOGI (Strumento Organizzativo di Gestione Integrata del Tecnostress). Differenze tra i modelli OBI e SOGI l modello OBI e il modello SOGI sono entrambi strumenti utilizzati per la valutazione del rischio da tecnostress, ma hanno finalità, struttura e ambiti di applicazione differenti. Vediamo insieme le principali differenze: 🔹 Modello OBI (Organizational and Behavioral Inventory) Finalità: Valutare il rischio da tecnostress a partire dal comportamento dei lavoratori e dalle caratteristiche organizzative che possono influenzarlo. Caratteristiche principali: - È centrato sull’analisi dei comportamenti e dei contesti organizzativi. - Indaga il livello di sovraccarico tecnologico, la percezione di stress legata all’uso delle tecnologie, le competenze digitali, il supporto ricevuto e le conseguenze psicofisiche. - Utilizza questionari individuali e griglie di osservazione per raccogliere dati. - Mira a individuare i fattori di rischio specifici in azienda e a proporre azioni correttive personalizzate. Approccio: Psico-organizzativo e comportamentale. 🔹 Modello SOGI (Strumento Organizzativo di Gestione Integrata del Tecnostress) Finalità: Valutare e gestire il rischio da tecnostress in modo integrato, partendo da una lettura sistemica e organizzativa dell’intero processo aziendale, anche in relazione al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Caratteristiche principali: - È uno strumento più strutturato e sistemico, che integra la valutazione del tecnostress nel sistema di gestione della sicurezza aziendale. - Si basa su indicatori oggettivi e soggettivi: livelli di connessione, tempi di utilizzo delle tecnologie, feedback dei lavoratori, politiche aziendali, modalità organizzative. - Fornisce un percorso guidato per integrare la valutazione nel DVR, con proposte di misure organizzative, formative e gestionali. - È molto utile nei contesti dove si vogliono formalizzare politiche aziendali preventive rispetto al tecnostress. Approccio: Organizzativo, gestionale e normativo. ✅ Quando usare OBI e quando usare SOGI - Modello OBI: quando l'obiettivo è comprendere come i lavoratori vivono la tecnologia, e intervenire su comportamenti e carichi mentali. - Modello SOGI: quando si vuole strutturare un'analisi aziendale completa, documentata e integrata nel sistema di sicurezza e prevenzione. Entrambi, comunque, possono essere complementari in un approccio completo alla prevenzione del rischio da tecnostress. Il Modello OBI per la valutazione del tecnostress Il modello OBI (Organizational and Behavioral Inventory) è uno strumento utilizzato per valutare il livello di rischio da tecnostress all’interno delle aziende. Come funziona il modello OBI? Il modello si basa su un’indagine che analizza diversi aspetti dell’interazione tra lavoratore e tecnologia, suddivisi in quattro categorie principali: 1. Carico tecnologico - Numero e complessità degli strumenti digitali utilizzati. - Tempo medio trascorso in attività digitali. 2. Pressione lavorativa e digitale - Esigenza di essere sempre reperibili. - Frequenza e urgenza delle comunicazioni digitali. 3. Capacità di adattamento e formazione - Livello di competenza nell’uso delle tecnologie. - Supporto aziendale nell’apprendimento di nuovi strumenti. 4. Effetti psicofisici e organizzativi - Livello di stress percepito dai lavoratori. - Impatto sulle dinamiche di gruppo e sulla comunicazione interna. Attraverso un’analisi basata su questionari e osservazioni, il modello OBI permette di identificare le aree critiche e proporre azioni correttive mirate. Strategie di prevenzione e gestione del tecnostress Per ridurre il rischio di tecnostress e migliorare il benessere dei lavoratori, le aziende possono adottare diverse strategie: 1. Regolamentazione dell’uso delle tecnologie - Definire politiche aziendali che limitino l’iperconnessione, stabilendo orari chiari per l’invio di email e messaggi di lavoro. - Promuovere il diritto alla disconnessione, evitando che i lavoratori siano costantemente reperibili fuori dall’orario lavorativo. 2. Formazione e supporto ai lavoratori - Organizzare corsi di formazione sull’uso efficace degli strumenti digitali per ridurre la complessità percepita. - Fornire supporto tecnico per risolvere rapidamente eventuali problemi legati alla tecnologia. 3. Promozione del benessere psicofisico - Integrare programmi di gestione dello stress, come mindfulness o tecniche di rilassamento. - Favorire pause regolari durante la giornata per ridurre l’affaticamento mentale. 