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  • Nota INL 11-08-2020 : Mera Fornitura di CLS | MJ Work

    < Back Nota INL 11-08-2020 : Mera Fornitura di CLS Ragosta Maria Chiara 15 nov 2022 ✏️Chiarimenti in merito alla fornitura e posa in opera di calcestruzzo preconfezionato Chiarimenti in merito alla fornitura e posa in opera di calcestruzzo preconfezionato - Nota INL 11-08-2020 A seguito di segnalazioni pervenute, l'INL chiarisce alcuni punti in merito alla fornitura e posa in opera di cls preconfezionato. In particolare si segnala che è necessario prestare particolare attenzione alle aziende fornitrici di calcestruzzo, qualora queste anzichè limitarsi alla mera fornitura, partecipano anche alla posa in opera dello stesso, in particolare quando l’operatore addetto al pompaggio del calcestruzzo della ditta fornitrice manovri a distanza il braccio della pompa mediante l’apposito radio-comando, seguendo le indicazioni dell’impresa esecutrice. Tale attività non è in linea con le indicazioni fornite dalla lettera circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 febbraio 2011, recante “la procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere”, e la nota prot. n. 2597 del 10/02/2016, in base ai quali si ravvisa la posa in opera in capo alla impresa fornitrice solo qualora l’operatore addetto alla fornitura del calcestruzzo manovri il terminale in gomma della pompa, e non solo il relativo braccio, essendo quest’ultima un’operazione di competenza degli operatori pompisti dell’impresa fornitrice prevista anche dall’accordo Stato-Regioni del 2012, allegato X, sulla formazione obbligatoria di tali lavoratori. E' necessario accertarsi che la ditta che effettua la mera fornitura (impresa fornitrice) segua la Procedura approvata dalla Commissione Consultiva Permanente nel 2011 (non c'è l'obbligo di redazione del POS in questo caso), e che la ditta che esegue materialmente i getti (impresa esecutrice) abbia redatto il POS di cui all’articolo 89, comma 1, lett. h) del d.lgs. n. 81/2008. Nel caso in cui non si tratti di mera fornitura, verificare che l’unica impresa che effettua sia la fornitura che la posa in opera abbia redatto il POS relativo alle lavorazioni della fase della posa in opera. Previous Next

  • Mese di Settembre 2025 | MJ Work

    < Back Mese di Settembre 2025 🔮Con il rientro dalle ferie e la ripartenza delle attività, settembre è un mese di transizione. Le stelle ti invitano a non abbassare la guardia, ma a concentrarti sul consolidamento delle tue buone abitudini di sicurezza. Un piccolo sforzo ora può garantire un autunno di successi e serenità. Ecco cosa suggeriscono gli astri per la tua protezione sul lavoro e nella vita di tutti i giorni. ♈ Ariete Parola chiave: Ripresa senza fretta L'energia del rientro ti spinge a fare mille cose. Non lasciarti sopraffare dalla fretta post-vacanze. ✨ Consiglio: Controlla sempre due volte, specialmente prima di riavviare macchinari o affrontare nuovi incarichi. La prevenzione è la tua forza. ♉ Toro Parola chiave: Consolidare le routine La tua stabilità è un grande vantaggio. Settembre è il momento ideale per rivedere le tue procedure di sicurezza e renderle un'abitudine solida. Consiglio: Rinfresca la memoria sui protocolli e mantieni il tuo spazio di lavoro organizzato, senza saltare i passaggi, anche se sei di fretta.. ♊ Gemelli Parola chiave: Comunicazione chiara Il ritorno alla routine può creare disordine e un po' di caos. Un ambiente di lavoro pulito e organizzato è il tuo scudo contro gli incidenti. Consiglio: Fai un po' di decluttering. Non lasciare attrezzi o cavi in giro che possano causare cadute o intralciare il tuo percorso ♋ Cancro Parola chiave : Organizzazione degli spazi Il ritorno alla routine può creare disordine e un po' di caos. Un ambiente di lavoro pulito e organizzato è il tuo scudo contro gli incidenti. Consiglio: Fai un po' di decluttering. Non lasciare attrezzi o cavi in giro che possano causare cadute o intralciare il tuo percorso. ♌ Leone Parola chiave: Leadership responsabile La tua forza e la tua capacità di leadership sono preziose. In questo mese, usale per essere un esempio positivo per gli altri in termini di sicurezza. Consiglio: Promuovi le buone pratiche con i tuoi colleghi e non esitare a segnalare situazioni rischiose. La tua influenza può fare la differenza. ♍ Vergine Parola chiave: Il dettaglio fa la differenza Il tuo occhio critico e la tua attenzione ai dettagli sono le tue armi segrete. A settembre, usali per identificare piccoli rischi che altri potrebbero non notare. Consiglio: Controlla l'attrezzatura, il funzionamento dei macchinari e l'integrità dei DPI. A volte, prevenire è questione di un piccolo, ma importante, controllo. ♎ Bilancia Parola chiave: L'equilibrio prima di tutto Il rientro può essere stressante, e la stanchezza può compromettere la tua attenzione. Mantieni l'equilibrio tra vita e lavoro per non distrarti. Consiglio: Assicurati di dormire a sufficienza e prenditi delle pause. Un corpo riposato e una mente lucida sono il tuo miglior equipaggiamento. ♏ Scorpione Parola chiave: Valutazione del rischio Le sfide di settembre ti rendono più forte. Affrontale con la tua solita intensità, ma valuta i rischi in modo approfondito e non agire d'impulso. Consiglio: Prima di intraprendere un nuovo compito, analizza i potenziali pericoli e segui i protocolli di sicurezza senza eccezioni. ♐ Sagittario Parola chiave : Cautela nell'esplorare Il tuo spirito avventuroso è inarrestabile, anche al rientro. Canalizzalo nel rispetto delle procedure di sicurezza, per esplorare nuove opportunità senza rischi inutili. Consiglio: Mantieni il tuo entusiasmo, ma applica sempre le regole di base. La libertà di movimento è garantita solo se agisci in sicurezza. ♑ Capricorno Parola chiave: Pianificazione strategica Le tue ambizioni sono in crescita. Pianifica ogni attività con una solida strategia di sicurezza, perché il tuo successo è importante quanto la tua incolumità. Consiglio: Prepara una checklist delle misure di sicurezza da seguire per i tuoi progetti e tienila sempre a portata di mano, per non lasciare nulla al caso. ♒ Acquario Parola chiave: IInnovazione responsabile Le tue idee sono all'avanguardia. Se stai sperimentando nuove procedure, assicurati di aver valutato ogni potenziale rischio per la tua sicurezza e quella degli altri. Consiglio: Coinvolgi il team nella valutazione dei nuovi processi e non avere timore di chiedere il parere di un esperto di sicurezza, se necessario. ♓ Pesci Parola chiave: Intuizione protettiva La tua sensibilità è la tua forza. Fidati del tuo istinto se senti che qualcosa non va, e segnala qualsiasi potenziale pericolo prima che diventi un problema reale. Consiglio: La tua intuizione può notare dettagli che sfuggono agli altri. Non ignorare i tuoi "campanelli d'allarme" e informa i tuoi superiori di ogni preoccupazione. 🔁 Torna ogni mese per il nostro oroscopo della sicurezza! 📩 Iscriviti alla newsletter per riceverlo direttamente nella tua casella email → Clicca Qui!! Previous Next

  • Corso Utilizzo in Sicurezza dei Diisocianati - Livello BASE | MJ WORK

    Corso Utilizzo in Sicurezza dei Diisocianati - Livello BASE Costo 45,00 € + IVA Durata 2 ore Richiedi Info < Back Ai sensi del REG UE 2020/1149, entro il 24 agosto 2023 gli utilizzatori industriali o professionali che manipolano diisocianati in quantità pari o superiori allo 0,1% o che sono incaricati della supervisione di tali operazioni dovranno aver completato con esito positivo la formazione obbligatoria per l’uso sicuro dei diisocianati. La formazione diisocianati prevede tre livelli: Livello base; Livello intermedio; Livello Avanzato. Categoria Corso Professionale Destinatari del corso Il corso è rivolto ad operatori dei settori edilizia, metalmeccanica, agricoltura ecc.. che utilizzano e/o acquistano prodotti che contengono diisocianati. Questa formazione è prevista per tutti gli usi industriali e professionali Modalità di erogazione Presenza in aula Videoconferenza Online E-Learning Come iscriversi Per Iscriversi è necessario scrivere all'indirizzo mail info@mjwork.it il quale provvederà ad inviarvi la scheda di iscrizione, e le istruzioni per il corso. Per la conferma di iscrizione è NECESSARIO inviare : - Domanda di Iscrizione compilata ; - Fotocopia della Carta di identità e codice fiscale ; - Copia della Distinta di pagamento del Corso. MJ WORK ORGANIZZA CORSI AD HOC PER LE AZIENDE ANCHE DIRETTAMENTE PRESSO LA VOSTRA SEDE AZIENDALE. In caso di corso aziendale, il corso può essere customizzato su richiesta dell'azienda, inserendo il vostro materiale e le vostre procedure, se presenti. IL CORSO VERRA’ ATTIVATO SOLO AL RAGGIUNGIMENTO MINIMO DEL NUMERO DI PARTECIPANTI.

  • Apprendista designato Preposto: Risponde il Datore di Lavoro se Inidoneo | MJ Work

    < Back Apprendista designato Preposto: Risponde il Datore di Lavoro se Inidoneo Ragosta Maria Chiara 29 ago 2024 📌 Sentenza di Cassazione Penale, Sez. 4, 15 febbraio 2024, n. 6790 Infortunio avvenuto durante lo smontaggio di un elevatore. Apprendista designato preposto: risponde il datore di lavoro se il preposto è inidoneo. L’apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione giovanile, disciplinato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81e successive modifiche (articoli 41-47). Il fine è proprio quello di apprendere un mestiere o a conseguire una qualifica professionale, per lo svolgimento di determinate attività. L'inidoneità del preposto, concretamente accertata in esito alla sua audizione, piuttosto che sulla qualifica di apprendista formalmente rivestita, è evidente perchè non vi sono efficaci poteri impeditivi di eventi lesivi in danno dei lavoratori. Infatti, secondo la Suprema Corte "In tema di infortuni sul lavoro, il preposto, titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità dei lavoratori, risponde degli infortuni loro occorsi in violazione degli obblighi derivanti da detta posizione di garanzia purché sia titolare dei poteri necessari per impedire l'evento lesivo in concreto verificatosi " (così: Sez. 4, n. 12251 del 19/06/2014, dep. 24/03/2015, De Vecchi e altro, Rv. 263004-01). Nel caso in esame, la lavorazione richiedeva specifiche competenze tecniche, ed i giudici sono giunti alla conclusione che il lavoratore in apprendistato - designato dal datore di lavoro quale preposto alla vigilanza sull'osservanza degli obblighi di legge da parte dei lavoratori - fosse persona del tutto priva di specifiche competenze, che si limitava, di fatto, a veicolare, sul cantiere, le direttive afferenti allo svolgimento dei lavori, impartite dal datore di lavoro o da suo padre. Viene quindi riconosciuta la condotta colposa del Datore di Lavoro in relazione al sinistro occorso al lavoratore e per aver, a monte, designato, in maniera imprudente e negligente, un preposto privo delle necessarie capacità professionali e, pertanto, inidoneo a svolgere, in sua vece, i richiesti compiti di vigilanza e per avere poi, in prima persona, quale soggetto in concreto obbligato all'espletamento di detta attività per effetto della previa designazione inidonea, omesso l'adozione di iniziative valevoli a impedire il verificarsi dell'evento, consentendo o, comunque, non impedendo, ancorché ne avesse la possibilità e, prim'ancora, l'obbligo, che all'effettuazione dell'operazione durante la quale ebbe a verificarsi il sinistro attendesse un prestatore d'opera privo delle richieste competenze. 6790-2024_Preposto Apprendista .pdf Scarica PDF • 292KB Previous Next

  • Valutazione Rischio Chimico nelle Aziende: Pubblicato il Nuovo Modello Movarisch 2025 | MJ Work

    < Back Valutazione Rischio Chimico nelle Aziende: Pubblicato il Nuovo Modello Movarisch 2025 Ragosta Maria Chiara 26 mar 2025 ⚗️Pubblicato dall'Azienda USL di Modena il nuovo Modello Aggiornato 2025 Il modello MOVARISCH è una metodologia utilizzata per la valutazione del rischio chimico nei luoghi di lavoro. Questo modello consente di valutare il rischio chimico senza la necessità di effettuare misurazioni dirette, attraverso un algoritmo che combina la pericolosità intrinseca di una sostanza o miscela (P) e il livello di esposizione (E). Da questa combinazione si ottiene un indice numerico R che permette assegnare un livello di rischio basato su una scala crescente: Irrilevante (rischio trascurabile) Basso Medio Grave (necessarie misure urgenti di protezione) Il Modello MoVaRisCh risponde a quanto indicato all'art. 223 del D.Lgs. 81/2008 , garantendo che le imprese possano adempiere agli obblighi normativi in modo pratico, soprattutto per le PMI. Cosa significa MOVARISCH? L'acronimo sta per MOdello di VALutazione del RISchio CHimico ed è stato sviluppato da INAIL per aiutare le aziende a determinare il livello di esposizione dei lavoratori alle sostanze chimiche pericolose, in conformità con il D.Lgs. 81/08 e il Regolamento REACH. Quando si usa il modello MOVARISCH? Per valutare l'esposizione ai rischi chimici nei luoghi di lavoro Per verificare la necessità di misure di prevenzione e protezione Per aggiornare il DVR nelle aziende che utilizzano sostanze pericolose Per garantire la conformità alle normative sulla salute e sicurezza Come funziona il modello MOVARISCH? Il modello utilizza un approccio semplificato per classificare il rischio chimico in base a diversi fattori: Proprietà delle sostanze chimiche (tossicità, infiammabilità, ecc.) Modalità di utilizzo (quantità, frequenza, durata dell'esposizione) Presenza di misure di sicurezza (ventilazione, DPI, procedure operative) Il metodo si basa su un’analisi in tre fasi, che consente di classificare il rischio in modo rapido ed efficace. 1. Identificazione delle sostanze pericolose Si raccolgono informazioni sulle sostanze utilizzate nell’azienda attraverso: Schede di Sicurezza (SDS) → indicano classificazione, pericoli, misure di protezione. Etichettatura CLP → identifica frasi H (hazard, pericolo) e P (precauzioni d’uso). Processi aziendali → modalità di utilizzo, quantità, durata dell’esposizione. 2. Classificazione del livello di rischio Il modello MOVARISCH valuta il rischio chimico considerando due parametri principali: ✔ Pericolosità intrinseca della sostanza - Si basa sulle frasi H (ex frasi R) riportate nella scheda di sicurezza attraverso le quali è possibile attribuire un punteggio SCORE alle sostanze ✔ Livello di esposizione dei lavoratori - Si analizzano aspetti come: Tipo di attività svolta (manipolazione diretta, miscelazione, verniciatura, ecc.) Durata dell’esposizione Presenza di sistemi di aspirazione o ventilazione Utilizzo di DPI (guanti, maschere, occhiali) 3. Definizione del livello di rischio complessivo Dall’incrocio dei due parametri (pericolosità e esposizione) si ottiene una classificazione del rischio chimico: 🟢 Rischio irrilevante → esposizione minima, nessuna azione aggiuntiva necessaria. 🟡 Rischio basso → sono richiesti controlli periodici e misure di prevenzione. 🟠 Rischio medio → necessarie misure di protezione collettive e DPI adeguati. 🔴 Rischio alto → esposizione pericolosa, servono azioni urgenti per ridurre il rischio (sostituzione sostanze, ventilazione forzata, limitazione dell’uso). Quali variazioni nell'Aggiornamento del 28 Febbraio 2025? L'aggiornamento è stato adeguato alle nuove normative: Decreto Legislativo n. 135/2024 (Modifica del Titolo IX Cap. I e II del D.Lgs. 81/2008) Reg. UE 2020/878 (Schede di Sicurezza SDS) Reg. Delegato UE 2021/979 (Biossido di Titanio) Reg. Delegato UE 2023/707 (interferenti Endocrini) Aggiornati i punteggi SCORE di alcune frasi H ed EUH, inseriti i riferimenti relativi alle normative sopra ed inseriti gli agenti reprotossici. Cos'è il Rischio Chimico nelle Aziende Il rischio chimico nelle aziende è il pericolo derivante dall’uso, dalla manipolazione o dalla presenza di sostanze chimiche pericolose che possono causare danni alla salute dei lavoratori o all’ambiente. Quali aziende sono coinvolte? Il rischio chimico è presente in diversi settori, tra cui: 🏭 Industria manifatturiera (vernici, solventi, adesivi) 🏗 Cantieri edili (resine, cementi, schiume) 🚜 Agricoltura (pesticidi, fertilizzanti) 🧪 Laboratori chimici e farmaceutici 🚚 Trasporti e logistica (stoccaggio e movimentazione di sostanze pericolose) 🛠 Meccanica e automotive (lubrificanti, oli, detergenti industriali) Quali sono i principali pericoli? Le sostanze chimiche possono causare: Effetti acuti → irritazioni, ustioni, intossicazioni Effetti cronici → allergie, tumori, danni al sistema nervoso Esplosioni e incendi → sostanze infiammabili o reattive Inquinamento ambientale → sversamenti e contaminazioni Come si valuta il rischio chimico? La normativa di riferimento è il D.Lgs. 81/08, che impone alle aziende di: Identificare le sostanze pericolose (attraverso le schede di sicurezza - SDS) Valutare il livello di esposizione (con metodi come il MOVARISCH) Classificare il rischio (basso, medio o alto) Adottare misure di prevenzione e protezione Quali Misure di Prevenzione e Protezione devono adottare le Aziende per Ridurre il Rischio Chimico? Sostituire sostanze pericolose con alternative più sicure (dove possibile) Usare DPI adeguati (guanti, maschere, occhiali) Garantire ventilazione e aspirazione localizzata Formare i lavoratori sulla manipolazione sicura delle sostanze Gestire correttamente lo stoccaggio e lo smaltimento dei prodotti chimici Cosa sono le frasi H e a cosa servono? Le frasi H (Hazard Statements) sono codici e descrizioni standardizzati che indicano i pericoli associati alle sostanze chimiche. Sono utilizzate nel Regolamento CLP (CE 1272/2008) per la classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze pericolose nell’Unione Europea. A cosa servono? Identificano i rischi chimici (tossicità, infiammabilità, effetti sulla salute e ambiente). Aiutano a valutare il rischio chimico nelle aziende. Indicano le precauzioni da adottare per un uso sicuro delle sostanze. Come sono strutturate le frasi H? Le frasi H sono composte da una lettera “H” seguita da tre numeri. Ogni numero indica una categoria di pericolo: H200-H299: Pericoli fisici H300-H399: Pericoli per la salute H400-H499: Pericoli per l’ambiente Dove si trovano le frasi H? Nelle Schede di Sicurezza (SDS) di ogni sostanza chimica. Sulle etichette dei prodotti chimici, insieme ai pittogrammi di pericolo. Cosa possiamo fare per te? MJ Work effettua le valutazioni dei rischi specifici da esposizione ad Agenti Chimici per tutte le tipologie di azienda, mediante la metodologia MoVaRisCh unita ad una attenta Analisi dei processi lavorativi, Interviste ai Lavoratori, Check-List, monitoraggi e azioni correttive per creare un ambiente lavorativo più sano e sicuro. Scarica la bozza con il nuovo aggiornamento 2025 MoVaRisCh-2025-bozza-del-28.02.25 .pdf Scarica PDF • 457KB Previous Next