4. Riprogettazione dei flussi di lavoro - Ottimizzare l’uso della tecnologia per evitare sovraccarichi informativi. - Favorire una comunicazione più efficace, riducendo la dipendenza da email e messaggi istantanei a favore di incontri strutturati. Conclusioni Il tecnostress è una problematica sempre più rilevante nel contesto lavorativo moderno e richiede un approccio strutturato per essere affrontato in modo efficace. Il modello OBI rappresenta un valido strumento per identificare i fattori di rischio e implementare soluzioni mirate. Adottare strategie di prevenzione non solo tutela la salute dei lavoratori, ma contribuisce anche a migliorare la produttività e il clima organizzativo, creando un ambiente di lavoro più equilibrato e sostenibile. Previous Next
- Mese di Maggio 2025 | MJ Work
< Back Mese di Maggio 2025 🔮 La primavera avanza, le giornate si allungano… e anche il DVR potrebbe aver bisogno di una rispolverata. In questo mese, i pianeti della prevenzione ci parlano di formazione, DPI dimenticati e nuove consapevolezze. Vediamo cosa dicono le stelle della sicurezza per ciascun segno zodiacale. ♈ Ariete Parole Chiave: Impulsività sotto controllo. Hai mille idee e corri da una parte all’altra… ma attenzione a non dimenticare il caschetto! Il mese ti invita a rallentare e riflettere prima di ogni azione. 🛠 Consiglio: Fai un ripasso delle procedure di emergenza. ♉ Toro Parola chiave : Stabilità e prevenzione Precisione e pazienza sono il tuo forte, ma… sei sicuro che il tuo attestato di formazione sia aggiornato? Maggio è il momento perfetto per fare ordine. 📋 Consiglio: Verifica le scadenze formative tue e del tuo team. ♊ Gemelli Parola chiave : Comunicazione sicura Dialogo, confronto, brainstorming. Sei un vulcano di parole, ma occhio alle distrazioni! Una comunicazione chiara è anche una questione di sicurezza. 📣 Consiglio: Organizza un mini talk sulla sicurezza in reparto. ♋ Cancro Parola chiave: Cura del gruppo Attento agli altri come sempre, ma questo mese ricorda: anche la tua sicurezza viene prima di tutto. 💬 Consiglio: Proponi una pausa formativa o un momento di confronto sui near misses. ♌ Leone Parola chiave: Leadership responsabile Guida il gruppo con energia, ma non dimenticare che l’esempio è tutto. Il tuo modo di comportarti incide sulla cultura della sicurezza. 🦺 Consiglio: Fai un check dei comportamenti sicuri… a partire dai tuoi. ♍ Vergine Parola chiave: Dettagli che contano Attento, organizzato, meticoloso… perfetto per rivedere i piani di evacuazione o aggiornare la segnaletica. 📝 Consiglio: Aiuta a migliorare la comunicazione visiva in azienda. ♎ Bilancia Parola chiave: Equilibrio tra benessere e responsabilità Hai bisogno di equilibrio, anche tra produttività e sicurezza. Questo mese valuta: ci sono rischi sottovalutati? 🧘♂️ Consiglio: Partecipa a una formazione su stress lavoro-correlato o benessere organizzativo. ♏ Scorpione Parola chiave: Profondità e analisi Vedi ciò che agli altri sfugge: sei perfetto per individuare piccoli segnali di rischio prima che diventino problemi. 🔍 Consiglio: Condividi una segnalazione o un suggerimento migliorativo. ♐ Sagittario Parola chiave: Prevenzione in movimento Ami il dinamismo… ma la fretta è una cattiva consigliera. Fai attenzione ai movimenti ripetitivi o a improvvisare con gli attrezzi. 🚫 Consiglio: Approfitta di un refresh sulle posture corrette o i DPI. ♑ Capricorno Parola chiave: Responsabilità operativa Preciso e determinato, sei un punto di riferimento. Ma non cadere nella routine: anche i più esperti devono aggiornarsi! 📚 Consiglio: Partecipa a un corso di aggiornamento professionale. ♒ Acquario Parola chiave: Innovazione consapevole Hai mille idee per migliorare la sicurezza… ma servono anche regole chiare e condivise. 🧠 Consiglio: Proponi un incontro tra RLS e lavoratori per raccogliere nuove proposte. ♓ Pesci Parola chiave: Ascolto attivo Sei sensibile ai segnali (anche deboli), ma talvolta ti perdi nei pensieri. Resta presente e attento: la distrazione è un rischio reale. 🎧 Consiglio: Allenati alla consapevolezza con momenti di formazione interattiva. 🔁 Torna ogni mese per il nostro oroscopo della sicurezza! 📩 Iscriviti alla newsletter per riceverlo direttamente nella tua casella email → Clicca Qui!! Previous Next
- Lavori in Deroga Ambienti Sotterranei e Semi-Sotterranei | MJ Work