  • Patente a Crediti nei Cantieri - Nuove FAQ dell'INL | MJ Work

    < Back Patente a Crediti nei Cantieri - Nuove FAQ dell'INL MJ Work 20 gen 2025 🎯Pubblicate nuove FAQ aggiornate sul portale dell'INL 1) La circ. n. 4/2024 stabilisce la possibilità di trasmettere, in una prima fase, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente e che “la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data”. Fino a quando è possibile presentare l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva? L’invio tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva è un adempimento che va effettuato dalle imprese e dai lavoratori autonomi che al 1° ottobre 2024 stiano già operando in cantieri temporanei o mobili. Pertanto, se alla data del 1° ottobre i soggetti interessati non stiano operando presso alcun cantiere, non sono tenuti all’invio della PEC. L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva non è inoltre necessaria se nella stessa giornata del 1° ottobre – data a partire dalla quale entra in funzione il portale realizzato per il rilascio della patente a crediti – le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantiere facciano richiesta della patente tramite il medesimo portale. In altri termini, la presenza in cantiere di imprese e lavoratori autonomi deve essere sempre preceduta dall’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva o dalla richiesta della patente tramite portale, tenendo presente che a partire dal 1° novembre l’operatività in cantiere sarà ammessa esclusivamente per le imprese ed i lavoratori autonomi che abbiano fatto richiesta della patente tramite portale. 2) La norma non indica la categoria di SOA di cui dev’essere in possesso l’azienda per essere esclusa dall’obbligo di possedere la patente a crediti. Si chiede di conoscere se la categoria della SOA resta irrilevante, avendo la norma precisato esclusivamente la classificazione. Come indicato nella circolare 4/2024 dell’INL, il legislatore esclude dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 a prescindere dalla categoria di appartenenza. 3) La norma indica al singolare sia il possesso del DVR sia la nomina del RSPP: per una azienda che abbia più unità operative e, quindi, potenzialmente più DVR e più RSPP, come deve interpretarsi la disposizione? Il rilascio della patente è soggetto al possesso, da parte del legale rappresentante o del lavoratore autonomo, dei requisiti indicati dall’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, qualora un’azienda abbia diverse unità produttive e quindi, eventualmente, siano individuabili diversi datori di lavoro, il possesso dei requisiti si deve intendere riferito all’intera azienda e quindi tutti i datori di lavoro dovranno aver nominato i RSPP e redatto i relativi DVR. 4) Il nuovo obbligo formativo (ad es. per il datore di lavoro) sconta sia l’entrata in vigore del nuovo accordo Stato Regioni, sia la scadenza del periodo entro il quale è obbligatorio iniziare ad applicare la nuova normativa. Occorrono, quindi, chiarimenti in merito all’oggetto della autocertificazione. La dichiarazione, per essere veritiera, deve tenere conto della normativa vigente alla data di presentazione della stessa e pertanto, in assenza del nuovo accordo Stato-Regioni, non potrà riguardare adempimenti che non è possibile ritenere obbligatori. 5) Ho inviato l'autocertificazione via PEC per la patente a crediti. Volevo sapere se mi deve arrivare qualcosa o basta che presenti il modulo in cantiere? Poi dal primo di novembre devo fare richiesta di quella definitiva sul portale? L’invio della PEC esenta dalla richiesta della patente tramite portale sino al 31 ottobre 2024 e tale invio non prevede il rilascio di una ricevuta, ferma restando l’ordinaria ricevuta di consegna e accettazione collegata all’invio di un messaggio di posta elettronica certificata, che costituisce prova dell’avvenuto invio della richiesta. Dal 1° novembre sarà possibile operare in cantiere solo qualora sia stata effettuata la richiesta della patente tramite il portale dell’INL. Dunque, se l’impresa o il lavoratore autonomo è attualmente operante in un cantiere temporaneo o mobile, entro il 31 ottobre dovrà rinnovare la richiesta tramite il portale INL, al fine di poter continuare ad operare senza soluzione di continuità. Difatti, a partire dal 1° novembre 2024 l’autocertificazione/autodichiarazione inviata via PEC non avrà più efficacia. In ogni caso, si raccomanda di non attendere il 31 ottobre ma di effettuare la richiesta di rilascio della patente il prima possibile. 6) Nella circ. n. 4/2024 viene precisato che l’accesso al portale avviene attraverso SPID personale o CIE. Nel caso di delega chi deve effettuare l’accesso? È necessario che si acceda con lo SPID personale del legale rappresentante della società? Come chiarito dalla circ. n. 4/2024, è possibile presentare la domanda di rilascio della patente anche per il tramite di un soggetto (qualsiasi soggetto) munito di apposita delega in forma scritta. Nel caso di delega, è possibile accedere con lo SPID o CIE del delegato. 7) L'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata tramite PEC prevede il rilascio in modo temporaneo della patente a crediti o il mero invio della PEC abilita all'entrata dei cantieri, senza il rilascio di alcun documento? L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC abilita di per sé ad operare nei cantieri e non prevede il rilascio di alcun documento. Entro il 1° novembre 2024, per operare nei cantieri, sarà invece necessario aver effettuato richiesta della patente tramite il portale INL. Si raccomanda pertanto di richiedere il prima possibile la patente tramite il portale INL senza attendere necessariamente la data ultima del 31 ottobre. 8) Dal 1° ottobre le imprese possono richiedere la patente a crediti sulla piattaforma dell'INL ma si tratta di un click day o la richiesta può essere effettuata entro il 31 ottobre 2024? Le aziende sono tenute ad inviare l'autocertificazione tramite PEC e poi a fare la richiesta sulla piattaforma o possono fare solo la richiesta sulla piattaforma? Dal 1° ottobre è operativo il portale INL per richiedere la patente e la richiesta può essere fatta in qualunque momento. L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva da trasmettere via PEC è un adempimento sostitutivo alla richiesta della patente ed ha validità sino al 31 ottobre 2024. Ciò vuol dire che, a partire dal 1° novembre, ogni impresa che opera in un cantiere temporaneo o mobile dovrà aver effettuato la richiesta della patente tramite portale INL poiché l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC non avrà più efficacia. Se una impresa in questo periodo non svolge alcun lavoro in cantiere non è tenuta ad avere la patente né ad inviare alcuna PEC, l’importante è che prima di iniziare i lavori abbia effettuato la richiesta della patente. Se quindi, ad esempio, l’impresa iniziasse i lavori il 15 novembre, entro il 14 novembre dovrà aver effettuato la richiesta della patente tramite il portale INL. In ogni caso, si raccomanda di effettuare tale adempimento in tempi congrui. 9) Quale intermediario chiedo se, ad oggi, esiste uno specifico modulo di delega da far sottoscrivere alla clientela di studio interessata alla richiesta della patente a crediti. La presentazione della domanda di rilascio della patente, accedendo al portale dell’INL, può essere effettuata per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta. Il soggetto delegato, accedendo alla piattaforma, dovrà a sua volta dichiarare di essere in possesso della delega nonché delle dichiarazioni del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti per il rilascio della patente. Dunque, è sufficiente dotarsi di una delega scritta. 10) Le imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde (da parte di imprese non agricole), potature, piantumazioni ecc. sono soggette alla normativa sulla patente a crediti? Se oltre alle citate attività si effettuano lavori quali posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un’aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, si rientra nel regime della patente a crediti? Sono soggette alla patente a crediti le imprese o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. L’art. 89 in parola definisce cantiere temporaneo o mobile “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X”. Pertanto, laddove le imprese indicate in domanda si trovino ad operare all’interno di un cantiere che rientri nell’elenco di cui al citato Allegato X, esse saranno tenute al possesso della patente. Ove le stesse effettuino lavori di posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un’aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, non potranno non detenere la patente a crediti. 11) I codici Ateco (74.90.99 e 72.20.00) configurano il lavoro di archeologo come intellettuale sebbene sia una figura operativa in cantiere, soprattutto in casi di rinvenimenti. Lo scavo archeologico è infatti classificato come lavoro ed è regolamentato dall’Allegato II.18 del D.Lgs. n. 36/2023. Si chiede pertanto se la loro attività possa essere considerata come “prestazioni di natura intellettuale” ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 e quindi esonerata dal possesso della patente a crediti. Qualora, invece, vi sia l’obbligo della patente a crediti, dal momento che per ottenere la patente è necessaria l'iscrizione alla CCIA e dal momento che gli archeologi non hanno l'obbligo di iscrizione alla CCIA, come possono ottenere la patente a crediti per accedere al cantiere? [ risposta modificata il 6 novembre 2024 ] Nel premettere che i seguenti chiarimenti sostituiscono quelli già forniti, occorre evidenziare che gli archeologi “operano” fisicamente nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 e conseguentemente, come precisato con circ. n. 4/2024, devono essere dotati della patente. Ai fini della richiesta della patente occorre tuttavia tener conto che gli archeologi, in quanto liberi professionisti, non sono tenuti all’iscrizione alla Camera di commercio, nonché del fatto che la professione dell’archeologo è una professione non ordinistica riconosciuta dalla L. n. 4/2013, normata dalla L. n. 110/2014 e regolamentata dal D.M. n. 244/2019 che non prevede esplicitamente l’istituzione di un albo ma stabilisce la creazione di elenchi professionali gestiti dal Ministero della Cultura (MiC), ai quali peraltro non è obbligatoria l’iscrizione per poter esercitare la professione. Considerato che, per la richiesta della patente da parte di una impresa o lavoratore autonomo italiano, il campo “iscrizione alla CCIAA” è obbligatorio, per gli archeologi lavoratori autonomi tale dichiarazione va intesa come indicativa dei necessari requisiti professionali, come il possesso della partita IVA e l’iscrizione alla Gestione separata. 12) Il committente, nell’ambito degli appalti, è tenuto a richiedere il possesso della patente a crediti nell’elenco della documentazione trasmessa dagli appaltatori e subappaltatori? Secondo quanto disciplinato dall’art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, è tenuto alla verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui all’art. 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo art. 27, dell’attestazione di qualificazione SOA. Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dell’INL n. 4/2024, ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia effettuato le citate verifiche è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91. 13) I Cantieri navali (di costruzione e manutenzione di imbarcazioni) sono soggetti alla normativa sulla patente a crediti? Il cantiere navale è uno stabilimento dove si costruiscono, si riparano o si demoliscono navi. Inoltre, il D.Lgs. n. 272/1999 disciplina le disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori “nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”. Pertanto, in generale i cantieri navali non rientrano in quelli richiamati dall’articolo 27 del d.lgs. 81/2008. Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X dello stesso d.lgs. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti. 14) Le aziende che operano nei cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet (fibra ottica) sono soggette alla normativa sulla patente a crediti? L’art. 88, comma 2, lett. g-bis), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede l’esclusione del Titolo IV “ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’ALLEGATO X”. Pertanto, in generale i cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet non rientrano in quelli richiamati dall’articolo 27 del d.lgs. 81/2008. Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X dello stesso d.lgs. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti. 15) Il comma 1 dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 esclude il possesso della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano mere forniture. Si chiede se le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro (es. benne, forche, pinze, etc.) rientri nel concetto di “mera fornitura” Le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro rientrano nella “mera fornitura” in quanto l’uso delle attrezzature di lavoro è funzionale al carico e allo scarico sicuro dei prodotti e materiali trasportati. Pertanto, le imprese e i lavoratori autonomi che effettuino le suddette operazioni non sono tenute al possesso della patente a crediti. 16) Si chiede di chiarire se è tenuta al possesso della patente a crediti la società, anche consortile, di cui all’art. 31 dell’Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, laddove costituita da imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del predetto D.Lgs. n. 36/2023. Le società consortili qualificabili come consorzi stabili, in quanto soggetti dotati di autonoma personalità giuridica, distinta dalle imprese consorziate, sono tenute a dotarsi della patente a crediti ovvero sono esonerate in caso di autonomo possesso di attestazione SOA di categoria pari o superiore alla III. Diversamente, le società consortili qualificabili come consorzi ordinari, pur essendo autonomi centri di rapporti giuridici, non essendo dotati di autonoma personalità giuridica, anche in linea con quanto disposto dal decreto legislativo n.36 del 2023, non sono tenute al possesso della patente a crediti ma si avvalgono della patente a crediti ovvero della attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III in possesso delle imprese consorziate. FAQ – 17 gennaio 2025 17) In merito alla compilazione della domanda per il rilascio della patente a crediti tramite portale INL, si chiede un chiarimento sulla differenza tra “esenzione giustificata” e “non obbligatorio”. Come riportato nella circ. n. 4/2024 in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche il portale consente di indicare la “non obbligatorietà” o “l’esenzione giustificata” da un determinato requisito. La “non obbligatorietà” dovrà essere indicata quando non si è soggetti al possesso di un determinato requisito; ad esempio, nel caso di un lavoratore autonomo per il quale non è prevista la redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) o la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). L’“esenzione giustificata” va invece indicata nei casi in cui in linea teorica è previsto, in capo al richiedente, il possesso di un determinato requisito il quale tuttavia, per giustificate ragioni che attengono al caso concreto, non si possiede al momento della dichiarazione (ad es. non si è ancora materialmente in possesso del DURC ma è stata appena richiesta una rateazione contributiva e si è in attesa di acquisire il Documento). L’”esenzione giustificata” va inoltre indicata nei casi in cui non si è in possesso di un determinato requisito poiché il soggetto che richiede la patente ha attivato un contenzioso volto, direttamente o indirettamente, a metterne in discussione l’obbligatorietà nei suoi confronti. 18) Con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione della patente a crediti, qualora una impresa affidataria – pur avendo i requisiti di impresa edile – agisca nel ruolo di General Contractor, affidando la totalità dell’esecuzione delle opere a terze imprese esecutrici, limitandosi quindi ad utilizzare il proprio personale dipendente “non tecnico” per lo svolgimento di attività professionale, per mezzo di ingegneri, architetti e geometri, anche direttamente in cantiere, è assoggettato all’obbligo di richiedere la patente a crediti? Come chiarito dalla circ. n. 4/2024 “i soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri. Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.)”. Nel caso di impresa affidataria (affidataria-non esecutrice) con ruolo di General Contractor che coordina le imprese coinvolte nella realizzazione di un’opera, non è previsto il possesso della patente, in quanto tale impresa non opera “fisicamente” in cantiere e il personale utilizzato svolge in via esclusiva prestazioni di natura intellettuale. 19) La circolare INL prevede che i soggetti tenuti al possesso della patente non siano necessariamente qualificabili come imprese edili ma sia sufficiente operare fisicamente nei cantieri: quindi, ad esempio, idraulici o vetrai o fornitori di porte/finestre che intervengono in un cantiere per il montaggio dei sanitari o degli infissi interni/esterni sono considerabili soggetti tenuti al possesso della patente a punti? Le imprese o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 sono soggette alla patente a crediti. Pertanto, il montaggio di sanitari o infissi interni/esterni rientra tra le attività per le quali si opera “fisicamente” nei cantieri e, dunque, per le quali si è tenuti al possesso della patente a crediti. 20) Gli Organismi Abilitati, Accreditati e/o Notificati che effettuano attività di verifica periodica, straordinaria e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 162/1999, del D.P.R. n. 462/2001 e dell’art. 71 del D. Lgs. 81/2008 devono possedere la patente a crediti? Le verifiche periodiche, straordinarie e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 462/2001 (impianti di messa a terra), D.P.R. n. 162/1999 (ascensori) e ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 (attrezzature di lavoro) potrebbero essere eseguiti in contesti che riguardano i cantieri temporanei e mobili.Tuttavia, l’attività di verifica periodica e straordinaria, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008, va intesa quale prestazione di natura intellettuale in quanto il personale ispettivo non effettua alcun intervento diretto su alcuna attrezzatura, né effettua alcun intervento esecutivo con finalità operative di cantiere. Tutte le manovre di controllo vengono infatti richieste al manutentore ed il personale ispettivo si limita ad assistere alle prove e a verbalizzarne l’esito. Inoltre, l’effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie comporta la qualifica in capo al verificatore di “Incaricato di Pubblico Servizio” (art. 358 c.p.) che svolge, di fatto, una attività del tutto uguale e analoga a quella degli enti pubblici preposti che, a seconda dell’assetto regionale, svolgono analoghe attività (Ispettorato del lavoro, A.S.L., INAIL, ecc.) sulla stessa tipologia di impianti. 21) Qualora l’impresa perda la certificazione SOA in III classifica, è previsto un periodo transitorio di autorizzazione a lavorare che consenta all’impresa di accedere al cantiere per il periodo necessario per accertare i requisiti per l’accesso alla patente ed effettuare la conseguente richiesta? L’art. 27, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che “a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente … le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili …, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale” e successivamente al comma 15 prevede che “non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, …”. Pertanto, per potere operare in un cantiere è necessario essere in possesso di un titolo abilitativo: patente a crediti o attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III. Di conseguenza, nel caso in cui non sussista più la permanenza del requisito relativo al possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, è necessario richiedere la patente a crediti e, nelle more del suo rilascio, come previsto dall’art. 27, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 “è comunque consentito lo svolgimento delle attività…”. 22) Come si esplica la responsabilità dell’impresa appaltatrice relativamente al controllo sui soggetti subappaltatori? È sufficiente la verifica in fase di affidamento? L’art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede l’obbligo di verifica, in capo al committente o responsabile dei lavori, del possesso del titolo abilitante (patente a crediti, documento equivalente o attestazione SOA) delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto. La verifica in questione, come previsto dalla citata disposizione, va effettuata al momento dell’affidamento da parte del committente o del responsabile dei lavori. 23) Per quanto concerne l’obbligo di informazione dell’avvenuta richiesta della patente al RLS o al RLST, con quale modalità deve essere dimostrato l’assolvimento dello stesso (e-mail, verbale scritto, PEC o raccomandata a/r o altro)? La norma non stabilisce le modalità di trasmissione dell’informazione al RLS o al RLST; pertanto, è possibile dimostrare l’avvenuto adempimento con qualsiasi mezzo. 24) Nel caso di impresa familiare con collaboratori familiari impiegati con modalità di prestazione occasionale (massimo 720 h annue) è corretto che il richiedente si qualifichi come lavoratore autonomo, con conseguente esclusione dei requisiti di cui alle lettere b), d), f)? Ai fini dell’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alle imprese familiari, di cui all’art. 230-bis c.c., si applica l’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008. Si rappresenta, inoltre, che secondo quanto chiarito nell’interpello del 29 novembre 2010 “nel caso di impresa familiare il titolare della stessa non verrà ad assumere la veste di datore di lavoro e, pertanto, non soggiacerà a tutti gli obblighi previsti dal T.U. in materia”, a meno che non formalizzi un rapporto di lavoro subordinato con i propri familiari. Ne consegue che, solo nei casi suindicati, l’impresa familiare non è soggetta alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e al possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR). 25) Nel caso sia stata presentata richiesta di patente a crediti nella qualità di lavoratore autonomo e, solo successivamente, sia stato assunto un dipendente come ci si deve comportare? Fare una nuova richiesta sul portale? I requisiti per richiedere la patente devono essere in possesso alla data di presentazione dell’istanza. Qualora i requisiti mutino successivamente alla richiesta non è necessario procedere ad alcuna modifica. 26) Un servizio di pronto soccorso all’interno di un cantiere costituisce una attività di mera fornitura o è soggetta alla patente a crediti? Si ritiene che i servizi di pronto soccorso anche antincendio non sono tenuti al possesso della patente in quanto trattasi di fornitura di un servizio di intervento avente carattere meramente emergenziale. 27) Si chiede di conoscere, nel caso di installazione di impianti di vinificazione, se occorra dichiarare il “possesso del DURF”, per il quale è necessario che risultino versamenti nel “conto fiscale” a qualsiasi titolo nel complesso superiori, nell’ultimo triennio, al 10% dei “ricavi” dello stesso periodo. Viene rappresentato che tale percentuale non è facilmente raggiungibile per le imprese che, vendendo a clienti comunitari, applicano per legge il regime di non imponibilità e quindi non incassano e versano sul conto fiscale l’IVA su tali vendite. Come ci si deve comportare ai fini della richiesta della patente in relazione al possesso del DURF? Si ritiene che, nell’ipotesi descritta, in sede di richiesta della patente possa essere indicata l’opzione “esenzione giustificata” per quanto concerne il possesso del DURF. Scarica il Decreto attuativo n. 132 del 18/09/2024 per la Patente a Crediti in Edilizia Decreto 132 Patente a Punti .pdf Scarica PDF • 4.10MB Scarica la circolare con le indicazioni operative per la Patente a Crediti in Edilizia circolare inl patente a crediti .pdf Scarica PDF • 435KB Scarica il modulo per l'invio dell'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva mediante PEC: autocertificazione patente crediti .pdf Scarica PDF • 131KB Scarica la nota INL: inlavoro.INL_.REGISTRO-UFFICIALEU.0000376.07-10-2024 .pdf Scarica PDF • 171KB Previous Next