< Back Lavori in Deroga Ambienti Sotterranei e Semi-Sotterranei Ragosta Maria Chiara 30 gen 2025 🎯Pubblicazione INL contenente i primi chiarimenti sulla L. 203/2024 e nuovo art. 65 del D.Lgs. 81/2008 Il 12 gennaio 2025 è entrata in vigore la legge n. 203/2024 , pubblicata in data 28 dicembre 2024, con la quale si modificano i commi 2 e 3 dell’art. 65 del d.lgs. n. 81/2008 . Acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si è espresso con nota n. 795 del 28/01/2025, si forniscono le seguenti indicazioni. L’art. 1, co 1, lettera e), della legge n. 203/2024 stabilisce che: in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima. il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l’uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell’INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora l’ufficio territoriale dell’INL richieda ulteriori informazioni, l’utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo. Le modifiche apportate dalla norma attribuiscono all’Ispettorato Nazionale del Lavoro competenza in merito all’uso in deroga dei lavori chiusi sotterranei o semi-sotterranei prevedendo che il datore di lavoro effettui una comunicazione tramite pec prima dell’utilizzo dei locali. Il legislatore ha esteso, inoltre, la nuova disciplina anche alle attività lavorative che si svolgono nei locali sotterranei o semi-sotterranei quando ricorrono “particolari esigenze tecniche”. LA COMUNICAZIONE La comunicazione dell’utilizzo dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei prevista dall’art. 65, co 3, del d.lgs. n. 81/2008, può essere presentata esclusivamente per locali che siano già dotati di titolo edilizio con destinazione d’uso compatibile con il tipo di attività lavorativa per la quale si presenta la suddetta comunicazione. Questa deve essere redatta in carta semplice o compilando il modulo INL presente sul sito istituzionale, e inoltrata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), al competente Ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, 30 giorni prima dell’effettivo utilizzo, modifica o voltura dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei. La comunicazione deve essere presentata dal datore di lavoro e deve essere accompagnata da una relazione che descriva in maniera puntuale il tipo di attività con l’indicazione delle lavorazioni che si svolgeranno in ciascun ambiente all’interno dei locali, con la specifica che le lavorazioni non diano luogo all’emissione di agenti nocivi e che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili. Inoltre, dovrà essere allegata anche l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, iscritto all’Albo professionale, inerente a: conformità dei locali oggetto di comunicazione agli strumenti urbanistici adottati o approvati e al regolamento edilizio comunale vigente e alle disposizioni di legge sia statali che regionali in materia; agibilità dei locali; rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti (dovranno essere rispettati gli standard previsti dal Regolamento Locale d’Igiene e/o del Regolamento Edilizio adottato dal Comune territorialmente coinvolto e dalle disposizioni eventualmente impartite dal Servizio d’Igiene Pubblica); rispetto delle seguenti norme di sicurezza: sussistenza dei requisiti di illuminazione idonei al tipo di lavorazione; sussistenza delle condizioni di salubrità dell’aria e dei sistemi di aerazione dei locali; sussistenza di idoneo microclima in relazione al tipo di lavorazione; conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti presenti (condizionamento, ascensore, idrotermosanitario, elettrico, etc.). DIVIETI Non è possibile presentare la comunicazione, ai sensi del comma 3 dell’art. 65 del d.lgs. n. 81/2008 se le attività lavorative comportano l’emissione di agenti nocivi, come ad esempio (elenco non esaustivo): verniciatura processi di saldatura uso di minerali a spruzzo uso di solventi e collanti non ad acqua ricarica di batterie lavorazione di materie plastiche a caldo officine con prova motori falegnamerie tinto-lavanderie sviluppo e stampa tipografia etc. La comunicazione non potrà essere presentata anche nel caso in cui non siano “rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima”. GAS RADON Per utilizzare i locali sotterranei o semi-sotterranei dovrà essere eseguita, entro 24 mesi dall’inizio dell’attività, la valutazione dei livelli di concentrazione di gas radon, ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. a) del d.lgs. 101/2020, il quale prevede che “ nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 16 l’esercente è tenuto a completare le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria entro ventiquattro mesi decorrenti dall’inizio dell’attività nell’ipotesi di cui all’articolo 16 comma 1, lettere a) e d )”. Inoltre, al comma 6, il d.lgs. n. 101/2020 stabilisce che “l’esercente effettua le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria avvalendosi dei servizi di dosimetria riconosciuti di cui all’articolo 155, secondo le modalità indicate nell’allegato II, che rilasciano una relazione tecnica con il contenuto indicato nel medesimo allegato che costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio di cui all’articolo 17, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Infine, si ricorda che la possibile presenza di gas radon costituisce un rischio che il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare all’interno del documento di valutazione dei rischi (art. 17, d.lgs. n. 81/2008). VOLTURE La comunicazione prevista dal comma 3 dell’art. 65 del d.lgs. n. 81/2008 rimane valida fino a quando le strutture, gli impianti ed il ciclo lavorativo restano immutati. In caso di variazione di ragione sociale o del datore di lavoro, sarà sufficiente trasmettere all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente una semplice dichiarazione con la quale si dichiara il permanere di quanto precedentemente comunicato ripotando gli estremi della comunicazione trasmessa ai sensi dell’art. 65, co 3, del d.lgs. n. 81/2008. MODIFICHE AI LOCALI AUTORIZZATI La comunicazione in deroga dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei va presentata ogni volta che intervengono variazioni significative come ad esempio: tipologia dell’attività lavorativa, aggiunta o rimozione di locali, etc. Anche in tal caso l’utilizzo dei locali potrà avvenire trascorsi trenta giorni dalla comunicazione trasmessa all’Ispettorato del lavoro competente per territorio salvo richiesta di ulteriori informazioni. La suddetta indicazione trova applicazione sia per i locali già “autorizzati” ai sensi della previgente normativa sia per i locali per i quali si è proceduto alla “comunicazione” ai sensi della nuova normativa introdotta dalla legge n. 203/2024. LOCALI CON PARTICOLARI ESIGENZE TECNICHE L’art. 65, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, prima della modifica operata dalla legge n. 203/2024, non prevedeva alcuna richiesta all’organo di vigilanza per l’uso dei locali nel caso in cui ricorrevano “particolari esigenze tecniche”. La nuova disciplina, che prevede la comunicazione, si applica soltanto ai datori di lavoro che a partire dall’entrata in vigore della legge n. 203/2024 (12 gennaio 2025) debbano usare locali sotterranei o semi-sotterranei e, di conseguenza, coloro che, nella vigenza della vecchia normativa, utilizzavano i locali in caso di “particolari esigenze tecniche”, se operano in assenza di emissioni di agenti nocivi, non dovranno presentare alcuna comunicazione. ISTANZA PRESENTATE ALLE ASL PRIMA DELLA MODIFICA Le richieste di deroga trasmesse prima dell’entrata in vigore della legge n. 203/2024, restano di competenza delle ASL che vi provvederanno secondo la prassi amministrativa vigente al momento della presentazione della richiesta medesima, secondo il principio tempus regit actionem prendendo come riferimento il momento in cui il procedimento ha avuto inizio (presentazione dell’istanza), senza che la norma sopravvenuta possa trovare applicazione nel corso dello sviluppo delle fasi endoprocedimentali. Tale impostazione è confermata da una sentenza della Suprema Corte di cassazione a sez. unite (n. 29459 del 13 novembre 2019) che interviene sulla questione afferente agli effetti dello jus superveniens sul procedimento amministrativo. ULTERIORI INFORMAZIONI L’art. 65, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008 prevede, per l’Ispettorato del Lavoro competente per territorio, la possibilità di richiedere “ulteriori informazioni”. La suddetta richiesta dovrà essere avanzata qualora la documentazione trasmessa dal datore di lavoro risulti incompleta o carente delle informazioni contenute nel modello di istanza della comunicazione. In tal caso, l’utilizzo dei locali sarà consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo. DINIEGO In mancanza delle condizioni che dimostrino il rispetto dei requisiti di cui al comma 2 dell’art.65 del d.lgs 81/2008, l’Ispettorato del Lavoro competente per territorio dovrà comunicare al datore di lavoro, via PEC, il diniego all’utilizzo dei locali motivandone le ragioni sottese. Fonte: INL Scarica la comunicazione ufficiale dell'INL inlavoro.INL-DCVIG.REGISTRO-UFFICIALEU.0000811.29-01-2025 .pdf Scarica PDF • 286KB Scarica il modulo per la comunicazione dei lavori in deroga Comunicazione-Lavori-in-deroga .docx Scarica DOCX • 111KB Previous Next
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