  • Parità di Genere e Disparità Retributiva | MJ Work

    < Back Parità di Genere e Disparità Retributiva Ragosta Maria Chiara 19 giu 2023 📝Pubblicata la Dir. UE 2023/970 PUBBLICATA LA NUOVA DIRETTIVA EUROPEA PER COMBATTERE LA DISPARITA’ DI RETRIBUZIONE TRA UOMINI E DONNE La Direttiva UE per la parità di retribuzione è diventata ufficiale per l’Europa da maggio 2023 (DIR UE 2023/970) e con essa un insieme di misure che gli stati membri dovranno recepire entro il 07 giugno 2026. Tra le novità introdotte troviamo le misure volte alla trasparenza retributiva prima dell’assunzione in cui ‘i candidati a un impiego hanno il diritto di ricevere informazioni sulla retribuzione iniziale o sulla relativa fascia, prima del colloquio di lavoro o altrimenti’ ed ‘il datore di lavoro non può chiedere ai candidati informazioni sulle retribuzioni percepite negli attuali o nei precedenti rapporti di lavoro ’ al fine di non influenzarne la retribuzione offerta. Inoltre ‘I datori di lavoro rendono facilmente accessibili ai propri lavoratori i criteri utilizzati per determinare la retribuzione, i livelli retributivi e la progressione economica dei lavoratori’ e forniscono ai lavoratori le ‘informazioni sul loro livello retributivo individuale e sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore’ , il tutto per iscritto ‘entro un termine ragionevole, ma in ogni caso entro due mesi dalla data in cui è presentata la richiesta’. Scopri la nuova Direttiva UE all’interno dei percorsi formativi legati alla parità di genere offerti da MJ Work, insieme alle UNI PdR 125:2022 e ISO 30415:2021. Contattaci su info@mjwork.it o visita il sito www.mjwork.it Previous Next

  • RENTRI: Cos’è, Come Funziona e Aggiornamenti sulla Proroga al 14 Aprile 2025 | MJ Work

    < Back RENTRI: Cos’è, Come Funziona e Aggiornamenti sulla Proroga al 14 Aprile 2025 MJ Work 16 apr 2025 📝 Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti Il nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti è finalmente attivo… e non senza qualche difficoltà iniziale! 📌 In questi giorni le imprese si stanno confrontando con: ✔️ Iscrizioni al portale ✔️ Vidimazione digitale dei formulari ✔️ Prime movimentazioni registrate Il Ministero parla di una partenza incoraggiante, ma la vera sfida sarà garantire l’adeguamento per tutti gli operatori entro le nuove scadenze. Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è il nuovo sistema informatico introdotto per garantire una gestione più trasparente e sicura dei rifiuti in Italia. Obbligatorio per tutti gli operatori del settore, il sistema mira a digitalizzare e semplificare le procedure di tracciamento, migliorando l'efficienza e la conformità alle normative ambientali. Cos'è il RENTRI? Il RENTRI rappresenta un passo significativo verso la digitalizzazione della gestione dei rifiuti. Attraverso questo sistema, le imprese sono tenute a registrare e tracciare ogni movimentazione di rifiuti, utilizzando moduli digitali come il Registro di Carico e Scarico (C/S) e il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR). Questo approccio non solo facilita il monitoraggio delle attività, ma contribuisce anche a prevenire pratiche illecite e a promuovere la sostenibilità ambientale. Come Funziona il RENTRI? Il funzionamento del RENTRI si basa su una piattaforma digitale accessibile agli operatori del settore. Ogni movimentazione di rifiuti deve essere registrata in tempo reale, utilizzando i moduli digitali previsti. Le informazioni inserite nel sistema vengono poi trasmesse alle autorità competenti, garantendo un monitoraggio continuo e una maggiore trasparenza nelle operazioni di gestione dei rifiuti. Proroga al 14 Aprile 2025: Cosa Cambia? Inizialmente, la scadenza per l'iscrizione al RENTRI era fissata al 13 febbraio 2025. Tuttavia, con l'approvazione dell'emendamento al Decreto Milleproroghe, il termine è stato prorogato di 60 giorni, spostando la scadenza al 14 aprile 2025. Questa proroga offre alle imprese un periodo aggiuntivo per completare l'iscrizione e adeguarsi alle nuove procedure digitali. È importante sottolineare che, affinché la proroga diventi effettiva, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica deve adottare un decreto specifico entro 30 giorni dalla conversione in legge del Milleproroghe. Fino all'adozione di questo decreto, le imprese devono continuare a seguire le scadenze e le procedure precedentemente stabilite. Prime Impressioni sull'Utilizzo del RENTRI Nonostante le sfide iniziali, i primi giorni di utilizzo del RENTRI hanno mostrato risultati promettenti. Secondo il Ministero dell'Ambiente, sono state registrate oltre 153.000 unità locali, appartenenti a circa 79.000 operatori economici. Inoltre, sono stati vidimati digitalmente circa tre milioni di formulari e 94.000 registri di carico e scarico, con un totale di 180.000 movimentazioni comunicate al portale. Questi numeri indicano una "partenza incoraggiante" del sistema, evidenziando l'impegno delle imprese nel conformarsi alle nuove normative. Conclusioni Il RENTRI rappresenta un passo fondamentale verso una gestione più trasparente e sostenibile dei rifiuti in Italia. Con la proroga al 14 aprile 2025, le imprese hanno un'opportunità in più per completare l'iscrizione e adeguarsi alle nuove procedure. È essenziale che gli operatori del settore rimangano aggiornati sulle normative in evoluzione e si preparino adeguatamente per garantire la conformità e contribuire a un ambiente più sicuro e sostenibile. 📬 Se hai bisogno di supporto per l’iscrizione o per adeguare la gestione dei rifiuti nella tua azienda, siamo a disposizione per consulenza e formazione. Previous Next

  • Pubblicata da UNI la nuova ISO 16733-1:2024 | MJ Work

    < Back Pubblicata da UNI la nuova ISO 16733-1:2024 MJ Work 28 ott 2024 ✏️ Ingegneria della Sicurezza Antincendio - Scenari di Incendio di Progetto Sul sito di UNI è stata pubblicata la nuova edizione della norma ISO 16733-1:2024 Fire safety engineering — Selection of design fire scenarios and design fires Part 1: Selection of design fire scenarios. La norma descrive una metodologia per la selezione degli scenari di incendio di progettazione da utilizzare nelle analisi ingegneristiche della sicurezza antincendio di qualsiasi ambiente costruito, compresi: edifici, strutture, sistemi di trasporto. La norma specifica le procedure per selezionare un numero gestibile di scenari di incendio di progettazione utilizzando un approccio qualitativo o semi-quantitativo. La norma è entrata in vigore il 25 ottobre 2024, sostituendo l'edizione del 2015. La selezione degli scenari di incendio da analizzare è fondamentale nell'ingegneria della sicurezza antincendio. Il numero di possibili scenari di incendio (in un edificio o altra struttura) può essere molto ampio e non è sempre possibile quantificarli tutti. Affinché questi scenari di incendio possano essere analizzati, vengono ridotti da questo ampio insieme di possibilità a un piccolo insieme di scenari di incendio di progettazione. La caratterizzazione di uno scenario di incendio comprende la descrizione dell'innesco dell'incendio, della fase di crescita, della fase di completo sviluppo, del decadimento e dell'estinzione, insieme alle probabili vie di diffusione del fumo e dell'incendio. Ciò include una descrizione dell'interazione con le caratteristiche di protezione antincendio proposte per l'ambiente costruito. Dovrebbero essere considerate le possibili conseguenze di ogni scenario di incendio. La norma introduce una metodologia per la selezione degli scenari di incendio di progettazione adattata agli obiettivi di progettazione della sicurezza antincendio, affrontando diversi obiettivi di sicurezza antincendio, tra cui la sicurezza della vita (per gli occupanti e il personale di soccorso), la conservazione della proprietà , la protezione dell’ambiente e la preservazione del patrimonio . Può essere necessaria una serie diversa di scenari di incendio di progettazione per valutare l’adeguatezza di una proposta progettuale per ciascun obiettivo. La norma, dopo la selezione degli scenari di incendio di progetto, aggiunge una descrizione delle caratteristiche presunte dell'incendio su cui si basa la quantificazione dello scenario. Queste presunte caratteristiche dell’incendio vengono definite “l’i ncendio di progetto ”. L'incendio di progettazione dovrebbe essere adeguato agli obiettivi dell'analisi ingegneristica della sicurezza antincendio e risultare in una soluzione progettuale commisurata agli scenari peggiori credibili. La norma si rivolge ad utenti adeguatamente qualificati e competenti nei campi dell'ingegneria della sicurezza antincendio e della valutazione del rischio, al fine di poter comprendere i parametri entro i quali è possibile utilizzare le metodologie specifiche. Fonte: https://www.iso.org/standard/83172.html#lifecycle Previous Next

  • UNI/PdR 172:2025: La Sostenibilità dei Cantieri Infrastrutturali, un Approccio Olistico e Misurabile | MJ Work

    < Back UNI/PdR 172:2025: La Sostenibilità dei Cantieri Infrastrutturali, un Approccio Olistico e Misurabile Ragosta Maria Chiara 18 set 2025 Strategie, Indicatori e Buone Pratiche L'UNI/PdR 172:2025, pubblicata il 27 febbraio 2025, è una prassi di riferimento che colma una lacuna significativa, fornendo metriche comuni per definire e valutare la sostenibilità dei cantieri per opere infrastrutturali. Questo documento, elaborato dal Tavolo UNI/PdR "Cantiere sostenibile per le infrastrutture", è uno strumento di valutazione che coinvolge tutti gli attori del processo (imprese, progettisti e stazioni appaltanti), legando aspetti tecnici e sociali e offrendo una metodologia per misurare la sostenibilità. I Principi del Cantiere Sostenibile La prassi si basa su un approccio olistico che considera la sostenibilità un insieme di obiettivi, strategie e risultati misurabili. Nel cantiere, la sostenibilità si concretizza in tre ambiti principali: Economico: Massimizzando l'efficienza e il riutilizzo delle risorse, in linea con il principio delle tre "R": Reduce-Reuse-Recycle. Ambientale: Riducendo al minimo l'impatto sul territorio, puntando alla riduzione della Carbon Footprint e alla Carbon Neutrality, attraverso l'uso di energie rinnovabili e una gestione attenta dei rifiuti e delle acque. Sociale: Creando benessere per la popolazione locale e garantendo la tutela del lavoro e l'inclusione sociale, con un'attenzione particolare alla trasparenza comunicativa. A supporto di questi principi, la digitalizzazione assume un ruolo fondamentale. L'applicazione di tecnologie avanzate può generare impatti positivi lungo tutto il ciclo di vita delle infrastrutture. Ad esempio, l'uso di modelli Building Information Modelling (BIM) e la loro integrazione con i Geographic Information System (GIS) permettono di analizzare il contesto territoriale e curare la progettazione. Tecnologie come i Digital Twin, l'Internet of Things (IoT), i sensori e la blockchain offrono la possibilità di monitorare in tempo reale le attività di cantiere, tracciare i materiali e garantire la sicurezza dei dati. L'utilizzo di realtà mista (MR) e aumentata (AR) rende inoltre quasi indistinguibile il confine tra l'ufficio e il cantiere, migliorando la sicurezza e la gestione delle operazioni. Il Modello di Cantiere Sostenibile Il modello definito dalla prassi prevede la valutazione della sostenibilità in due fasi: progettazione e realizzazione . Questa valutazione si basa su 4 obiettivi di sostenibilità e 10 strategie interconnesse per il loro perseguimento. I 4 obiettivi sono: Contenimento delle emissioni Tutela/salvaguardia degli elementi naturali e storici Riuso e riciclo Riduzione impatto sulla comunità/ambiente sociale/ambiente esterno Le 10 strategie, che possono essere comuni a più obiettivi, sono: Massimizzazione del riutilizzo delle risorse nell'ambito del cantiere Utilizzo di mezzi e attrezzature basso emissive Minimizzazione e mitigazione degli impatti da agenti fisici Ottimizzazione della localizzazione e della logistica del cantiere Tutela, mitigazione e compensazione delle risorse territoriali locali Sinergia con cantieri/opere/interventi/impianti esterni Utilizzo di prodotti e tecnologie a basso impatto Decarbonizzazione e razionalizzazione delle fonti energetiche Comunicazione Integrazione degli aspetti sociali Ogni strategia è misurata da specifici indicatori , che possono essere qualitativi o quantitativi, per un totale di 32. Focus Tecnico: Massimizzazione del Riutilizzo delle Risorse Come specificato dall'UNI/PdR 172:2025, la strategia per il riutilizzo delle risorse (Strategia 1) è cruciale per la sostenibilità di un cantiere. Si concentra sul contenimento degli impatti ambientali legati alla gestione di materiali come terre, acque, sfalci, terreno vegetale ed energia. Il riutilizzo interno riduce i flussi di traffico e i costi complessivi del progetto. Questa strategia si basa su tre indicatori chiave, tutti quantitativi e misurabili in percentuale: 1.A - Coefficiente di riutilizzo interno : questo indicatore valuta l'efficienza nel reimpiego dei materiali all'interno del cantiere. Si calcola come il rapporto tra la quantità di risorse riutilizzate internamente e il quantitativo totale di risorse prodotte. Ad esempio, se un cantiere produce 100 tonnellate di scavi e ne riutilizza 80 per riempimenti interni, il coefficiente è dell'80%. L'applicazione di questo indicatore contribuisce a contenere i flussi di traffico per il trasporto, riducendo i costi e gli impatti ambientali. La prassi consente di applicare questo calcolo a diverse matrici ambientali, come acque o materiali dismessi, senza che ciò aumenti il punteggio, ma offrendo un'opportunità di attuazione della strategia in vari contesti. 1.B - Coefficiente di autosufficienza/autonomia : questo indicatore misura in che misura il cantiere soddisfa il proprio fabbisogno di risorse utilizzando i materiali prodotti in loco, senza dover ricorrere a forniture esterne. Si calcola come il rapporto tra la quantità di risorsa riutilizzata internamente e il fabbisogno totale della stessa. Questo parametro dimostra l'autonomia del cantiere, riducendo gli approvvigionamenti dall'esterno. 1.C - Efficienza di riutilizzo : questo indicatore fornisce una misura di ottimizzazione più approfondita. Si calcola come il rapporto tra la quantità di risorsa riutilizzata internamente e la quantità di risorsa potenzialmente utilizzabile. A differenza del coefficiente di autosufficienza, che si focalizza sul fabbisogno, questo indicatore valuta la capacità di massimizzare il riutilizzo di tutto ciò che, tecnicamente, potrebbe essere reimpiegato. Il Contributo Tecnico della Digitalizzazione L'UNI/PdR 172:2025 riconosce il ruolo della digitalizzazione come elemento premiante per la sostenibilità. Vengono descritti specifici "Approcci Digitali" (DP per la progettazione e DR per la realizzazione) che supportano l'applicazione e il monitoraggio degli indicatori. Esempi di Approcci Digitali e i loro Punteggi La prassi definisce un sistema di punteggio aggiuntivo per l'adozione di questi strumenti. Approccio "Generico" : applicando uno o più approcci digitali previsti (ad esempio, l'uso di un ambiente di condivisione dati o il rilievo con droni), si ottiene un bonus di 0,1 punti per ogni approccio utilizzato. Approccio "Suggerito" : la prassi suggerisce l'approccio più efficace per ogni indicatore. Adottando l'approccio specificamente suggerito, il bonus sale a 0,2 punti . Vediamo un esempio di come la digitalizzazione si applica agli indicatori di sostenibilità: Strategia: Massimizzazione del riutilizzo (Strategia 1) Indicatori: Coefficiente di riutilizzo (1.A), Coefficiente di autosufficienza (1.B), Efficienza di riutilizzo (1.C). Approccio Digitale suggerito (DP): DP1 - Utilizzo di database informativi e ambienti di condivisione dati : per la fase di progettazione, un database può contenere i dati iniziali sui materiali prodotti e riutilizzabili. Questo facilita la stesura del progetto e la condivisione delle informazioni tra gli attori. Approccio Digitale suggerito (DR): DR1 - Utilizzo di database informativi e ambienti di condivisione dati : in fase di realizzazione, si continuano ad alimentare i database con i dati effettivi dei materiali prodotti e riutilizzati, permettendo un monitoraggio costante dell'efficienza. Questo sistema di punteggio incentiva l'adozione di tecnologie che non solo migliorano la gestione del cantiere, ma forniscono dati precisi per la valutazione della sostenibilità. La digitalizzazione si configura quindi non solo come uno strumento operativo, ma come un fattore chiave per l'ottenimento di una migliore classe di sostenibilità del cantiere. Metodo di Calcolo e Classi di Sostenibilità La valutazione della sostenibilità del cantiere è un processo che mira alla massimizzazione della sostenibilità sia in fase di progettazione che di realizzazione. La prassi prevede la "Regola degli scacchi", che obbliga a perseguire almeno una strategia e un indicatore per ogni obiettivo, diversi da quelli già scelti per altri obiettivi. 1. Calcolo della Sostenibilità in Fase Progettuale Il calcolo si basa sulla somma del punteggio degli indicatori scelti (P) e degli approcci digitali applicati (DP). La classe di rilevanza degli indicatori (da 1 a 3) può variare in base all'obiettivo di sostenibilità a cui si riferisce. Formula: Classe di Sostenibilità FASE PROGETTUALE = Indicatori P + Approcci DP Indicatori P : Somma dei punteggi degli indicatori in fase progettuale. Approcci DP : Punteggio aggiuntivo per l'uso di approcci digitali (DP1-DP10). 0,1 punti per ogni approccio digitale utilizzato. 0,2 punti per ogni approccio digitale "suggerito". Il punteggio totale definisce la classe di sostenibilità del progetto: Adeguata : Punteggio ≤45 punti. Migliorata : Punteggio ≥46 e ≤70 punti. Avanzata : Punteggio ≥71 punti. 2. Calcolo della Sostenibilità in Fase Realizzativa In questa fase, l'impresa può migliorare la classe di sostenibilità ottenuta in fase di progettazione. Formula: Classe di sostenibilità FASE REALIZZATIVA = Classe Sostenibilità P + Indicatori R + Approcci DR + Bonus R Classe Sostenibilità P : Punteggio del progetto (vedi sopra). Indicatori R : Punteggio per eventuali ulteriori indicatori implementati in fase di realizzazione. Approcci DR : Punteggio per l'applicazione di approcci digitali (DR) nella fase di realizzazione. Bonus R : Punteggio bonus se l'impresa migliora le soglie di riferimento degli indicatori definiti in fase progettuale. Il bonus è dato dalla classe di rilevanza dell'indicatore moltiplicata per 0,2. Il punteggio finale determina la classe di sostenibilità definitiva del cantiere, con le stesse soglie della fase progettuale (Adeguata, Migliorata, Avanzata). Per i casi in cui la prassi sia applicata solo alla fase di realizzazione, la formula è semplificata: Classe di sostenibilità del cantiere = Indicatori R + Approcci DR . Questo approccio strutturato e misurabile permette di fornire un contributo concreto per raggiungere i principali obiettivi di sviluppo sostenibile globali. Conclusione L'UNI/PdR 172:2025 non è semplicemente un'altra norma tecnica, ma una bussola che guida il settore delle costruzioni infrastrutturali verso un futuro più sostenibile. Il suo approccio olistico, che integra gli aspetti ambientali, economici e sociali, rappresenta un cambiamento culturale fondamentale. L'adozione di un sistema di valutazione misurabile, basato su indicatori e strategie, consente di superare l'ambiguità e di trasformare le intenzioni di sostenibilità in azioni concrete e verificabili. L'integrazione della digitalizzazione, premiata dalla prassi, dimostra come l'innovazione tecnologica non sia un fine a sé stante, ma uno strumento potente per la trasparenza, l'efficienza e il monitoraggio continuo. Dal tracciamento dei materiali in cantiere alla riduzione delle emissioni, ogni dato raccolto contribuisce a comporre un quadro chiaro della performance sostenibile. In definitiva, l'UNI/PdR 172:2025 offre a progettisti, imprese e stazioni appaltanti un linguaggio comune e un quadro operativo per definire, misurare e comunicare la sostenibilità dei cantieri. Questo non solo contribuisce a ridurre l'impatto ambientale e a migliorare il benessere sociale, ma aggiunge anche un valore competitivo significativo per le aziende che scelgono di porsi all'avanguardia in un settore in continua evoluzione. Applicando questa prassi, l'industria italiana delle costruzioni può concretamente rispondere alle sfide globali, costruendo non solo infrastrutture, ma un futuro più resiliente e sostenibile. Previous Next

  • Corso CSE 2025: Nuove Regole, Prezzo Scontato! | MJ Work

    < Back Corso CSE 2025: Nuove Regole, Prezzo Scontato! MJ work Salvatore 8 lug 2025 Nuove Regole per i Coordinatori della Sicurezza: L'Accordo Stato-Regioni 2025 Rivoluziona la Formazione Il 24 maggio 2025 è entrato in vigore un nuovo capitolo per la sicurezza sul lavoro in Italia. Con la pubblicazione dell' Accordo Stato-Regioni (Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025) , il panorama della formazione in materia di salute e sicurezza, inclusa quella per i Coordinatori della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) , ha subito un'importante revisione. Questo accordo rappresenta un punto di svolta, unificando e aggiornando le normative precedenti per garantire una preparazione ancora più approfondita e mirata. Ma cosa cambia, nello specifico, per chi vuole diventare o è già un Coordinatore della Sicurezza? Le Novità Chiave dell'Accordo 2025 L'obiettivo principale del nuovo ASR è elevare gli standard formativi e garantire una maggiore efficacia degli interventi in materia di sicurezza. Ecco i punti salienti che riguardano anche i corsi CSE: Standardizzazione e Contenuti Aggiornati: Una Preparazione a 360 Gradi: I percorsi formativi sono stati razionalizzati e i contenuti minimi rivisti per offrire una preparazione ancora più completa e allineata alle più recenti esigenze del settore. Il nuovo Accordo definisce con chiarezza i moduli fondamentali che compongono il corso per Coordinatori della Sicurezza, assicurando un approccio metodologico rigoroso: Modulo Giuridico (28 ore): Un'immersione approfondita nella normativa sulla sicurezza e igiene del lavoro, con particolare attenzione alle figure giuridiche e ai loro obblighi. Modulo Metodologico/Organizzativo (32 ore): Si concentra sulla gestione della sicurezza in cantiere, analizzando ruoli, responsabilità e strumenti operativi come il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e il Piano Operativo di Sicurezza (POS). Modulo Tecnico (32 ore): Approfondisce gli aspetti tecnici legati alla valutazione dei rischi specifici di cantiere, le procedure di sicurezza e le misure preventive e protettive da adottare. Modulo pratico (24 ore): Dedicato all'applicazione pratica delle conoscenze acquisite, con focus sulla redazione di documenti, la gestione delle emergenze e l'analisi di case study. Verifica dell'Apprendimento Obbligatoria: La novità più significativa è l'introduzione di una verifica finale obbligatoria per tutti i percorsi formativi, inclusi quelli per i CSE. Questo test, con almeno 30 domande a risposta multipla, garantirà che le competenze acquisite siano solide e verificate. Modalità di Erogazione Dettagliate: L'Accordo definisce in modo più preciso le modalità di erogazione della formazione, con requisiti specifici per la presenza, la videoconferenza sincrona e l'e-learning (quest'ultima limitata e con requisiti più stringenti per le parti teoriche). Aggiornamenti Periodici Rafforzati: Anche la periodicità e le modalità degli aggiornamenti sono state disciplinate in modo più rigoroso, assicurando una formazione continua e al passo con le evoluzioni normative e tecniche. Queste modifiche mirano a formare professionisti ancora più preparati e consapevoli delle loro responsabilità, garantendo cantieri più sicuri e meno infortuni. Conclusione MJ Work è al Tuo Fianco: Un'Opportunità Imperdibile per la Tua Formazione Siamo pienamente allineati alle nuove disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni 2025 e abbiamo riorganizzato i nostri percorsi formativi per offrirti la migliore preparazione possibile. Sappiamo quanto sia importante investire nella propria professionalità e, proprio per questo, vogliamo offrirti un'opportunità esclusiva per accedere al corso di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) . PROMO SPECIALE MJ WORK: Corso CSE Per un periodo limitato, puoi iscriverti al nostro corso CSE completo al prezzo speciale di soli € 299 + IVA anziché il prezzo standard di € 500 + IVA. Vuoi i Crediti Formativi Professionali (CFP)? Nessun problema! Puoi richiedere il rilascio dei CFP con una piccola maggiorazione di € 150 + IVA, portando il costo totale a soli € 449 + IVA . Non perdere l'occasione di acquisire le competenze che ti renderanno Coordinatore della Sicurezza con un'offerta così vantaggiosa! DETTAGLI DEL CORSO Promo Corso CSP/CSE .pdf Scarica PDF • 954KB Previous Next

  • AL VIA L'ERA DELLA GOVERNANCE IA | MJ Work

    < Back AL VIA L'ERA DELLA GOVERNANCE IA L'intelligenza artificiale non è più il futuro: è entrata a piedi pari nella nostra quotidiana e sta venendo usata anche per migliorare la governance all'interno delle aziende... ma qual è la normativa vigente? Previous Next

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